Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1999, n. 3973
CASS
Sentenza 21 aprile 1999

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In caso di trasformazione della pensione o dell'assegno di invalidità civile in pensione (oggi assegno) sociale al compimento dell'età di sessantacinque anni del beneficiario, prevista dall'art. 19 della legge n. 118 del 1971, il diritto alla prestazione assistenziale rimane subordinato alla permanenza del requisito sanitario del trattamento di invalidità civile ogni volta che quest'ultimo sia basato su requisiti reddituali diversi e più favorevoli rispetto a quelli della pensione sociale. Ne consegue che, in caso di contestazione in giudizio della revoca del trattamento assistenziale per ragioni inerenti al requisito sanitario in materia di invalidità civile, deve ritenersi passivamente legittimato - anche se è intervenuta la suindicata conversione del trattamento - il Ministero dell'Interno, unico soggetto al quale apparteneva il potere di concessione del beneficio assistenziale, e ciò specificamente per i provvedimenti emessi prima del 7 gennaio 1995, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994, che ha riconfigurato poteri e legittimazioni in materia di minorazioni civili. (Nella specie, il Ministero del Tesoro aveva testualmente revocato "le provvidenze economiche di invalidità civile").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1999, n. 3973
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3973
    Data del deposito : 21 aprile 1999

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