Sentenza 19 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t., e Ufficio delle entrate de L'Aquila, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege;
- ricorrenti -
contro
PE EL, el. domic. in Roma, v.le Città d'Europa, n. 618, presso il Dr. Sergio Verucci, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Carosi per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 130/4^/2000 della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, depositata il 6.7.2000, notificata il 13.7.2000.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29,9.2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito, per la controricorrente, l'Avvocato Vincenzo Iannone, per delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza presentata il 23.9.1997 ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la signora EL PE chiese il rimborso della somma di Lire 31.179.000, sostenendo di averla versata in più, rispetto all'IRPEF dovuta per l'anno 1995, non avendo tenuto conto delle agevolazioni previste dall'articolo 11, legge 30 dicembre 1991, n. 413 a favore degli immobili d'interesse storico o artistico locati.
Avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, la contribuente propose ricorso alla commissione tributaria provinciale dell'Aquila, che lo accolse, ritenendo fondata la pretesa, con sentenza n. 379 del 7.12.1999, confermata poi dalla commissione tributaria regionale della stessa città, che respinse l'appello proposto dall'ufficio con sentenza depositata il 6.7.2000. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso il ministero delle finanze e l'ufficio delle entrate dell'Aquila, articolando un solo motivo, cui resiste PE EL mediante controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente amministrazione denunzia, ai sensi dell'articolo 360, 1 co., n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 33, 34, 129 2 co., 134, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte dirette, nella versione vigente all'epoca), 51, 2^ co., legge 30 dicembre 1991, n. 413 e 12 delle preleggi, sostenendo - in base ad una esegesi sistematica delle norme di legge citate - che anche agli immobili qualificati di carattere storico-artistico dalla legge 1^ giugno 1939, n. 1089 sarebbe applicabile la regola generale della commisurazione dell'imposta al reddito effettivo lordo, costituito dai canoni di locazione, allorché questo superi la rendita catastale;
salva la sola agevolazione circa l'aggiornamento di essa, prevista dapprima dall'articolo 134, 3^ co., D.P.R. n. 917/1986 e poi dall'articolo 11, 2^ co., legge n. 413/1991, dovendosi interpretare lo spirito e la lettera di tale ultima norma nel senso che essa modifica solo la base imponibile (calcolo della rendita catastale mediante applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della stessa zona censuaria), ma non sottrae il proprietario locatore al pagamento di un'imposta commisurata al canone di locazione, se questo superi la rendita catastale agevolata. La censura è infondata ed il ricorso deve essere rigettato. Corrisponde, infatti, al consolidato e costante orientamento di questa corte (Cass. nn. 12790/2001, 8038 e 9945/2000, 5740 e 2442/1999) l'interpretazione dell'articolo 11, co. 2^, legge n. 413/1991 nel senso che tale norma reca la disciplina esclusiva ed esaustiva per la determinazione dell'imponibile relativamente agli edifici d'interesse storico od artistico, da calcolare sempre con riferimento alla più bassa fra le tariffe d'estimo della zona, a prescindere dal fatto che il bene sia locato ad un canone superiore alla rendita catastale così stabilita.
Il collegio, condividendo integralmente l'orientamento accolto dalle sopra citate sentenze (che il ricorso, d'altra parte, non prende in considerazione ne', quindi, critica con argomentazioni o profili di censura ulteriori o diversi, tali da indurre a differenti conclusioni), ritiene quindi che la suddetta norma - formulata separatamente dalle disposizioni attributive di rilevanza al canone di locazione e mancante di riferimenti, espliciti od impliciti, a tali disposizioni -, laddove stabilisce che "in ogni caso" il "reddito" degl'immobili riconosciuti d'interesse storico od artistico sia calcolato nel modo da essa indicato, esprime chiaramente l'intenzione del legislatore (giustificata dalla considerazione dei notevoli oneri di manutenzione sopportati dal proprietario anche nell'interesse pubblico) di sottoporne a tassazione il reddito secondo un criterio speciale, difforme da quello utilizzato per tutti gli altri immobili, e cioè mediante riferimento esclusivo alla rendita catastale, fissata pure con criteri di favore. I criteri interpretativi di ordine sistematico invocati dalla ricorrente non consentono, peraltro, di superare il dato testuale che, facendo riferimento al "reddito" (non alla rendita catastale), da determinare "in ogni caso" secondo le tariffe d'estimo (cioè la rendita) più basse della zona, comprende senza dubbio anche l'ipotesi in cui il reddito da canone locativo sia più alto di tale rendita. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Il controricorso, depositato il 9.12.2000, cioè oltre il ventesimo giorno dopo la notifica di esso, avvenuta il 13.11.2000, deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'articolo 370, ult. co., c.p.c..
Per conseguenza, le spese di questo grado, da porre a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo, giusta il principio della soccombenza, non sono comprensive delle spese ed onorari relativi al controricorso stesso.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004