CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 19288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19288 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI Molino, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28/10/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 17/12/2024, riducendo la pena inflitta a RE AR per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (artt. 56, 81, 529 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RE AR, per mezzo del suo difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 3.1. Vizio della motivazione perché omessa in ordine al mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19288 Anno 2026 Presidente: EL IO Relatore: UT UR IA Data Udienza: 31/03/2026 2 3.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 5. La difesa ha con comunicazione formale prodotto documentazione del Comune di Fiumicino del 16/02/2026 attestante l’intervenuto decesso del ricorrente in data 14/02/2026. 6. Dalla documentazione prodotta consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA UT UR IO EL
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI Molino, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28/10/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 17/12/2024, riducendo la pena inflitta a RE AR per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (artt. 56, 81, 529 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RE AR, per mezzo del suo difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 3.1. Vizio della motivazione perché omessa in ordine al mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19288 Anno 2026 Presidente: EL IO Relatore: UT UR IA Data Udienza: 31/03/2026 2 3.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen. 4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 5. La difesa ha con comunicazione formale prodotto documentazione del Comune di Fiumicino del 16/02/2026 attestante l’intervenuto decesso del ricorrente in data 14/02/2026. 6. Dalla documentazione prodotta consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA UT UR IO EL