Sentenza 6 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2002, n. 17423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17423 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2002 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO1 7423 /02 Aula B ↑ REPUBBLICA LINA IN NOME DEL POPOLO LINO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIAN Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati R.G.N. 11160/00 Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Cron.40921 Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 07/10/02 Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente pro tempore in carica, prof. massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso gli avv. Fabio Fonzo, Clementina Pulli e Antonietta Coretti, che 10 rappresentano e difendono giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SE LI S.P.A. in liquidazione, in persona del liquidatore ing. Franco Masci, elettivamenteFC L. G. Faravelle M² 22, vie domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9, presso gli avv. Patrizia Mittiga Zandri e Enzo Morrico, 3900 che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-· controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Firenze dell'8-15 marzo 2000, n. 125, RGAC 518 del 1999, cron. 2855; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Antonietta Coretti e Patrizia Mittiga Zandri;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 8-15 marzo 2000, il Tribunale di Firenze accoglieva l'appello proposto dalla s.p.a. SE LI (ora incorporata per fusione nella SICA s.p.a.in liquidazione) avverso la decisione del locale TO, revocando due decreti ingiuntivi emessi su richiesta dell'INPS, relativi a contributi previdenziali omessi nei confronti di un dipendente della società, AN IN, erroneamente qualificato come lavoratore autonomo. In contrasto con quanto ritenuto dal TO (che aveva confermato la natura subordinata del rapporto in questione), i giudici di appello osservavano che 1'INPS non aveva fornito alcuna prova della esistenza della subordinazione. I testimoni escussi si erano limitati a riferire che il IN aveva lavorato come disegnatore tecnico all'interno dell'azienda, e che due dipendenti della società, il TI ed il NI, gli indicavano volta per volta il lavoro da svolgere. Il IN, inoltre, aveva l'abitudine di preavvertire se non poteva recarsi sul posto di lavoro. Il Tribunale, andando - come si detto - in diverso avviso rispetto alla decisione del primo giudice, Osservava che mon sicuramente la volontà delle parti era stata quella di porre in essere un rapporto di lavoro subordinato (come del resto risultava confermato dalla transazione relative a differenze retributive sottoscritta in data 13 ottobre 1995) nella quale il IN dava atto di aver sempre svolto lavoro autonomo, la domanda dell'INPS doveva essere rigettata, non essendovi prova alcuna della esistenza di direttive e di potere disciplinare della società. Avverso tale decisione 1'INPS propone ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste la società con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Nell'unico motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2222, 2094, 2697 codice civile, insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). La decisione del Tribunale sarebbe contraddittoria nella parte in cui nega l'esistenza della subordinazione, dopo avere in punto di fatto accertato l'inserimento del IN nell'organizzazione aziendale e la sua sottoposizione alle direttive del responsabile di reparto. Il potere direttivo del datore di lavoro, precisa il ricorrente, non deve esplicarsi necessariamente mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, ben potendosi realizzare l'assoggettamento, implicito nel concetto di subordinazione, in via attraverso direttive dettate dal datore di lavoro programmatica. Di più. L'esistenza di un potere gerarchico e disciplinare non è escluso da eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia, di iniziativa e di discrezionalità dei quali goda il dipendente, dovendo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale essere intesa in funzione dei risultati che il datore di lavoro, imprenditore o meno, si propone di conseguire a proprio esclusivo rischio. L'Istituto sottolinea, inoltre, l'assoluta irrilevanza della sottoscrizione una conciliazione giudiziale tra la società di SE LI e il IN. Correttamente, ad avviso dell'INPS, il primo giudice aveva ignorato il verbale di conciliazione. L'efficacia vincolante della conciliazione ricorda ancora 1'Istituto ricorrente deve intendersi limitata a quella parte del negozio dispositivo che attiene alla rinuncia a diritti già acquisiti dal lavoratore e non può estendersi agli Istituti previdenziali, titolari di interessi pubblici connessi al rapporto di lavoro: l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere oggetto di indagine o di verifica giudiziale senza alcun limite probatorio derivante da eventuali atti dispositivi о accertativi intercorsi tra le parti. Il ricorso non è fondato. contraddittoria motivazione, I l vizio di omessa, insufficiente о denunciabile con ricorso per cassazione, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito, sia riscontrabile