Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
Sussiste il "fumus" del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993) - idoneo a legittimare il sequestro probatorio - nel caso in cui il soggetto attivo presenti, all'Ufficio Italiano Cambi, mendaci dichiarazioni in ordine alla disponibilità di capitali di una s.r.l. al fine di ottenere l'iscrizione nel registro degli intermediatori finanziari; né rileva che detta società sia stata conseguentemente iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 del suddetto D.Lgs. n. 385 del 1993, in quanto l'atto amministrativo che ha disposto la detta iscrizione, siccome emesso su presupposti fattuali inesistenti, è suscettibile di disapplicazione ai sensi dell'art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2008, n. 48342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48342 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 20/11/2008
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1559
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 27584/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA NN, N. IL 01/04/1948;
avverso l'ORDINANZA del 18/06/2008 TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. OV Galati che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 18 giugno 2008 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto, emesso dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, di sequestro probatorio degli atti di fideiussione - e rispettivi allegati - emessi dalla società "La Stella finanziaria s.r.l." negli anni dal 2006 al 2008, in relazione all'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art.132, ascritto a OV TT.
Ha proposto ricorso per cassazione il TT, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso denuncia carenza di motivazione in ordine alla linea difensiva posta a fondamento dell'istanza di riesame, con la quale aveva sostenuto l'insussistenza del reato, atteso che la società "La Stella finanziaria" era regolarmente iscritta all'elenco di cui all'art. 106 del citato decreto.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
La sussumibilità del fatto ascritto al TT nell'illecito penale di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 132 trae titolo dalla circostanza - opportunamente valorizzata dal giudice del riesame - inerente alla mendace dichiarazione circa la disponibilità di un capitale di 4.500.000,00 Euro, presentata dalla società "La Stella Finanziaria s.p.a." all'Ufficio Italiano Cambi al fine di ottenere l'iscrizione nel registro degli intermediatore finanziari. A fronte di tale elemento indiziario non giova al ricorrente far leva sul fatto che la società sia stata poi effettivamente iscritta nel registro di cui al menzionato Decreto n. 385 del 1993, art. 106, giacché l'atto amministrativo che tale iscrizione ha disposto, siccome emesso su presupposti fattuali inesistenti, è suscettibile di disapplicazione ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E: tant'è che risulta essere stato poi revocato dallo stesso Ufficio Italiano Cambi.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (v. Cass. 18 giugno 1999, Aloise), il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo non conforme a legge si esercita non soltanto nei confronti degli atti che diano luogo all'estinzione o alla modifica di diritti soggettivi, ma anche di quelli, come le concessioni o le autorizzazioni, che rimuovono ostacoli al loro esercizio;
e ciò anche quando tali atti non siano stati il frutto di una collusione criminosa fra l'organo amministrativo e il destinatario, ma siano semplicemente viziati da illegittimità (riconducibile, nel caso di specie, ad eccesso di potere per errore di fatto).
Quanto suesposto rende ragione dell'insussistenza del denunciato vizio di motivazione nell'ordinanza impugnata, nella quale infatti sono stati chiaramente esposti gli elementi determinanti ai fini del giudizio sull'esistenza del fumus commissi delicti;
mentre l'incompleta illustrazione dei connessi risvolti giuridici, siccome priva d'influenza sul dispositivo, può essere emendata in questa sede nei termini dianzi esposti.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2008