Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9858 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT ZIAN LA CORTE SUPR ANSAZION Oggetto ✓ SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 608/99 Cron.22461 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Ud. 30/05/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: DI PI IU, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato CANDIANO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliaterappresentante in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato BUCCI FEDERICO, che la rappresenta e2001 2606 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 192/98 del Tribunale di TRANI, depositata il 28/03/98 R.G.N. 3543/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto 4 febbraio 1994, il sig. US Di PI ricorreva al Pretore /giudice del lavoro di Trani nei confronti dell'O.P.A.F.S., quale dipendente delle Ferrovie dello Stato sino al 1° luglio 1991, data di collocamento a riposo a seguito di domanda di prepensionamento, chiedendo che l'indennità di buonuscita gli fosse calcolata non in base all'ultimo stipendio effettivamente percepito, ma in base all'incremento stipendiale a regime, previsto dal c.c.n.l. 18 luglio 1990 e scaglionato per il 25% a partire dal 1° giugno 1990, del 62,5% dal 1° gennaio 1991 e del 100% dal 1° gennaio 1992. In particolare, sottolineava che l'art.4 della legge 1990, n.141 prevedeva per coloro che avessero chiesto il prepensionamento l'aumento del servizio sino ad un massimo di sette anni, valevole come servizio utile ai fini della misura dell'indennità di buonuscita e della relativa liquidazione. Si costituiva l'Ente Ferrovie dello Stato, succeduto all'O.P.A.F.S. in forza della legge 24 dicembre 1993, n.537, e resisteva alla pretesa. Con sentenza 21 ottobre 1996, il Pretore rigettava la domanda e dichiarava non dovute le spese processuali. L'appello del lavoratore veniva rigettato dal Tribunale -Sezione del lavoro di Trani con sentenza del 29 gennaio /28 marzo 1998. Le spese del grado erano interamente compensate. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Di PI con tre motivi. Resiste la Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi p.a. con controricorso e memoria illustrativa. 60899.doc 3 MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 1362 e seg. c.c. in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c.. Omessa motivazione su punto decisivo (art.360, n.5 c.p.c.) e si duole che, pur avendo proposto già avanti al Pretore la questione dell'interpretazione del termine ultimo stipendio usato dalla legge 24 dicembre 1973, n.829, richiamata dall'art.96, n.4 c.c.n.l., e il tema fosse stato richiamato con l'atto di appello, era mancata qualsiasi motivazione sul punto decisivo. L'interpretazione del Tribunale, secondo cui l'art.96 del c.c.n.l. avrebbe inteso riconoscere computabili gli aumenti salariali sulla sola pensione pera contraria all'art.43 del T.U. 29 dicembre 1973, n.1092 che stabilisce che la pensione è calcolata sull'ultimo stipendio in godimento all'atto del collocamento a riposo: si sarebbe dovuto quindi ricercare una diversa interpretazione della norma collettiva, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego (art.13 L.29 marzo 1983, n.93, modif. dall'art.74 d. lgs. 3 febbraio 1993. n.29) che istituì la contrattazione triennale per comparti pubblici e della giurisprudenza formatasi sotto discipline identiche per il comparto scuola e per i magistrati, secondo la quale gli aumenti stipendiali scaglionati nell'arco di vigenza contrattuale dovevano considerarsi un unico complessivo aumento, rateizzato per ragioni finanziarie, ma entrante nel patrimonio del lavoratore sin dall'entrata in vigore della legge, con incidenza su pensione e buonuscita anche in caso di pensionamento anteriore alla loro decorrenza. 60899.doc 4 In tal senso si era già espresso il Ministero del Tesoro con nota del 15 maggio 1990, autorizzando l'inserimento, poi attuato, nel c.c.n.l. dei ferrovieri di norme identiche a quelle del d.p.r. 23 agosto 1988, n. 399 per il comparto scuola. Se, dunque, anche ai ferrovieri venne riconosciuto, prima del prepensionamento del ricorrente, un unico aumento, seppur scaglionato nel tempo, tale aumento avrebbe dovuto interamente essere incluso nella base di calcolo della indennità di buonuscita. L'art.96, comma terzo c.c.n.l., secondo cui per le prestazioni a carico dell'OPAFS continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 14 dicembre jer 1973, n.829, non osta certo a siffatta modalità di calcolo anche la buonuscita, sia perché la norma contrattuale non dice che a tale fine l'aumento globale non debba essere considerato, sia perché stabilisce che debbano continuare ad applicarsi le disposizioni della legge n.829 del 1973 cit., così come le norme del t.u. 29 dicembre 1973, n.1092, per le quali "ultimo stipendio" deve intendersi quello costituito dall'inglobamento di tutti gli aumenti salariali frazionati nell'arco di vigenza contrattuale. L'art.38 del c.c.n.l., espressamente dispone che gli aumenti predetti influiscono anche sulla buonuscita, mentre l'art.96 si limitava ad indicare i beneficiari del trattamento e non il tipo di previdenza che ne veniva influenzata;
