CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 8108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8108 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI NZ RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 8108 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia a carico dell'imputato per i delitti ex art 612 e 582 cp;
fatti compiuti ad Agosto 2014. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia articolando un solo motivo di ricorso, col quale si deduce il vizio di violazione di legge quanto alla pena irrogata, poiché la Corte di appello aveva inflitto la pena di tre mesi di reclusione in relazione agli artt 612 e 582 cp di competenza del giudice di pace mentre dovevano applicarsi le sanzioni previste ai sensi dell'art 52/2 lett b Divo 274 del 2000. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l' annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La Corte di appello, infatti, dopo aver assolto l'imputato dal delitto di danneggiamento aggravato ex art 635/1 e 2 nr 3 cp, avendo escluso l'aggravante e ritenuto il fatto non previsto come reato, ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna, ex art 81 cpv cp, alla pena di mesi tre di reclusione per i reati di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione, rispettivamente di lesioni guaribili in 15 giorni e minaccia ex art 612/1 cp, essendo entrambe le fattispecie, per come contestate e ritenute, di competenza per materia del giudice di pace. Infatti, la pena prevista ex art 4 e 52 del dgls 274/2000 è per la minaccia semplice di cui al primo comma dell'ad 612 cp, di natura pecuniaria pari a quella prevista dal codice penale mentre per il delitto di lesioni attribuito alla competenza del giudice di pace è della multa da euro 516 a 2592 oppure della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con limitato riguardo al trattamento sanzionatorio,rinviando per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino Deciso il 17.11.2022
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 8108 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia a carico dell'imputato per i delitti ex art 612 e 582 cp;
fatti compiuti ad Agosto 2014. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia articolando un solo motivo di ricorso, col quale si deduce il vizio di violazione di legge quanto alla pena irrogata, poiché la Corte di appello aveva inflitto la pena di tre mesi di reclusione in relazione agli artt 612 e 582 cp di competenza del giudice di pace mentre dovevano applicarsi le sanzioni previste ai sensi dell'art 52/2 lett b Divo 274 del 2000. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l' annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La Corte di appello, infatti, dopo aver assolto l'imputato dal delitto di danneggiamento aggravato ex art 635/1 e 2 nr 3 cp, avendo escluso l'aggravante e ritenuto il fatto non previsto come reato, ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna, ex art 81 cpv cp, alla pena di mesi tre di reclusione per i reati di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione, rispettivamente di lesioni guaribili in 15 giorni e minaccia ex art 612/1 cp, essendo entrambe le fattispecie, per come contestate e ritenute, di competenza per materia del giudice di pace. Infatti, la pena prevista ex art 4 e 52 del dgls 274/2000 è per la minaccia semplice di cui al primo comma dell'ad 612 cp, di natura pecuniaria pari a quella prevista dal codice penale mentre per il delitto di lesioni attribuito alla competenza del giudice di pace è della multa da euro 516 a 2592 oppure della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con limitato riguardo al trattamento sanzionatorio,rinviando per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino Deciso il 17.11.2022