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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 14263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14263 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 41-6-jj3j£ CC - 01/04/2026 R.G.N. 4769/2026 sul ricorso proposto da: NC DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2025 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE DI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11/11/2025, la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione avanzata da DO NC perché presentata tardivamente. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico i articolato motivo, con • cui deduce i) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 24 Cost., 41, comma 1, 1, 3 e 27 cod. proc. civ., nonchè li) violazione di legge e mancata motivazione in relazione all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., proponendo, altresì, iii) eccezione di incostituzionalità dell'art. 38 cod. proc. pen. Rappresenta la difesa che all'udienza del 03/11/2025, munito di procura speciale, sollecitava il giudice monocratico del Tribunale di Chieti ad astenersi e, in subordine, formulava istanza di ricusazione a verbale;
che il giudice non Penale Sent. Sez. 4 Num. 14263 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 01/04/2026 accoglieva l'invito ad astenersi e che l'istanza di ricusazione perveniva alla Corte di appello di L'Aquila, che - con ordinanza de plano in data 11/11/2025 - ne dichiarava l'inammissibilità, giudicandola tardiva;
che, invero, la Corte territoriale assumeva che la dichiarazione di ricusazione era stata effettuata già all'udienza del 20/10/2025 e che non era seguita nel termine di tre giorni la formalizzazione della stessa, intervenuta solo in data 01/11/2025; che tale ricostruzione è errata, in quanto all'udienza del 20/10/2025 l'imputato non era presente e il difensore non aveva procura speciale per poter avanzare istanza di ricusazione;
che, dunque, solo all'udienza del 03/11/2025 è stata avanzata detta istanza dal difensore munito di procura speciale;
che il provvedimento impugnato non tiene conto che l'imputato ricusante ha espressamente indicato la data ed i motivi per cui è venuto a conoscenza delle cause della ricusazione. Solleva, poi, qualora si dovesse accedere ad una interpretazione quale quella resa dalla Corte territoriale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede una moratoria analoga a quella prevista dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. 2.1. In data 27/03/2026 è pervenuta memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento. L'art. 38 cod. proc. pen., al primo comma, individua il termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione in relazione alle diverse fasi del processo (individuandolo per l'udienza preliminare nella conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e per il giudizio nel termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.), stabilendo altresì che, in ogni altro caso, la dichiarazione deve essere proposta prima del compimento dell'atto da parte del giudice;
al secondo comma, disciplina il caso, come quello in esame, in cui la causa di ricusazione sia sorta o divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma precedente, prevedendo che la dichiarazione possa essere proposta entro tre giorni, con la precisazione che, se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusaziòne deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza. In proposito, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha avuto cura di precisare che, qualora la causa di ricusazione sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per 2 presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096 - 01). È stato, altresì, condivisibilmente affermato che il riferimento operato dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. al "termine dell'udienza", quale ultimo momento utile per proporre ricusazione in relazione a una causa sorta o divenuta nota durante l'udienza, è di stretta interpretazione (Sez. 2, n. 34055 del 09/10/2020, Ferrara, n.m.), dovendosi intendere per "udienza" l'unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento, con esclusione della possibilità di farla coincidere con la nozione di dibattimento (tra le altre, Sez. 6, n. 17170 del 11/10/2017, dep. 2018, Palau Giovannetti, Rv. 272770 - 01 e Sez. 5, n. 16159 del 24/02/2016, Sidoti, Rv. 267150 - 01). Dunque, la scansione procedimentale prevista dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., qualora la causa di ricusazione sorga durante l'udienza, postula, quale presupposto per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione nel termine di tre giorni, che la parte abbia adempiuto all'onere di dedurre a verbale la causa di ricusazione prima della conclusione dell'udienza, formulando apposita riserva (Sez. 2, n. 34055/2020, cit.; Sez. 5, n. 18519 del 07/03/2017, Vescovi, n.m.). Nel caso di specie, non vi è dubbio che la causa di ricusazione si verificò all'udienza del 20/10/2025, nella quale l'imputato era assente, ma legalmente rappresentato dal difensore di fiducia. Invero, la stessa istanza di ricusazione reietta evidenzia che, all'udienza del 20/10/2025, il giudice, esaminando il consulente tecnico di parte, aveva anticipato convincimenti preconcetti, in ragione della precedente trattazione di altri infortuni sulla stessa macchina, sullo stesso nastro, in processi che aveva affermato essere connessi e riunibili;
