Sentenza 3 novembre 2011
Massime • 1
La sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale.
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza: si alla confisca del veicolo anche se in comproprietàStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 22 novembre 2015
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-09-2015) 12-10-2015, n. 40957 IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA L'appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto sia la lettera che la ratio della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall'imputato in stato di ebbrezza, sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà, non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2011, n. 32427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32427 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2011 |
Testo completo
32427/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/11/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1742/201 SENTENZA
Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
- Presidente - N.
RUGGERO GALBIATI Dott.
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 9645/2011 Dott. LUISA BIANCHI
- Consigliere - Dott. LUCA VITELLI CASELLA Rel. Consigliere -
Dott. ANDREA MONTAGNI Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da: CATERLO 1) IO SI N. IL 03/06/1965
avverso la sentenza n. 2578/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 28/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2011 la relazione fatta dal
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Mura Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA
che ha concluso per il rightto del ri cow.
Udito, per la parte civile, l'Avv
Castrale del for di Udito difensor Avv.Stepono Torino che ha invintito за l'accoglimento del ricor
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 28 ottobre 2010, applicava a ME Mario Massimo quale responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186,
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comma 1° e comma 2° lett. c) cod. strada, per aver guidato, il 18 luglio 2008 in Torino, l'autovettura Fiat Panda,targata DN 821 WE con tasso alcoolemico pari a 2,98 gr/I. la pena di giorni QUARANTA di arresto ed euro 670,00 di
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ammenda, concesse le attenuanti generiche: pena detentiva sostituita con euro
1.520,00 di ammenda,così determinando la pena complessiva in euro 2.190,00 di ammenda.
Erano altresì disposte la sospensione della patente di guida per UN anno nonché la confisca dell'autovettura in sequestro.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Camerlo per tramite del difensore, denunziandone la nullità per la violazione dell'art. 606, comma 1° lett. a) e lett.
c) cod. proc. pen. , in riferimento alla statuizione relativa alla confisca dell'autovettura con la quale fu commesso il reato.
Ad avviso del ricorrente avrebbe il Giudice di prime cure errato nel far luogo all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, essendo divenuto, a tanto legittimato a' sensi del combinato disposto degli artt. 186, comma 2° lett.c), nel testo di recente novellato dalla legge n.
120 / 2010 e 224 ter, comma 2° cod. strada - solamente il prefetto, a differenza di quanto previsto dalla normativa in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Il Tribunale di Torino, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere copia della sentenza all'Autorità amministrativa, Nel caso concreto osserva altresì la difesa. siffatta
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procedura sarebbe stata in ogni caso preclusa dal disposto dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981 posto che la violazione era stata commessa in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 120/2010.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Osserva il Collegio che alla data della commessa contravvenzione, 18 luglio
2008, a seguito delle modificazioni / integrazioni apportate al testo dell'art, 186, comma 2° lett. c) cod. strada dall'art. 4 del D.L 23 maggio 2008 n. 92,
1 convertito in L. 24 luglio 2008 n. 125, risultava già espressamente sancita l'applicabilità della confisca dell'autoveicolo con il quale fu commesso il reato
( ove non appartenente a persona estranea a questo), con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. Detta disposizione sanzionatoria, all'epoca in vigore, veniva poi ulteriormente modificata dall'art. 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120,attualmente in vigore, peraltro limitatamente all'inasprimento della pena di genere detentivo ed all'eliminazione del richiamo all'art. 240 comma 2° cod. pen. quale fonte normativa disciplinante la confisca. Ne discende quindi che, contrariamente alle infondate obiezioni del ricorrente, non foss'altro che in nome della indiscutibile continuità normativa della disciplina dell'istituto, il Giudice di prime cure, pronunziata in data 28 ottobre 2010 sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato
( che non aveva comunque contestato l'appartenenza a sé del veicolo condotto in stato di ebbrezza ), era tenuto ad applicare la confisca in ossequio al testo immodificato sul punto dell'art. 186, comma 2° lett. c) cod. strada, una volta riconosciuta la responsabilità del prevenuto in ordine a tale reato ovviamente a prescindere dalla mutata natura giuridica della confisca da sanzione penale accessoria in sanzione amministrativa accessoria.
Questa stessa Sezione Quarta ha peraltro già avuto modo di riaffermare siffatti principi di diritto condivisi dal Collegio - con le sentenze n.45365 del 2010
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( dep. 27 dicembre 2010 ) e n. 170 del 2010 (dep. il 4 gennaio 2011). Né all'applicazione, a fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge
" " n. 120 del 2010, della nuova confisca, qualificata sanzione amministrativa accessoria, risulta d'ostacolo la lettera dell'art.1 della legge n.689 del 1989 che, come statuito con la citata sentenza n. 45365 del 2010, sancisce l'irretroattività
" 11 dell'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni amministrative commesse anteriormente alla vigenza della legge che le ha previste, laddove, nel caso di specie la violazione " in questione è rappresentata dalla "
contravvenzione all'art, 186, comma 2° lett. c) cod. strada, al contrario integrante un reato, la cui natura è e rimane immutata benchè ad "essa si
[applichi] anche la sanzione che ha ora natura amministrativa: la confisca "
ovverosia una sanzione accessoria ora depenalizzata ". Giova da ultimo "
ancora sottolineare l'infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente a sostegno della violazione dell'art. 606 lett. a) cod. proc.pen.,sul rilievo che, a suo dire,il testo letterale dell'art. 224 ter comma 2 cod. avrebbe autorizzato la conclusione che " l'unico soggetto legittimato ad applicare tale sanzione è il prefetto ".
Come peraltro già affermato a tale proposito da questa stessa Sezione con la motivazione della sentenza n.32163 del 2011 - dep. 17 agosto 2011 - (non massimata ) - condivisa dal Collegio - la complessiva e sistematica lettura
2 della citata disposizione ( anche estesa agli altri commi) conduce a ritenere che, fermo il richiamato dettato dell'art. 186, comma 2° lett. c) cod. strada sull'obbligatorietà di applicare la confisca, la funzione del prefetto, delineata dalla norma novellata, rivesta in realtà un ruolo sostanzialmente esecutivo di statuizioni preventivamente e necessariamente adottate dal giudice penale.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ( trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente:cfr.
Corte Costituzionale sent. N. 186 del 7 13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000, 00.
PQ M
D
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 novembre 2011.
Il Presidente Il Cons. est.
Luca Vitelli Casella Carlo Giuseppe Brusco
S y huca Vitelli Caella
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 AGO. 2012
A CASS M E P FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
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9
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Giulio Marla PIBERIO T
R
O
C
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