Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
In caso di trasformazione della pensione o dell'assegno di invalidità civile in pensione (oggi assegno) sociale al compimento dell'età di sessantacinque anni del beneficiario, prevista dall'art. 19 della legge n. 118 del 1971, il diritto alla prestazione assistenziale rimane subordinato alla permanenza del requisito sanitario del trattamento di invalidità civile ogni volta che quest'ultimo sia basato su requisiti reddituali diversi e più favorevoli rispetto a quelli della pensione sociale. Ne consegue che, in caso di contestazione in giudizio della revoca del trattamento assistenziale per ragioni inerenti al requisito sanitario in materia di invalidità civile, deve ritenersi passivamente legittimato - anche se è intervenuta la suindicata conversione del trattamento - il Ministero dell'Interno, unico soggetto al quale apparteneva il potere di concessione del beneficio assistenziale, e ciò specificamente per i provvedimenti emessi prima del 7 gennaio 1995, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994, che ha riconfigurato poteri e legittimazioni in materia di minorazioni civili. (Nella specie, il Ministero del Tesoro aveva testualmente revocato "le provvidenze economiche di invalidità civile").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1999, n. 3973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3973 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Guglielmo Sciarelli Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere
3. Dottor Luciano Vigolo Consigliere
4. Dottor Corrado Guglielmucci Consigliere
5. Dottor Antonio Lamorgese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LU DO, elettivamente domiciliata in Roma in via Alberico II 33 presso lo studio dell'avvocato Paolo Boer, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del suo ministro, domiciliato in Roma in via dei Portoghesi 12 presso la Avvocature generale dello Stato, che lo rappresenta e difende,
controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ancona in data 11 ottobre 1996, depositata il giorno 29 dello stesso mese, numero 954/96, r.g. 353/96;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 29 gennaio 1999 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Paolo Boer;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 18 ottobre 1994, LU DO - premesso che, con provvedimento del 25 febbraio dello stesso anno, il Ministero del Tesoro, all'esito dell'esame eseguito dalla Commissione medica superiore, le aveva revocato l'assegno mensile per invalidità civile e che inutilmente era stato proposto ricorso nella sede amministrativa - convenne in giudizio, avanti il Pretore di Pesaro, il Ministero dell'Interno chiedendone la condanna al ripristino del beneficio del quale essa istante aveva in precedenza goduto. Il Pretore, disposta ed esperita consulenza tecnica di ufficio, accolse la domanda con pronuncia resa in data 10 ottobre 1995, che è stata riformata dal Tribunale della stessa città con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell'appello del Ministero dell'Interno, si è dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, spettando la stessa all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in quanto, la revoca aveva avuto come suo oggetto non l'assegno di invalidità civile ma la pensione sociale nella quale il primo si era trasformato al momento in cui l'interessata aveva superato il sessantacinquesimo anno di età. Di questa decisione la LU chiede la cassazione con ricorso affidato a un motivo.
Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. Motivi della decisione:
Con l'unica ragione di censura - denunciando violazione dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 numero 118 in relazione agli articoli 9 (rectius 6 bis), comma 5, del decreto-legge 25 novembre 1989 numero 382 e 1, comma 9, della legge 15 ottobre 1990 numero 295 - la ricorrente deduce che erroneamente si è ritenuta la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, in quanto, se è vero che , a seguito del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, l'assegno di invalidità di cui lei era beneficiaria era stato sostituito dalla pensione sociale, pur tuttavia quest'ultima non costituisce una prestazione diversa da quella originaria ma la continuità nel tempo della stessa, la cui erogazione fa carico all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, che peraltro non gestisce il relativo trattamento, come si desume dai sopra citati articoli 9 e 1 che attribuiscono al Ministero del Tesoro le sole verifiche tecniche circa la persistenza dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio senza però che ciò significhi il trasferimento della titolarità del rapporto pensionistico originariamente sorto in capo al Ministero dell'Interno, al ,.quale appartiene il potere di adozione del provvedimento attributivo della prestazione.
La critica è fondata.
Il giudice di merito ha ritenuto che la intervenuta trasformazione dell'assegno di cui la ricorrente godeva in pensione sociale, per effetto del raggiungimento da parte della stessa del sessantacinquesimo anno di età, ha comportato la sostituzione dell'originario debitore (Ministero dell'Interno) con quello a cui carico era posta la erogazione del trattamento pensionistico (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), conseguendone che la domanda - diretta a ottenere il ripristino del beneficio, previo il riconoscimento della illegittimità del provvedimento con il quale il Ministero del Tesoro ne aveva disposto la revoca - andava proposta nei confronti del nuovo debitore, che, dal momento della trasformazione della prestazione, era divenuto l'unico obbligato a questa.
