Sentenza 26 settembre 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2019, n. 39567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39567 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente .5 E-Afìé'h LA sui ricorsi proposti da: NA GE nato a [...] il [...] LE PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/03/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che Il PG conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore E presente l'avvocato SILVESTRO SALVATORE del foro di MESSINA in difesa di LE PP, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato BILLE' ALESSANDRO del foro di MESSINA in difesa di LE PP, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato SCORDO ANTONIO SALVATORE del foro di MESSINA in difesa di NA GE, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decisione emessa in data 21 giugno 2017 la Corte di Assise di IN ha affermato la penale responsabilità di ER NG e IN IU in riferimento al concorso nell'omicidio - aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di agevolazione mafiosa - di La CE FR (con correlata detenzione e porto dell'arma utilizzata), fatto avvenuto il 13 marzo del 2005. Riuniti i reati dal vincolo della continuazione, la pena è stata determinata in anni trenta di reclusione ciascuno (con recupero in dibattimento della diminuente processuale, correlata al diniego del rito abbreviato).
1.1 Analizzando i contenuti delle fonti dimostrative acquisite (ivi comprese alcune decisioni irrevocabili sul medesimo fatto di sangue), la Corte di primo grado afferma che il fatto delittuoso sarebbe maturato all'interno della organizzazione mafiosa nota come gruppo TR e sarebbe stato deliberato da più soggetti - tra cui il ER e il IN - in quel periodo ristretti in carcere a IN (tra il 2003 ed il 2004). In particolare, attraverso gli apporti collaborativi provenienti da più soggetti coinvolti sia nel momento deliberativo che in quello esecutivo (RR RE, VI AN, RA TA, ed in parte D'TI FR) è stato possibile ricostruire la genesi dell'omicidio e gli apporti soggettivi che lo hanno determinato. Quanto al movente, la condotta tenuta all'esterno del carcere da La CE FR (la vittima), che era stato incaricato dagli altri sodali di gestire il lucroso traffico degli stupefacenti, aveva dato luogo a forti sospetti di infedeltà, posto che il La CE non ripartiva equamente le entrate e non assicurava il mantenimento in modo adeguato agli affiliati detenuti. A ciò si aggiungono ulteriori frizioni, intervenute in particolare tra il La CE e D'RI CE, ed il forte sospetto di accordi stretti dal La CE con RA AN, soggetto divenuto antagonista al gruppo TR. Da ciò, secondo le fonti dichiarative, la necessità di procedere alla eliminazione del La CE, poi verificatasi in data 13 marzo 2005, dopo un prolungato confronto interno, cui presero parte i maggiori esponenti del gruppo TR, imposto dal fatto che essendo TR PI sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. era impossibile informare e coinvolgere nella decisione costui. La decisione, pertanto, sarebbe stata presa all'interno del carcere di IN con accordi intervenuti tra RR RE, VI AN, D'RI CE, nonchè ER NG e IN IU (gli attuali ricorrenti).
1.2 In tal senso, la Corte di primo grado ritiene attendibili i dichiaranti e - nel nucleo essenziale - convergenti i contributi dichiarativi provenienti, quanto alla fase deliberativa, da RR RE, VI AN e da RA TA. La posizione di ER NG e di IN IU viene dunque descritta come quella di soggetti che necessariamente 'dovevano', per il prestigio criminale posseduto, essere informati e fornire l'assenso al progetto di eliminazione del La CE, progetto che altrimenti non avrebbe potuto concretizzarsi. In particolare, secondo il narrato del RR, l'omicidio del La CE sarebbe stato discusso e deciso a seguito di numerosi incontri avvenuti in carcere a IN nel corso del 2004 e nei primi mesi del 2005 e - data la caratura della vittima e la sua lunga militanza nel gruppo TR - si realizzò solo quanto «tutti eravamo d'accordo circa le responsabilità cui si sarebbe andati incontro» . Tra i soggetti che prestarono l'assenso vengono inclusi dal RR anche ER NG e IN IU. In direzione analoga il contributo del RA, soggetto che all'epoca del fatto era libero ma che ottiene istruzioni dal D'RI CE e successive conferme (una volta arrestato a giugno del 2005) dagli stessi imputati nel corso di incontri avuti in carcere. Ancora, sempre sulla fase deliberativa, il VI confermava la necessità di un assenso esplicito prestato da tutte le persone di particolare influenza del gruppo, in quel momento ristrette in carcere, tra cui ER NG e IN IU. Vengono esaminati, oltre alle dichiarazioni dei collaboranti, ulteriori elementi di riscontro indicati alle pagine da 35 a 42 della sentenza di primo grado, tra cui i contenuti della missiva proveniente dal D'RI e indirizzata al RD NN oggetto di sequestro in data 13 ottobre 2005 ai cui contenuti - noti alle parti - può operarsi rinvio.
