Sentenza 8 aprile 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, emesso un decreto penale di condanna per imputazioni plurime e accolta l'istanza di oblazione avanzata dall'imputato in riferimento ad una di esse, senza la contestuale presentazione dell'opposizione al decreto, dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero in relazione all'altra imputazione, così implicitamente revocando il decreto penale. (In motivazione la Corte ha precisato che, non ricorrendo nell'occasione una legittima causa di revoca del decreto, il provvedimento in questione è stato adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, determinando in tal modo una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2009, n. 23717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23717 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 08/04/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 554
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 34380/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso Tribunale di Vigevano;
Avverso Ordinanza Gip Tribunale di Vigevano, emessa l'01/08/08 nel procedimento penale n. 2592/07 R. G.N.R. pendente nei confronti di:
HI RI, nato il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Letta la richiesta scritta in data 24/11/08 del P.G. della Cassazione nella persona del Dott. Carlo Di Casola, che ha concluso per Annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione atti al Tribunale di Vigevano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gip del Tribunale di Vigevano, con ordinanza emessa in data 01/08/08 - provvedendo in ordine al decreto penale emesso il 26/02/08 nei confronti di HI RI imputato dei reati di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h, come contestati ai capi a) e b)
della rubrica - dichiarava estinto il reato di cui al capo b) per intervenuta oblazione;
restituiva gli atti al PM perché potesse decidere se emettere nuovo decreto penale di condanna per il solo capo a).
Il PM presso il Tribunale di Vigevano proponeva ricorso per Cassazione, deducendo l'abnormità dell'ordinanza emessa l'01/08/08, nonché della precedente ordinanza del 24/06/08 (con cui il HI era stato ammesso all'oblazione) per palese violazione delle norme processuali di cui all'art. 459 c.p.p. e segg. In particolare il PM ricorrente, sostanzialmente, esponeva:
1. che il Gip aveva implicitamente revocato il decreto penale emesso il 26/02/08 al di fuori dei casi consentiti, con indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari;
2. che il Gip aveva dichiarato illegittimamente l'estinzione del reato di cui al capo b) per intervenuta oblazione, senza che fosse stata proposta opposizione, da parte dell'interessato, al citato decreto penale di condanna.
Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 24/11/08, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vigevano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Gip del Tribunale di Vigevano in data 26/02/08 emetteva decreto penale nei confronti di HI RI, imputato dei reati di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h, come contestati ai capi a) e b) della rubrica, con condanna dello stesso alla pena di Euro 200,00 di ammenda.
La difesa di HI RI, con istanza presentata il 22/05/08, chiedeva che l'imputato fosse ammesso all'oblazione ex art. 162 c.p., mediante il pagamento della somma di Euro 516,46.
Il PM esprimeva parere contrario.
Il Gip con ordinanza in data 24/06/08 ammetteva il HI al pagamento della somma di Euro 516,33 a titolo di oblazione per il capo b).
Il Gip, con successiva ordinanza emessa l'01/08/08, da un lato dichiarava estinto il reato di cui al capo b) per intervenuta oblazione;
dall'altro disponeva la restituzione degli atti al PM perché potesse decidere se emettere un nuovo decreto penale di condanna per il solo capo a) della rubrica.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame va affermato che l'ordinanza del Gip in data 01/08/08 è errata in diritto.
In particolare - per quanto attiene alla declaratoria di estinzione del reato di cui al capo b) della rubrica per intervenuta oblazione - si rileva che detta statuizione è in palese violazione della norma di cui all'art. 464 c.p.p., comma 2, secondo cui la domanda di oblazione deve essere presentata unitamente e contestualmente all'opposizione.
Orbene nella fattispecie in esame sia la domanda di oblazione (presentata il 22/05/08), sia il provvedimento di ammissione all'oblazione (emesso il 24/06/08; provvedimento mai comunicato al PM prima dell'emissione dell'ordinanza dell'01/08/08) sono intervenuti senza che fosse stata presentata domanda di opposizione al decreto penale di condanna emesso il 26/02/08.
Per quanto attiene alla statuizione della citata ordinanza dell'01/08/08 - con la quale si disponeva la restituzione degli atti al PM, perché potesse decidere se emettere nuovo decreto penale di condanna - con implicita ma necessaria revoca del decreto penale del 26/02/08 - si osserva che la stessa è in evidente violazione delle norme di cui all'art. 460 c.p.p., comma 4, secondo cui il decreto penale va revocato nella sola ipotesi in cui non è possibile eseguire la notificazione del provvedimento per irreperibilità dell'imputato.
Nella fattispecie in esame non risulta affatto che il decreto penale del 26/02/08 non sia stato notificato per irreperibilità dell'imputato HI RI.
L'ordinanza emessa l'01/08/08 dal Gip del Tribunale di Vigevano costituisce, pertanto, provvedimento abnorme, perché esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, con conseguente indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, il tutto, per quanto attiene al reato di cui al capo a) della rubrica (Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. Unte Sent. n. 17 del 12/02/98 rv 209603; Cass. Sez. Unite Sent. n. 26 del 26/01/2000, rv 215094; Cass. Sez. Unite Sent. n. 28807 del 26/07/02, rv 221999; Cass. Sez. 4, Sent. n. 39477dell'08/10/04, rv 229573; Cass. Sez. 3, Sent. n. 6460 dell'11/02/08). In conclusione vanno annullati senza rinvio sia l'ordinanza impugnata emessa l'01/08/08, sia il provvedimento emesso il 24/06/08, con il quale il Gip aveva ammesso l'interessato, HI RI, all'oblazione in relazione al reato di cui al capo b) della rubrica. All'uopo si rileva che anche tale ultimo provvedimento - che è strettamente connesso all'ordinanza dell'01/08/08 e ne costituisce presupposto giuridico essenziale ai fini della statuizione di declaratoria di estinzione del reato di cui al capo b) per intervenuta oblazione - concretizza un atto abnorme perché emesso in violazione dell'art. 464 c.p.p., comma 2, ed esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla disciplina normativa.
L'ordinanza del 24/06/08 è stata comunicata al PM soltanto dopo l'adozione dell'ordinanza dell'01/08/08 ed unitamente a quest'ultima, per cui è da ritenersi tempestiva l'impugnazione del PM, proposta il 20/08/08, anche in riferimento al provvedimento del 24/06/08. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Vigevano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato del 1 Agosto 2008 ed il provvedimento del 24 Giugno 2008, con cui il Gip ha ammesso l'interessato all'oblazione.
Rimette gli atti al Tribunale di Vigevano.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2009