un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non del procedimento logico-giuridico consentire l'identificazione posto a base della decisione. Con motivazione adeguata e sufficiente, i giudici di appello hanno escluso che il IN avesse l'obbligo di firmare un foglio presenze per marcare l'orario di entrata e di uscita (oltre che 1'intervallo per la pausa mensa). I testi escussi hanno negato tale circostanza, che risulta riferita dal solo ricorrente. Dopo aver ricordato che la società SE LI aveva concluso in sede di una conciliazione con il IN, il quale sottoscrizione dell'accordo - aveva riconosciuto di aver sempre lavorato in modo autonomo, i giudici di appello hanno posto in evidenza che mancava qualsiasi prova dell'esistenza di direttive (specifiche o generiche) impartite dalla azienda. Il teste NI aveva parlato di indicazioni sul lavoro da fare e lo stesso IN aveva fatto esclusivo riferimento al NI, senza neppure menzionare il Cortesi, che, invece, a detta del teste TI, era la persona da cui provenivano le direttive vere e proprie. Osserva il Collegio: contrariamente a quanto ritenuto dall'Istituto ricorrente, i giudici di appello non hanno attribuito esclusiva rilevanza all'intervenuta conciliazione, limitandosi a valutare l'accordo transattivo, intercorso tra la SE LI s.p.a. e il IN, unitamente agli altri elementi probatori raccolti. In tal modo, i giudici di appello si sono attenuti ai principi più volti affermati da questa Corte, secondo i quali l'interpretazione di un negozio giuridico stipulato dalle parti è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legitti, ità solo per vizi di motivazione ○ violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (Cass. 4 dicembre 1986 n. 7193). Esaminando il materiale probatorio raccolto, i giudici di appello hanno poi osservato che nessuno, neppure il IN, aveva mai fatto riferimento all'assoggettamento al potere disciplinare. Il IN non era inserito nel "piano ferie" e non era tenuto ad inviare certificato medico in caso di impedimento dovuto a malattia;
era retribuito su presentazione di fattura, sulla quale veniva operata la ritenuta d'acconto. "Tale essendo il quadro di riferimento, degradano ha concluso il ad elementi insignificanti lo svolgimento dei compitiTribunale - contrattualmente assunti nei locali aziendali ed il fatto che ciò avvenisse durante quell'orario di lavoro delle altre maestranze in coincidenza, del resto, coi tempi di apertura dell'impresa". Tali conclusioni appaiono in linea con il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale "la natura autonoma 0 subordinata del rapporto di lavoro va desunta esclusivamente dalla posizione tecnico-gerarchica del lavoratore, in correlazione con il potere direttivo del datore di lavoro, restando irrilevante l'eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del lavoro l'osservanza di unsubordinato, quali la collaborazione, determinato orario, la continuità dell'attività e la forma della retribuzione" (Cass. S.U. 28 ottobre 1998 n.10728). Nessuna contraddittorietà è poi possibile rinvenire nel percorso logico argomentativo seguito dai giudici di appello (pagg.3-4). infatti limitato a sottolineare che perIl Tribunale si accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato "è indispensabile, per una corretta individuazione dell'intento comune, accertare se le parti stesse hanno voluto l'inserimento del prestatore" e se, nel caso specifico, tale inserimento sia concretamente avvenuto, con conseguente assoggettamento personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Nessuna affermazione circa l'inserimento del IN nella organizzazione datoriale è possibile rinvenire nella motivazione della sentenza impugnata non potendo essere interpretata in questo senso l'inciso "e (se) di fatto la cosa è concretamente avvenuta" contenuto a pag.4 della sentenza impugnata. I giudici di appello si sono limitati a richiamare il costante insegnamento di questa Corte, che ritiene indispensabile l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e dell'inserimentodisciplinare del datore di lavoro, conseguenza nella organizzazione aziendale ed hanno concluso che nel caso di specie non vi era alcuna prova di un inserimento del genere, che tra l'altro era stato chiaramente smentito dallo stesso IN in sede di verbale di conciliazione. Tale conclusione appare esente da qualsiasi vizio logico e perfettamente in linea con le premesse in fatto accertate (nessuno aveva mai parlato di direttive, nè di potere disciplinare, il IN non era inserito nel piano ferie, non doveva presentare certificato medico in caso di assenza per malattia, era remunerato a fattura in base al lavoro effettuato). Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna il ricorrente al pagamento La Corte rigetta il ricorso. 15,00 oltre ad euro 2.000 delle spese che liquida in euro. (duemila) per onorari di avvocato. ch Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2002. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL IGLIERE ESTIL PRESIDENTE Velin. mu'arти REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DRITIC AI SENSI DELL'ART. 10 . 533 11976 RAC DELLA IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ogai -6 DIC. 2002 IL CANCELLIER