Sentenza 11 marzo 1999
Massime • 1
La sentenza emessa in esito alla procedura "ex" art. 444 cod. proc. pen. non ha la natura di una sentenza di condanna e, perciò, non può costituire titolo idoneo alla revoca di precedente sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 11.03.1999
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. MOCALI PIERO " N.1993
3.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELERAYE ENRICO " N.43812/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) DO IB n. il 17.06.1973
avverso ordinanza del 28.04.1998 PRETORE di MONZA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. TARDINO VINCENZO LUIGI lette le conclusioni del P.G., che richiedeva l'annullamento con rinvio.
In fatto e in diritto
DO RO proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza (28.4.1998) del Pretore di Monza che quale giudice dell'esecuzione, gli aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione ad una sentenza a suo carico ex art.444 c.p.p., nel contesto di una valutazione complessiva ex art. 671 c.p.p. Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. E invero, è noto come le SS.UU. della Corte di Cassazione, con decisione 18.4.1997 abbiano affermato che la sentenza emessa in esito alla procedura ex art.444 c.p.p. non ha la natura di una sentenza di condanna;
e, perciò, non può costituire titolo idoneo alla revoca a norma dell'art. 168 n. 1 c.p.
P.T.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al pretore di Monza per nuova determinazione.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999