2. La Corte di Assise d'Appello di IN, con sentenza resa il 20 marzo 2018 ha confermato la prima decisione, recependone la struttura argomentativa. In secondo grado si ribadisce, in sintesi, che : - l'esistenza anche di ragioni personali di alcuni dei mandanti (D'RI e VI) concorre con il movente primario, rappresentato dalla gestione personalistica dei compiti che erano stati affidati al La CE nel settore del traffico di stupefacenti e, dunque, non contraddice la ricostruzione dell'apporto fornito alla decisione dal ER e dal IN;
- i due imputati erano senza dubbio, al momento del fatto, inseriti nel gruppo capeggiato dal TR, dovendosi tener conto, oltre alla convergenza dichiarativa, del complessivo scenario accertato in numerose altre sentenze irrevocabili e della naturale evoluzione nelle alleanze e nella composizione dei gruppi mafiosi operanti in IN;
- non vi è, in particolare, alcuna reale smentita alle convergenti affermazioni dei collaboranti circa la posizione del IN, al momento dell'omicidio per cui è processo, collocato all'interno del gruppo TR, nè il contenuto della missiva proveniente dal D'RI ed oggetto di sequestro nel mese di ottobre del 2005 smentisce tale conclusione (sul punto la Corte di Assise d'Appello si diffonde, esaminando le potenziali prove contrarie, comprese le deposizioni dei Bontempo, da pag. 18 a pag. 30). Viene pertanto ritenuta del tutto rispondente ai parametri normativi la valutazione congiunta delle affermazioni rese dai collaboranti coinvolti in via diretta nella progettazione dell'omicidio, con conferma della ricostruzione operata in primo grado.
3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei rispettivi difensori - ER NG e IN IU.
3.1 II Ricorso proposto nell'interesse di ER NG.
3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione correlato al travisamento di informazioni probatorie. La doglianza si dirige verso un passaggio argomentativo della decisione di secondo grado, lì dove si afferma che il ER è il soggetto - citato con il nome NG - di cui si parla all'interno della missiva (sequestrata) indirizzata da D'RI CE ad altro affiliato posto all'esterno del carcere. Si evidenzia che la Corte di primo grado non si era mossa in tale direzione, data la ineliminabile equivocità della indicazione soggettiva, mentre la Corte di secondo grado ritiene, senza adeguata motivazione, che tale soggetto sia il ER. Si afferma che la condizione detentiva del ER rende del tutto illogica l'avvenuta attribuzione del brano a costui, in presenza - peraltro - di ipotesi di identificazione diverse del soggetto evocato. Il tema si assume come rilevante posto che riguarda uno dei pretesi riscontri esterni alle affermazioni rese dai collaboranti.
3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di attribuzione della responsabilità concorsuale. Si ritiene carente la elaborazione probatoria circa la stessa esistenza del gruppo mafioso TR, al cui interno sarebbe maturato il delitto.Tale organismo associativo sarebbe stato ricostruito esclusivamente sulla base delle affermazioni rese dai diversi collaboranti, e non avrebbe alcun conforto nelle attività di polizia giudiziaria. Peraltro, non vi sono tracce visibili dell'apporto fornito a tale - ipotizzata - consorteria criminale dal ER NG e tale aspetto non può essere superato, come fatto dalla Corte di merito, con la considerazione della lunga detenzione sofferta dal ER. Anche negli altri procedimenti relativi alle attività compiute in carcere da D'RI, RR e VI non vi è - infatti - traccia del ER. Ciò contrasta con la tesi del necessario consenso del ricorrente al proposito di eliminazione del La CE.