L'argomentazione non è condivisibile.
Secondo la letterale formulazione del primo comma dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971 "in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13, i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 numero 153". È noto che con l'articolo 26 di quest'ultimo provvedimento normativo venne istituita la pensione (oggi assegno) sociale della quale sono ammessi a godere i cittadini ultrasessantacinquenni versanti in stato di bisogno perché privi di reddito o con reddito inferiore a quello minimo corrispondente allo stesso importo della pensione (in origine:
336.050 lire, se celibi, e 1.320.000 lire se coniugati ). Con gli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 numero 118 si previde poi la concessione, rispettivamente, della pensione di invalidità ai mutilati e invalidi civili totalmente inabili al lavoro e, per i periodi di non collocamento al lavoro, di un assegno mensile ai mutilati e invalidi la cui capacità lavorativa fosse ridotta in una determinata misura, stabilendosi inoltre la sostituzione di tali trattamenti assistenziali con la pensione sociale all'atto del superamento del sessantacinquesimo anno di età. Inizialmente almeno e anche nell'ultimo periodo (almeno a decorrere dal 1^ gennaio 1992, per effetto dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991 numero 407, riguardante la grande parte degli invalidi civili), la assegnazione, da un lato, della pensione sociale e, dall'altro, di quella di invalidità e dell'assegno era ed è subordinata agli stessi requisiti reddituali, ma non così lo è stato per il periodo intermedio in cui, in forza di successivi interventi legislativi le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di invalidità e dell'assegno vennero rese meno restrittive (anche in relazione alla disciplina del cumulo con il reddito del coniuge) rispetto a quelle previste per la pensione sociale, conseguendone che la pensione sociale sostitutiva, di cui all'articolo 19 sopra citato, venne estesa a soggetti che non avrebbero potuto godere della ordinaria pensione sociale non possedendo i requisiti redditualì richiesti per la generalità dei cittadini ultrasessantacinquenni.
È evidente quindi che, con riferimento a quei soggetti, condizione imprescindibile per la fruizione della pensione sociale era il godimento della pensione di invalidità o dell'assegno il cui mancato ottenimento non avrebbe potuto dare diritto alla prima, o la cui revoca, per il caso del venire meno del requisito sanitario, importa automaticamente la revoca anche del trattamento sostitutivo. E in quest'ultima evenienza - che è quella che nella specie si è verificata, risalendo il decreto concessivo dell'assegno al 1983 - il ripristino della pensione sociale presuppone il ripristino di quel trattamento che era sostituito da quest'ultima (pensione di invalidità o assegno) che è l'unica, del resto, oggetto della revoca oggetto del decreto (in copia in atti) di "revoca delle provvidenze economiche di invalidità civile" adottato in data 5 febbraio 1994 dal "direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra" del Ministero del Tesoro, derivandone quindi che legittimato a contraddire sulla domanda giudiziale diretta al ripristino della situazione precedente - imprescindibile presupposto per la erogazione delle prestazioni economiche - è esclusivamente (almeno per i provvedimenti emessi prima del 7 gennaio 1995, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 numero 698) il Ministero dell'Interno, unico al quale apparteneva il potere di concessione del beneficio assistenziale in questione.
Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione, alla quale peraltro non deve seguire rinvio non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e potendo quindi la Corte decidere direttamente nel merito ai sensi del disposto dell'articolo 384 del codice di procedura civile. A tale proposito deve rilevarsi che, con l'atto di appello, il Ministero non formulò alcuna doglianza nei confronti della decisione di primo grado nella parte in cui si ritenne che permanesse lo stato di inabilità che aveva dato luogo alla concessione dell'assegno con la condanna del Ministero stesso al ripristino di questo, essendosi limitato, invece, a eccepire esclusivamente la carenza della sua titolarità passiva nel diritto azionato, sicché sul punto si è formato il giudicato.
Ne deve conseguire, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, l'accoglimento della domanda proposta dalla LU e per l'effetto la conferma, anche sul capo relativo alle spese, della pronuncia emessa dal Pretore di Isernia.
Mentre concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello, il Ministero resistente deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le spese da questa sostenute per il presente giudizio nella misura che si determina nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma, anche per la statuizione sulle spese, la decisione emessa dal Pretore di Isernia in data 10 ottobre 1995;
compensa tra le parti le spese del grado di appello;
condanna il Ministero dell'Interno al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in lire 16.0000 oltre lire duemilionicinquecentomila per onorario difensivo da attribuirsi all'avvocato Paolo Boer, dichiarandosi antistatario. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999