il riferimento della norma contrattuale al diritto a pensione era una sopravvivenza lessicale storicamente ricollegabile all'originario presupposto del conseguimento della pensione per la spettanza della buonuscita. Avendo l'art.96, a seguito dell'autorizzazione del Ministero del tesoro, recepito il d.p.r. 399/1988 cit., l'interpretazione della norma contrattuale non . V 60899.doc 5 avrebbe potuto essere diversa dall'interpretazione accolta della norma con efficacia di legge. L'art.96 così interpretato si armonizzava quindi sia con la legge 141/1990, cit. che prevede uguale trattamento per pensione e buonuscita, sia con la legge 829/1973, cit., una volta stabilito che l'ultimo stipendio a cui fa riferimento quest'ultima legge è quello risultante dall'inglobamento di tutti gli aumenti salariali previsti dal contratto collettivo. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 12 delle preleggi e falsa interpretazione dell'art.1 della L.141/90 in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c. e contesta che la legge 141 del 1990, sulla buonuscita dei prepensionati, abbia caratteri di specialità rispetto alla legge 14 dicembre 1973, n.829, riguardante la buonuscita dei ferrovieri in generale. Contraddittoriamente, poi, il Tribunale ha ritenuto che l'aggettivo effettivo non valga a spostare in avanti nel tempo l'aumento di servizio concesso e, d'altro lato, ha riconosciuto che con tale espressione si è inteso considerare come già lavorati gli anni aggiuntivi, con il solo effetto di una maggiore anzianità: a quest'ultimo fine, sarebbe già stato sufficiente l'aggettivo utile, mentre dall'uso anche dell'aggettivo effettivo avrebbe dovuto ricavarsi l'intenzione del legislatore di conservare ai prepensionati tutti i diritti contrattuali, compresi quelli afferenti alla retribuzione indiretta, e in tale ottica l'art. 1, n.4 della legge n.141 del 1990, cit., aveva previsto che l'aumento di servizio fittizio non avrebbe potuto superare la durata naturale del rapporto. Irrilevanti erano le considerazioni circa la particolare modalità di erogazione della buonuscita (in unica soluzione) e la mancata previsione di un termine, essendo in facoltà del legislatore, nell'ambito della finzione giuridica, 60899.doc inglobare nell'ultima retribuzione gli aumenti di stipendio previsti, mentre dal silenzio della norma non avrebbero potuto trarsi altro che mere supposizioni. In armonia con la prospettata ricostruzione interpretativa, secondo il ricorrente, anche la contribuzione avrebbe dovuto operarsi pure sugli aumenti, con eventuale ricalcolo dei contributi (non mancavano comunque ipotesi di riscatto oneroso o di riconoscimento gratuito di servizi effettivamente non prestati). Sul piano sistematico, l'espressione servizio effettivo utile, ricorre in varie norme dell'ordinamento (art.40 t.u.29 dicembre 1973, n.1092, art.48 r.d. 26.2.1928, n.619 e dall'art.4 della legge 6.8.1984, n.425), per significare che il servizio effettivo è quello computabile perché effettivamente svolto, mentre quello utile, comprende anche il servizio convenzionale, cioè computabile anche se non prestato. Siffatta interpretazione dell'art. 1 della legge 141/1990, cit., doveva dunque prevalere sia sull'art.96 c.c.n.l. (nell'interpretazione accolta dal Tribunale) sia изчша (perché specificamente attinente ai prepensionamenti e comunque successivamente emanata) sull'art. 14 della legge 829/1973 cit.. Non valeva invocare, a sostegno della tesi del giudice di appello, problemi di bilancio che non risultano essere sussistiti per OPAFS. I due motivi, che debbono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione delle questioni coinvolte, sono infondati. Ha ritenuto il giudice di appello che, a norma dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n.829, l'indennità di buonuscita dei ferrovieri risultava dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale e del compenso per ex combattenti. 60899.doc 7 Tale disposizione, fatta salva dalla legge istitutiva dell'Ente Ferrovie dello stato, 17 maggio 1985, n.210 e dai contratti collettivi 1987-1989, 1990-1992 che richiamavano le disposizioni della legge 14 dicembre 1973, n.829 e successive modificazione, non risultava modificata dall'art.4 della legge n.141 del 1990, la quale disciplina i criteri, le modalità e i requisiti per il prepensionamento volontario ed è volta a favorire l'esodo volontario del personale, ma nulla ha innovato sui criteri di calcolo dell'indennità di buonuscita. sulla base, cioè, dell'ultimo stipendio mensile, da intendersi come stipendio di fatto percepito dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto, laddove l'aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, secondo il Tribunale, opera sul diverso piano della misura dell'indennità di buonuscita in riferimento all'anzianità di servizio, ma non sulla base stipendiale del calcolo. L'espressione contenuta nell'art.4 della legge 7 giugno 1990, n.141, circa il valore di servizio effettivo utile, anche ai fini della indennità di buonuscita, dell'aumento di servizio fino al massimo di sette anni si riferiva alla finzione di ritenere lavorati gli anni accreditati in funzione dell'esodo, ma non valeva di per sé a trasformare detto periodo in anni effettivamente lavorati. Non vi era contrasto della norma, né con l'art.96, commi terzo e quarto, del c.c.n.l. che faceva espresso richiamo alla cit. legge n.829 del 1973, né con l'art.38 del c.c.n.l., trattandosi di norma generica, nella parte in cui si limita a prevedere l'influenza degli aumenti di stipendio sugli istituti di retribuzione indiretta, a fronte della specificità dell'art.96 nella indicazione dei singoli istituti incisi dagli aumenti. I dati normativi non confortavano