3.1.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore vizio correlato alla inosservanza dei canoni normativi di valutazione della prova. Si contesta la valutazione di attendibilità intrinseca dei collaboranti, semplicemente mutuata dalla decisione di primo grado e non assistita da un reale esame delle censure. Vi erano dubbi sulle sequenze narrative del RR, non fugati. In altri procedimenti non si era menzionato il ER come affiliato al gruppo TR. Stranamente il ER compare, nei verbali del RR, solo tra i mandanti dell'omicidio per cui è processo. Vi erano, inoltre, motivi di astio tra tale dichiarante ed il ER NG, in virtù del fatto che ER riteneva RR coinvolto nell'omicidio del fratello. Il fatto che tale episodio fosse risalente nel tempo non appare motivo idoneo alla diversa qualificazione dei rapporti tra i due. Altre perplessità, parimenti non risolte, si addensano sulla collaborazione del RA. OS sceglie la strada della collaborazione solo dopo la condanna all'ergastolo per il medesimo omicidio del La CE e fornisce una versione riduttiva del suo coinvolgimento del fatto, affermando solo di aver messo a disposizione del LI (il killer poi a sua volta eliminato) l'arma mentre altri dichiaranti lo accusavano di essere co-esecutore. In sostanza si rimprovera ai giudici del merito di aver realizzato l'incrocio tra le dichiarazioni senza una adeguata verifica - preliminare - della effettiva attendibilità dei dichiaranti. Si richiamano, su tale aspetto, anche i contrasti emersi sul tema della causale del delitto, risolti in modo solo apparente dalla Corte di secondo grado.Si riprende il tema della mancata indicazione del ER tra i soggetti deliberanti da parte del collaboratore D'TI.
3.1.4 Al quarto motivo si deduce eronea applicazione della aggravante della premeditazione. Si osserva che - in ogni caso - è pacifico il fatto per cui, nei mesi che precedono il fatto, il ER era solo 'appoggiato saltuariamente al carcere di IN - per trattazione di giudizi in corso - provenendo da altri istituti penitenziari. Da ciò la considerazione per cui la saltuaria partecipazione ad alcuni incontri - pur se avvenuta - non poteva ritenersi espressiva del particolare elemento psicologico della premeditazione, posto che solo a ridosso del fatto si sarebbe, secondo gli stessi collaboranti, raggiunto l'effettivo accordo per procedere alla eliminazione del La CE. Al più la premeditazione apparteneva al D'RI e non è circostanza che si comunica, per ciò solo, ai concorrenti nel reato.
3.2 II ricorso proposto da IN IU.
3.2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al giudizio di attendibilità intrinseca dei collaboranti. Il ricorrente osserva che la Corte di secondo grado ha confermato in modo illogico la valutazione di attendibilità intrinseca dei dichiaranti espressa in primo grado.
3.2.2 Quanto al RR si riprende il tema della assenza di indicazioni della persona del IN nei diversi procedimenti incentrati sulle attività criminose svolte - immediatamente dopo l'omicidio del La CE - dal clan TR. Ciò è un forte fattore di anomalia, non essendo credibile il coinvolgimento del IN solo nella deliberazione omicidiaria e non anche nello sviluppo delle posteriori attività criminali del gruppo. Si ripenciono, sul tema, anche i contenuti delle informazioni rese dai testi di polizia giudiziaria, sbrigativamente liquidate dalla Corte di secondo grado con l'argomento della condizione detentiva subita dal IN. La mancata emersione, nelle indagini sulle attività posteriori all'omicidio, della persona del IN doveva, in altre parole, far sorgere il serio dubbio sulla attendibilità intrinseca del RR. Si rileva inoltre, il travisamento dei contenuti di talune deposizioni (Conti MI SE,e i due Bontempo) che avevano introdotto ed illustrato i motivi di conflitto tra il IN ed il gruppo di RR, D'RI e VI. La valutazione di scarsa attendibilità di tali testimoni non è coerentemente argomentata e travisa il dato relativo alla comune detenzione.Inoltre si afferma che la valutazione della Corte di secondo grado è manifestamente illogica ainche in riferimento ai contenuti della lettera proveniente dal D'RI, nella parte in cui si menziona il IN ed i suoi fratelli imprenditori . L'intera vicenda del contrasto insorto tra il RR ed i fratelli del IN, sottoposti a richieste estorsive, sarebbe stata travisata posto che, se da un lato la lettera del D'RI si riferisce ad un periodo posteriore, ciò che rileva - ai fini del giudizio di credibilità del Centorinno - è il fatto oggettivo del contrasto insorto, prima della scelta collaborativa del RR. Si ipotizza, in altre parole, che il RR abbia volutamente coinvolto il IN nella deliberazione dell'omicidio per cui è processo in forza dei conflitti insorti, anche se in epoca posteriore alla esecuzione dell'omicidio del La CE. Si ribadisce che il IN, almeno fino al 2003, aveva militato nel gruppo SP, in posizione antagonista rispetto al TR e tale aspetto è stato illogicamente svalutato in sentenza. Si è infatti affermato che sul finire degli anni '90 IN si era distanziato da SP IA ed avvicinato a TR PI ma tale affermazione, resa dal RR, non trova alcun aggancio con elementi esterni idonei a accrescerne la persuasività. Si ritiene, pertanto, viziata la valutazione di attendibilità intrinseca espressa nei confronti del RR.