che, proprio in ragione di un siffatto comportamento, la difesa aveva invano invitato il giudice ad astenersi. Orbene, risulta dirimente la circostanza per cui la formalizzazione dell'istanza di ricusazione risulta essere avvenuta solo in data 01/11/2025, dunque, nel mancato rispetto del termine di tre giorni dal momento in cui la causa è insorta. Era, invero, onere del difensore informare tempestivamènte l'imputato che all'udienza del 20/10/2026j - si era verificata la causa di ricusazione. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, peraltro, sollevata in maniera del tutto generica ed apodittica, occorre premettere che l'istituto della ricusazione - così come quelli dell'incompatibilità e dell'astensione - non attiene al diritto di difesa, ma all'imparzialità del giudice e che «il legislatore ha previsto, a tutela della esigenza di speditezza del processo, un sistema di termini, volto ad 3 eliminare ogni possibilità di inserire nel processo elementi di incertezza che possano minarne il corretto andamento» (Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, Zarcone, Rv. 282627 - 01; Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv. 277105 - 01). Dunque, la previsione di precisi limiti temporali all'esercizio della facoltà di ricusazione non comporta la lesione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza, atteso che il termine ha la funzione di impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell'istituto e di evitare che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, nonché, sotto altro profilo, di escludere che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del processo. Per queste ragioni si intende qui ribadire l'arreso con cui questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. (Sez. 1, n. 10136 del 05/12/2000, dep. 2001, Minelli, Rv. 218318 - 01). 4. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 1 aprile 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE DI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 11/11/2025, la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione avanzata da DO NC perché presentata tardivamente. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico i articolato motivo, con • cui deduce i) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 24 Cost., 41, comma 1, 1, 3 e 27 cod. proc. civ., nonchè li) violazione di legge e mancata motivazione in relazione all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., proponendo, altresì, iii) eccezione di incostituzionalità dell'art. 38 cod. proc. pen. Rappresenta la difesa che all'udienza del 03/11/2025, munito di procura speciale, sollecitava il giudice monocratico del Tribunale di Chieti ad astenersi e, in subordine, formulava istanza di ricusazione a verbale;
che il giudice non Penale Sent. Sez. 4 Num. 14263 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 01/04/2026 accoglieva l'invito ad astenersi e che l'istanza di ricusazione perveniva alla Corte di appello di L'Aquila, che - con ordinanza de plano in data 11/11/2025 - ne dichiarava l'inammissibilità, giudicandola tardiva;
che, invero, la Corte territoriale assumeva che la dichiarazione di ricusazione era stata effettuata già all'udienza del 20/10/2025 e che non era seguita nel termine di tre giorni la formalizzazione della stessa, intervenuta solo in data 01/11/2025; che tale ricostruzione è errata, in quanto all'udienza del 20/10/2025 l'imputato non era presente e il difensore non aveva procura speciale per poter avanzare istanza di ricusazione;
che, dunque, solo all'udienza del 03/11/2025 è stata avanzata detta istanza dal difensore munito di procura speciale;