l'assunto del Di PI, secondo cui in capo al lavoratore sarebbe sorto ab initio, il diritto all'incremento stipendiale, salvo il suo frazionamento temporale in più scaglioni, a siffatta interpretazione 60899.doc 8 ostava, anzi, la disposizione dell'art.23 c.c.n.l. secondo cui i benefici economici competono a decorrere dal .... Le argomentazioni del giudice di appello appena esposte non meritano le censure contenute nei motivi ora in esame. Già con sentenza in data 20 ottobre 1998, n.10400, questa Corte suprema ha disatteso i profili coinvolti dal primo motivo, affermando il principio secondo il quale, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata una soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Trattasi di soluzione, infatti, che, a fronte dell'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un elemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negando, di conseguenza, che dal generico riferimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche proprie del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata a incidere e quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. Per quanto, poi, concerne gli altri profili di censura, con sentenza 5 dicembre 1998, n.12363, questa Corte ha enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato 60899.doc 9 dalla legge n.141 del 1990, cit., allo scopo di favorirne l'esodo, esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica: dando la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art.2120 cod. civ., senza che sia consentito inglobare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. A quest'orientamento, confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. 5 ottobre 1999, n.11080; 18 aprile 2000, n.5042; 23 giugno 2000, n.8558), il Collegio reputa di doversi conformare perché parte ricorrente non ha addotto argomenti che non siano già stati disattesi dalla Corte nella citata giurisprudenza o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte medesima dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sulla quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art.65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n.12 e successive modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. Col terzo motivo di ricorso, il pensionato deduce difetto di legittimazione processuale della S.p.A, FF.SS. per invalidità della sua costituzione in giudizio a mezzo di difensore munito di mandato conferito non dal legale rappresentante ma 60899.doc 10 dal capo ufficio cui il legale rappresentante aveva conferito procura per tutte le cause dell'Area territoriale Adriatica. Per contro, l'art. 19 dello Statuto della Società prevedeva l'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione per il rilascio di procura a persone diverse dal legale rappresentante e l'art.25 della delibera 23 dicembre 1992 dello stesso consiglio di amministrazione attribuiva al legale rappresentante la sola facoltà di farsi sostituire in singoli giudizi (dove la costituzione fosse già avvenuta con mandato difensivo diretto) e non anche la facoltà di conferire procura per tutti i giudizi (addirittura anche per quelli futuri) dell'Area territoriale. Il motivo è infondato. La sua trattazione impone considerazioni di ordine generale, sul piano ordinamentale, non dissimili da quelle appena svolte trattando dei due motivi precedenti (cfr. anche sentenza resa da questa Sezione all'udienza del 9 aprile 2001 su ricorso n.609 del 1999, Losito
contro
Ferrovie dello Stato s.p.a., coinvolgente questioni complessivamente e sostanzialmente identiche a quelle trattate nel ricorso del Di PI). In particolare, occorre richiamare per tutte la sentenza 8 maggio 1998 n.4666 con la quale le Sezioni unite della Corte hanno posto in luce che la procura conferita, anche ai fini di rappresentanza processuale dal legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato a dirigenti preposti ad un settore aziendale, come quello degli affari legali presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente, tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei nominati procurati speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di 60899.doc 11 Vinger controversia. In buona sostanza, in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienze. Il Collegio condivide e fa proprie tali argomentazioni dalle quali si desume non solo che la procura in contestazione conferisce al procuratore poteri sostanziali e processuali ad un tempo, ma anche che tale conferimento non è indiscriminato e riguarda, per contro, un numero determinato di affari, individualmente ben identificabili in relazione alla riferibilità al settore aziendale di competenza del potere rappresentativo della società (del quale non v'è, nella specie, trasmigrazione a terzi nella sua integralità, ma solo relativamente al compimento di un numero definito di affari), né alla regola posta dallo stesso Consiglio della possibilità di delega della rappresentanza processuale limitatamente ai singoli affari. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve I D , A essere rigettato. 0 S O 1 S L . L A T T O , R Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle B A A I ' D L A T I spese del giudizio di legittimità. S N G O O P A P. T. M. * * La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, addi 30 maggio 2001. IL PRESIDENTE Ant IL CONSIGLIERE ESTENSO IL CANCELLIERE 2 Depositato in Cancelleria Oggi, 20 LUG. 2001 Glück. IL CANCELLIERE 60899.doc 12