2.2.3 Quanto a VI AN si evidenzia la strumentalità della opzione collaborativa, intervenuta a distanza di dieci anni dal fatto e dopo la condanna alla pena dell'ergastolo. Il suo contributo non avrebbe alcun carattere di originalità, specie in rapporto ai contenuti relativi alla militanza del IN all'interno del gruppo TR.
3.2.4 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla individuazione dei pretesi riscontri esterni. Quanto al contributo di RA TA si evidenzia che non vi è un concreto giudizio di attendibilità estrinseca. Anche la collaborazione del RA arriva dopo molti anni anni dai fatti, con condanna alla pena dell'ergastolo e su vicende oggetto di giudizi che lo hanno visto protagonista, aspetti che ne riducono la attendibilità. La strumentalità della scelta collaborativa era emersa in alcuni colloqui intercettati tra RA ed i suoi familiari, di cui non si è tenuto conto. Si riprende il tema delle solo parziali ammissioni di responsabilità del RA circa la fase esecutiva dell'omicidio. Si ipotizza, inoltre, circolarità dichiarativa tra la fonte RA e gli altri dichiaranti, non essendo provata la frequentazione diretta tra RA e il ricorrente IN ed essendo - pertanto - inverosimile la confidenza ricevuta in carcere dal RA circa la presenza del IN alle riunioni in cui si discuteva della morte di La CE. Quanto al contributo di D'TI FR si evidenzia come costui abbia in realtà affermato che il IN era vicino al gruppo di SP, il che rappresenta un elemento neutro, se non addirittura a discarico, posto che si assevera in tal modo la mancata confluenza del IN nel gruppo del TR, con smentita degli altri dichiaranti. Con riferimento al contenuto della lettera caduta in sequestro, inoltre, si deduce il travisamento della prova. Dai contenuti della missiva traspare antagonismo tra i IN ed i componenti del gruppo TR, il che si pone quale fattore di incompatibilità logica con la partecipazione del IN alla fase deliberativa dell'omicidio del La CE, con conferma dunque della tesi difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
1.1 Va, in premessa, rilevato che la ricostruzione del fatto si è basata essenzialmente, in sede di merito, sull'apprezzamento di fonti dichiarative rappresentate da collaboratori di giustizia. Tra questi, alcuni soggetti già condannati in via definitiva per la partecipazione allo specifico episodio per cui è processo, rappresentato dall'omicidio del La CE FR. Si tratta in particolare di RR RE, VI AN (all'epoca del fatto ristretti in carcere e portatori di conoscenze dirette sulla fase deliberativa) e RA TA (all'epoca del fatto in stato di libertà e ritenuto co-esecutore unitamente al LI, portatore di conoscenze de relato sulla fase deliberativa, essenzialmente provenienti da D'RI CE). Va pertanto osservato che legittimamente e senza alcun vizio logico i giudici del merito hanno - pertanto - utilizzato, a fini di valutazione della attendibilità intrinseca dei dichiaranti, il contenuto - ai sensi dell'art. 238 bis cod.proc.pen. - delle decisioni irrevocabili attestanti il coinvolgimento degli attuali dichiaranti nel fatto omicidiario. Ciò perchè la prima condizione probatoria, idonea a rendere logico il giudizio di attendibilità intrinseca, è rappresentata dalla esistenza di elementi tesi a convalidare - sul piano storico - la stessa possibilità del dichiarante di aver percepito (in via diretta o mediata) i fatti oggetto di narrazione, vuoi perchè incluso nel gruppo criminale nel cui ambito il fatto è maturato, vuoi perchè autore o coautore del medesimo fatto (nel senso che l'esperienza umana 'deviante' determina le condizioni di effettiva 'inclusione nel circuito ove, in ipotesi, si sono appresi i fatti, v. per tutte Sez. VI n. 4108 del 17.2.'96, Cariboni, rv 204436). L'esistenza, pertanto, di giudicati che attestano la partecipazione personale dei dichiaranti alla fase deliberativa o esecutiva del medesimo delitto rappresenta un elemento pienamente valutabile al fine di sostenere il giudizio di attendibilità intrinseca dei dichiaranti e non possono - pertanto - accogliersi le doglianze