Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2002, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBB0442 2 /02 Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 15923/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 10301 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 22/01/02 - Rel. ConsigliereDott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: (già LI IO DITTA INDIVIDUALE), in IMA SRL - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso 10 studio dell'avvocato IO dall'avvocatoANTONINI, rappresentato e difeso FRANCESCO ANDRONICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ER TR, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocato VITOVIA ORAZIO 2002 BELLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO 303 CORSARO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 99/99 del Tribunale di NICOSIA, depositata il 24/04/99 -R.G.N. 252/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- R.G. n.15923/99 Svolgimento del processo La srl IMA (che nel ricorso si dichiara "già IZ AR, ditta individuale") chiede l'an- nullamento della sentenza, meglio descritta in epigrafe, che l'ha condannato, in favore di TR ER al pagamento di una somma pari a sei mensilità dell'ultima retribu- zione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione, a causa della ritenuta illegittimità del licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo, prospettando due motivi di ricorso. Resiste controparte con controricorso, contestando preliminarmente la legit- timazione della società, per non aver dimostrato il titolo di successione nel rapporto. In particolare, la sentenza impugnata ha argomentato che il licenziamento dello Smeri- glio non era giustificato dalla contrazione delle vendite dedotte a base del recesso, do- vendo ritenersi ininfluenti, a tal fine, i "picchi" dovuti alle festività natalizie e all'apertu- ra del supermercato, tenuto anche conto che appena venti giorni dopo il licenziamento era stato assunto altro lavoratore destinato al reparto macelleria, compatibile con il re- parto salumeria da cui era stato allontanato lo ER. Motivi della decisione Prima di discutere il contenuto dei due motivi del ricorso per cassazione, con cui si ad- duce, da parte della srl IMA, la violazione dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, oltre vizi di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.), non avendo la sentenza valu- tato che nel reparto di salumeria dove lo ER operava quale aiuto, e dove non fu in seguito assunto altro personale, v'era stata una contrazione non transitoria e contingente delle vendite, pari a circa il 40% del fatturato, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.) e difetti di motivazione, avendo la sentenza impugnata trascurato di valu- tare, circa la condanna al pagamento di sei mensilità, l'anzianità di servizio dello Smeri- glio e le dimensioni dell'azienda, è doveroso valutare la questione preliminare della i- nammissibilità dello stesso ricorso, sollevata dalla difesa del lavoratore, non avendo l'o- dierna società ricorrente dimostrato la qualità di successore a titolo particolare nel rap- porto e, quindi, la sua legittimazione processuale. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, già con sentenza n. 1038 del 1° febbraio 1992, per rimanere alle più recenti, affermava che nel caso di trasformazione, nel corso del processo, di una ditta individuale in società di capitali (corrispondente ad un'ipotesi di successione a titolo particolare, secondo la previsione dell'art. 111, cod. proc. civ.), l'e- sercizio da parte di detta società del diritto di proporre appello avverso la sentenza pro- nunziata nei confronti del dante causa richiede l'allegazione e la dimostrazione della si- tuazione sostanziale da cui deriva la legittimazione all'impugnazione, non desumibile dalla sentenza di primo grado. Questo indirizzo è stato ripetuto, più recentemente, (ma v. anche, Cass. nn. 713/95; 1815 e 4020/96) dalla sentenza n. 965 del 30 gennaio 1997, secondo la quale la "trasforma- zione" di una ditta individuale in una società di capitali può dare luogo a successione nel rapporto controverso. Tuttavia, l'esercizio, da parte della società di capitali, del diritto di impugnare la sentenza pronunciata contro la ditta individuale, è condizionato al fatto che la situazione sostanziale da cui discende la legittimazione processuale, ove non desumi- bile dalla sentenza impugnata, sia allegata e dimostrata;
ciò a pena di inammissibilità della impugnazione, essendo questione di ordine pubblico del processo la legittimità della costituzione del rapporto processuale. Non essendovi ragione alcuna per discostarsi da questi principi, il ricorso deve essere di- chiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 10.51, oltre € 1.600,00 (milleseicento/00) per ono- rari di avvocato. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2002 L L L E D E G A E G 8 1 3 7 1 - - N 3 . 5 3 Il Consigliere I T I O T I E D R N O D S I A S L R . A E L T ' 6 1 Al Presidente G R , S G I I P A S A E R A S D E T T O S O , A E S N S A , I D T A O D S E O I T I L D B L E P M O N E IL CANCE R Depositato in Cancelleria oggi, 27 MAR 2002 NG ANCELLIERE 4