Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 14263
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Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Tardività dell'istanza di ricusazione

    La Corte ha ritenuto che la causa di ricusazione si fosse verificata all'udienza del 20/10/2025, ma la formalizzazione dell'istanza è avvenuta solo il 01/11/2025, superando il termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. È stato considerato onere del difensore informare tempestivamente l'imputato della causa di ricusazione.

  • Rigettato
    Eccezione di incostituzionalità dell'art. 38 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto l'istituto della ricusazione non attinente al diritto di difesa ma all'imparzialità del giudice. Ha affermato che i termini previsti dalla legge per la ricusazione sono volti a garantire la speditezza del processo e ad evitare strumentalizzazioni, non ledendo il diritto di difesa o il principio di eguaglianza. La questione è stata dichiarata manifestamente infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 14263
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14263
    Data del deposito : 20 aprile 2026

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