difensive su tale punto delle argomentazioni (in particolare al terzo motivo del ricorso del Bomasera ed al primo motivo del ricorso del IN), per nulla trascurato in sede di merito. In particolare i giudici del merito hanno affrontato e risolto - senza fratture logiche - in punto di attendibilità intrinseca, le doglianze (riproposte dai due ricorrenti) relative ai pretesi ampliamenti narrativi del RR, alle pregresse vicende conflittuali relative ai rapporti tra ER e lo stesso RR, nonchè il profilo relativo alle parziali ammissioni rese dal RA sulla fase esecutiva del delitto (ritenendo comunque intervenuta la piena confessione di quest'ultimo, in virtù della ammissione di aver consapevolmente consegnato l'arma) . Si tratta di aspetti congruamente esaminati in sede di merito e, pertanto, non rivalutabili in questa sede. In tal senso va affermato che nessun vizio di incompletezza o illogicità può essere rilevato nella decisione in esame quanto ai profili relativi alla attendibilità intrinseca dei dichiaranti, intesa come condizione preliminare di affidabilità dei medesimi per aver effettivamente preso parte ai momenti deliberativi o esecutivi dell'omicidio, restando impregiudicata la verifica della valutazione dei punti delle dichiarazioni che coinvolgono ER NG e IN IU.
1.2 Ciò non toglie, ovviamente, che nell'apprezzare la coerenza logica e la capacità indicativa dei contributi dichiarativi soggettivamente indirizzati 'verso' i soggetti chiamati in correità o in reità i giudici del merito debbano attenersi al particolare protocollo di metodo che questa Corte di legittimità - nella sua più alta espressione - ha ampiamente descritto nell'arresto rappresentato dalla sentenza UI ed altri (Sez. U. n. 20804/2013 del 29.11.2012, rv 255143 - 255145) intervenuta sul rapporto tra la previsione di legge di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen. ed il knomeno della valutazione congiunta di più chiamate in correità (o in reità).Va, in particolare ricordato che le coordinate di metodo fornite in detto arresto sono - in tutta evidenza - finalizzate da un lato a legittimare la tecnica della 'chiamata incrociata', dall'altro ad evitare inquinanti circolarità dichiarative tra le varie fonti, posto che in tale ultimo caso si andrebbe a realizzare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento dell'imputato nel fatto. Se infatti è corretto ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la massima di tipo logico per cui quando più fonti - dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva -, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero. Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica del singolo dichiarante, quanto sul versante della coerenza e costanza narrativa, nonchè sulla ricorrenza degli ulteriori presupposti ribaditi in detto arresto. Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che ormai risulta inutile citare), pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del libero convincimento del giudice, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» dell'onere motivazionale. In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate (siano esse dirette o de relato) risulta significativa - a fini di dimostrazione del fatto- lì dove ricorrano le seguenti evenienze : - la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
- l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti;
- la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;
- l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarita della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice.In presenza di tali caratteristiche le «plurime chiamate in correità (o in reità)» legittimamente concorrono a formare - in modo non rivalutabile in sede di legittimità - la base fattuale della affermazione di responsabilità del chiamato (potendosi dedurre l'assenza di concrete ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti) proprio in ragione della loro verificata autonomia genetica nonchè in riferimento alla massima di esperienza prima ricordata, rispettosa dei canoni normativi di valutazione