che il provvedimento impugnato non tiene conto che l'imputato ricusante ha espressamente indicato la data ed i motivi per cui è venuto a conoscenza delle cause della ricusazione. Solleva, poi, qualora si dovesse accedere ad una interpretazione quale quella resa dalla Corte territoriale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede una moratoria analoga a quella prevista dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. 2.1. In data 27/03/2026 è pervenuta memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento. L'art. 38 cod. proc. pen., al primo comma, individua il termine per la proposizione della dichiarazione di ricusazione in relazione alle diverse fasi del processo (individuandolo per l'udienza preliminare nella conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e per il giudizio nel termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.), stabilendo altresì che, in ogni altro caso, la dichiarazione deve essere proposta prima del compimento dell'atto da parte del giudice;
al secondo comma, disciplina il caso, come quello in esame, in cui la causa di ricusazione sia sorta o divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma precedente, prevedendo che la dichiarazione possa essere proposta entro tre giorni, con la precisazione che, se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusaziòne deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza. In proposito, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha avuto cura di precisare che, qualora la causa di ricusazione sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per 2 presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096 - 01). È stato, altresì, condivisibilmente affermato che il riferimento operato dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. al "termine dell'udienza", quale ultimo momento utile per proporre ricusazione in relazione a una causa sorta o divenuta nota durante l'udienza, è di stretta interpretazione (Sez. 2, n. 34055 del 09/10/2020, Ferrara, n.m.), dovendosi intendere per "udienza" l'unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento, con esclusione della possibilità di farla coincidere con la nozione di dibattimento (tra le altre, Sez. 6, n. 17170 del 11/10/2017, dep. 2018, Palau Giovannetti, Rv. 272770 - 01 e Sez. 5, n. 16159 del 24/02/2016, Sidoti, Rv. 267150 - 01). Dunque, la scansione procedimentale prevista dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., qualora la causa di ricusazione sorga durante l'udienza, postula, quale presupposto per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione nel termine di tre giorni, che la parte abbia adempiuto all'onere di dedurre a verbale la causa di ricusazione prima della conclusione dell'udienza, formulando apposita riserva (Sez. 2, n. 34055/2020, cit.; Sez. 5, n. 18519 del 07/03/2017, Vescovi, n.m.). Nel caso di specie, non vi è dubbio che la causa di ricusazione si verificò all'udienza del 20/10/2025, nella quale l'imputato era assente, ma legalmente rappresentato dal difensore di fiducia. Invero, la stessa istanza di ricusazione reietta evidenzia che, all'udienza del 20/10/2025, il giudice, esaminando il consulente tecnico di parte, aveva anticipato convincimenti preconcetti, in ragione della precedente trattazione di altri infortuni sulla stessa macchina, sullo stesso nastro, in processi che aveva affermato essere connessi e riunibili;
che, proprio in ragione di un siffatto comportamento, la difesa aveva invano invitato il giudice ad astenersi. Orbene, risulta dirimente la circostanza per cui la formalizzazione dell'istanza di ricusazione risulta essere avvenuta solo in data 01/11/2025, dunque, nel mancato rispetto del termine di tre giorni dal momento in cui la causa è insorta. Era, invero, onere del difensore informare tempestivamènte l'imputato che all'udienza del 20/10/2026j - si era verificata la causa di ricusazione. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, peraltro, sollevata in maniera del tutto generica ed apodittica, occorre premettere che l'istituto della ricusazione - così come quelli dell'incompatibilità e dell'astensione - non attiene al diritto di difesa, ma all'imparzialità del giudice e che «il legislatore ha previsto, a tutela della esigenza di speditezza del processo, un sistema di termini, volto ad 3 eliminare ogni possibilità di inserire nel processo elementi di incertezza che possano minarne il corretto andamento» (Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, Zarcone, Rv. 282627 - 01; Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv. 277105 - 01). Dunque, la previsione di precisi limiti temporali all'esercizio della facoltà di ricusazione non comporta la lesione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza, atteso che il termine ha la funzione di impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell'istituto e di evitare che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, nonché, sotto altro profilo, di escludere che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del processo. Per queste ragioni si intende qui ribadire l'arreso con cui questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. (Sez. 1, n. 10136 del 05/12/2000, dep. 2001, Minelli, Rv. 218318 - 01). 4. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 1 aprile 2026.