della prova (nel senso che quando più fonti, ritenute affidabili e rilevanti nonchè dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, riferiscono fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò crea le condizioni per l'affidamento del giudice sulla corrispondenza al vero dei fatti narrati). In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazione autonoma della rilevanza e consistenza del dato probatorio, è doverosa la verifica - in rapporto al contenuto delle doglianze - del corretto inquadramento delle categorie logiche e giuridiche in punto di qualificazione dell' elemento di prova, realizzate in sede di merito su tale complesso terreno ricostruttivo, nonchè l'avvenuta applicazione dei profili metodologici sin qui richiamati (in tal senso, di recente, Sez. VI n. 33875 del 12.5.2015, rv 264577), frutto della costante opera di mediazione interpretativa affidata alla Corte di Cassazione. In particolare, va ricordato che, nel complessivo ragionamento motivazionale,può concordarsi circa la 'irrilevanza' di un elemento di smentita o di 'non integrazione' tra le varie fonti esaminate, solo lì dove il suo oggetto possa ritenersi marginale nell'economia del racconto (si veda, sul tema, Sez. I n. 34102 del 14.7.2015, rv 264368), dovendosi per converso prendere atto della mancata convergenza. Ciò posto, va evidenziato che la elaborazione probatoria realizzata in sede di merito si pone in linea con i contenuti di tale elaborazione giurisprudenziale del tema e resiste alle critiche contenute nei ricorsi, tesi peraltro a riproporre - ferma restando la loro ammissibilità - alcuni temi valutativi, che appaiono congruamente esaminati nella decisione impugnata. Si è già evidenziato, infatti, che le conoscenze sulla fase deliberativa dell'omicidio provengono da più soggetti portatori di conoscenza diretta (RR e VI), ritenuti con motivazione immune da vizi dotati di attendibilità intrinseca, cui si è unita la chiamata de relato (ma ita fonte diversa, rappresentata dal D'RI) del RA.
2. Quanto sinora detto consente di proseguire la verifica dei contenuti degli atti di ricorso, nel modo che segue.
2.1 Il primo motivo del ricorso introdotto da ER NG è infondato.La interpretazione dei contenuti della missiva oggetto di sequestro in data 13 ottobre 2005 ed attribuita a D'RI CE, per come realizzata nella decisione impugnata, rientra pienamente nei margini di opinabilità riservati al giudizio di merito, nè possono dirsi sussistenti erronee percezioni del dato dimostrativo. La Corte di secondo grado, fermo restando che la posizione del ER NG risulta essere oggetto di piena convergenza narrativa tra fonti autonome e direttamente coinvolte nella fase deliberativa (in particolare VI e RR, come si è deto), il che rende del tutto marginale - nella economia della decisione - il riferimento rappresentato dai contenuti della missiva in questione (di certo redatta in epoca posteriore al fatto ornicidiario oggetto del giudizio), ritiene di individuare il riferimento ad 'NG contenuto in tale missiva come evocativo del ER NG. La deduzione, che non assume un particolare rilievo accrescitivo del quadro probatorio, è - in ogni caso - congruamente motivata, atteso che il D'RI afferma di dover chiedere lui stesso spiegazioni di una certa condotta ad 'NG'. Da ciò la considerazione, non manifestamente illogica, secondo cui lo stesso NG doveva essere in quel periodo detenuto, così come era effettivamente ER NG. Il motivo, pertanto, non individua alcun travisamento (intendendosi per tale la P-41 erronea percezione dei contenuti apportati dalla fonte) ma pretende di confutare la interpretazione di un dato dimostrativo che non risulta essere viziata da illogicità manifesta. In tal senso il motivo non può dirsi fondato, in quanto basato su una erronea considerazione della nozione di travisamento della prova (v., per tutte, Sez. V n. 39048 del 25.9.2007, rv 238215 secondo cui, anche a seguito delle modifiche apportate con legge n.46 del 2006 al testo dell'art. 606 cod.proc.pen., non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano).
2.2 II secondo motivo del ricorso del ER è parimenti infondato. Ed invero, la convergenza di autonomi contributi dimostrativi provenienti da soggetti reputati, con motivazione non illogica, intrinsecamente attendibili è tale da raffigurare - con la dovuta certezza - l'esistenza del gruppo mafioso cui aderiva il ER e la risalente intraneità di costui (per le ragioni in diritto già indicate al paragrafo 1 della presente sentenza), fattore che giustifica in chiave logica il coinvolgimento nella deliberazione omicidiaria, in virtù della situazione di fatto descritta nelle sentenze di merito (necessità di condivisione della scelta tra gli esponenti 'storici' del gruppo, data la vicinanza del La CE al TR e la difficoltà di coinvolgere il TR medesimo nella deliberazione). Le decisioni di primo e secondo grado, peraltro, danno conto ampiamente del fatto che le invocate iniziative giudiziarie riguardano essenzialmente uno 'spaccato' dell'attività criminosa del gruppo temporalmente posteriore (con ricostruzione agevolata da intercettazioni realizzate in un determinato periodo e contesto) e non può pretendersi di trarre dal mancato coinvolgimento del ER (così come del IN, anticipandosi qui il tema) un elemento di smentita al convergente narrato dei collaboranti. Ogni evento giudiziario è il risultato di una iniziativa investigativa che va debitamente contestualizzata e l'assenza di coinvolgimento in tale indagine - posteriore - non realizza, sul piano logico, alcuna patente di 'estraneità' del ER e del IN alla fase - antecedente - che ha condotto all'omicidio oggetto di giudizio, come logicamente argomentato in sede di merito. In altre parole, non è razionalmente sostenuta dalla difesa - e finisce con essere meramente assertiva - la pretesa conseguenza della omessa iniziativa penale nei confronti del ER per i fatti posteriori (posto che molteplici appaiono le cause possibili di tale assenza, ivi compresa la parzialità dei dati informativi raccolti in sede di indagine), lì dove si pretenda di trarne una smentita alle concordi indicazioni dei collaboranti su fatti avvenuti tra il 2004 e i primi mesi del 2005. 2.3 II terzo motivo del ricorso del ER è inammissibile posto che si traduce in una richiesta di rivalutazione di aspetti che - come si è anticipato al paragrafo 1 della presente sentenza - sono stati congruamente apprezzati in sede di merito. Tutte le doglianze relative al giudizio di attendibilità intrinseca dei dichiaranti da un lato non si confrontano con gli esiti processuali citati nella decisione di primo grado (richiamata dalla sentenza impugnata) e relativi al medesimo fatto (che hanno inquadrato le condotte concorsuali degli attuali dichiaranti), dall'altro evitano di confrontarsi con le puntuali motivazioni espresse dalla Corte territoriale. Si tratta, pertanto, di doglianze non consentite, non rientrando nei poteri di questa Corte di legittimità una nuova valutazione di profili in fatto esaminati senza alcun vizio logico nella decisione impugnata.
2.4 Inammissibile per manifesta infondatezza è, ancora, il quarto motivo del ricorso del ER.La partecipazione alle riunioni deliberative - secondo la concorde narrazione delle fonti - anche del ER, si è verificata nei mesi antecedenti alla esecuzione e il fatto che l'accordo abbia richiesto una pluralità di incontri ed una accurata ricerca di un ampio consenso non elide le caratteristiche di fondo della premeditazione. Se, infatti, la premeditazione si identifica con una particolare intensità del dolo e con una certa consistenza temporale del proposito criminoso (per tutte, Sez. Un. n. 337 del 2009, ric. Antonucci, per cui gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso -elemento di natura cronologica - e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine - elemento di natura ideologica- ), è del tutto evidente che, come si è ritenuto in sede di merito, ogni singola manifestazione concorsuale di assenso - come quelle prestate dagli Orittuali ricorrenti - non solo è risultata essere una condizione essenziale dell'evento ma possiede tutti i caratteri tipici dell'aggravante, ben potendo il consenso già prestato essere revocato proprio in virtù dell'ampio intervallo temporale tra progettazione iniziale ed esecuzione materiale.
3. Infondato è altresì il ricorso proposto da IN IU, per le ragioni già anticipate e per quelle che seguono.
3.1 Il primo motivo di ricorso tende a reiterare le doglianze sui profili di attendibilità intrinseca dei singoli dichiaranti, congruamente esaminate in sede di merito. Si è già osservato (al par.1) che la doglianza non si confronta in modo adeguato con le valutazioni operate in sede di merito, che non soltanto valorizzano l'intervenuta condanna definitiva dei principali dichiaranti (RR, VI e RA) per il medesimo fatto ma prendono in esame tutti i punti di pretesa criticità, risolvendoli in modo completo ed adeguato. Anche in tal caso, pertanto, vanno riproposte le considerazioni sulla inconsistenza dimostrativa dei pretesi elementi di smentita del narrato dei collaboranti, esaminate al paragrafo 2.2 della presente sentenza. La piena convergenza di plurime fonti autonome, ritenute incluse nella consorteria criminale oggetto di analisi, porta a ritenere dimostrata la collocazione del IN - nel periodo di interesse - nel gruppo TR in modo rispondente a quanto imposto dai canoni normativi di valutazione della prova di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen. .
3.2 II Collegio, in particolare, ritiene del tutto logica e basata su effettive massime di esperienza la considerazione - espressa in sede di merito - per cui la mutevolezza delle alleanze e degli scenari relativi ai contesti di criminalità organizzata - come quello oggetto di analisi - rende del tutto prevedibile la frammentazione dei gruppi e/o la trasmigrazione di soggetti da una area di influenza soggettiva ad un'altra in rapporto a circostanze di fatto rappresentate da detenzioni dei soggetti di vertice, conflitti interni o cause simili. Del resto, quanto al periodo di interesse, nessun elemento smentisce il convergente assunto dei collaboranti circa la collocazione del IN nella descritta fazione del gruppo TR (a sua volta derivato da precedente realtà associativa di cui faceva parte lo stesso SP IA) nonché in ordine alla sua caratura criminale, asseverata non solo dalla lunga condizione detentiva ma dalle stesse affermazioni rese dal D'TI FR (soggetto che peraltro mutua le parziali conoscenze sul'omicidio La CE dal VI). OS, infatti (come evidenziato a pag. 20 della decisione di primo grado) ha non soltanto ribadito la appartenenza al contesto criminale di IN IU ma, quanto alla vicenda della richiesta di denaro rivolta ai fratelli di IN IU - nel 2006 -, ha affermato che proprio in ragione della notoria condizione del IN chiese spiegazioni al VI (mandante della estorsione) e costui avrebbe affermato che la cosa era stata decisa all'interno del carcere, aspetto che D'TI ebbe ad interpretare come evocativo di un assenso fornito dallo stesso IN IU. Ora, tale frammento della istruttoria esclude - come logicamente valutato in sede di merito - che la fonte D'TI possa essere ritenuta 'in contrasto con il narrato dei collaboranti principali in riferimento alla posizione di IN IU. Nè sono rinvenibili fratture logiche o incoerenze nella ritenuta inattendibilità dei testi a discarico (sul preteso conflitto insorto all'interno del carcere tra IN IU e i suoi compaesani), posto che la Corte di secondo grado esamina il tema e lo raffronta con la brevità della comune detenzione tra il IN ed i dichiaranti, aspetto che logicamente viene assunto, in una con la genericità delle dichiarazioni, a motivo di inaffidabilità narrativa.
3.3 Analogamente, quanto al tema dei riscontri esterni coltivato al secondo motivo di ricorso, la pretesa portata antagonista dei contenuti della missiva - oggetto di sequestro nel mese di ottobre del 2005 e proveniente dal D'RI- è stata esaminata ed esclusa in modo immune da vizi logici nelle due decisioni di merito. Il punto non appare, pertanto, rivalutabile nella presente sede di legittimità. Al di là della collocazione temporale della missiva - posteriore all'omicidio - appare infatti logico considerare che la stessa, pur segnalando una necessità di imposizione di comportamenti maggiormente collaborativi ai fratelli del IN, al contempo è prova logica della considerazione goduta da IN IU (essendo i fratelli di IP uno non gli farà male fisico) non irragionevolmente apprezzata in termini di perdurante vicinanza del IN al gruppo, posto che in caso contrario (collocazione del IN IU in un gruppo antagonista) non vi sarebbe stata ragione di operare simile precisazione. L'obiettivo del D'RI, come ritenuto in sede di merito, è inoltre quello di evitare che i fratelli di IN IU godano di eccessivi privilegi e che collaborino con il gruppo per arrivare a contattare i titolari dell'appalto sulla metanizzazione (tale essendo la corretta lettura della residua parte della missiva), sì da imporre loro la percentuale sui profitti. Tale aspetto esclude che il rapporto intrattenuto dagli esponenti del gruppo TR con i fratelli imprenditori del IN possa essere definito in termini di mera soggezione e fa effettivamente intravedere - come ritenuto in sede di merito - l'esistenza di una realtà ben più complessa, caratterizzata da reciproco interesse o comunque da disponibilità pregressa dei IN a facilitare il raggiungimento degli scopi del gruppo. Gli argomenti sin qui esposti escludono, pertanto, il preteso valore antagonista dell'episodio alla ricostruzione del fatto per cui è processo, così come ribadito - senza vizi logici - in sede di merito. Ne deriva, per quanto detto in precedenza, l'assenza di profili tali da incrinare la piena convergenza delle fonti dichiara