Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL BOPO DIT NANO0254 2/0 1 LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA - Presidente R.G.N. 6230/98 Consigliere Cron.5213 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 13/12/00 - Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 300p per diritti L ST RE, elettivamente domiciliato in ROMA FEB. 20 DE SANCTIS 4, presso 10 studio VIA FRANCESCO IL CANCELLIERE dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 - controricorrente 5394 avverso la sentenza n. 59/97 del Tribunale di -1- L'AQUILA, depositata il 25/03/97 R.G.N. 179/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
4 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l'8 maggio 1996, ES US proponeva appello avverso la sentenza resa dal Pretore di Pescara il 12 dicembre 1995, con la quale era stata rigettata la domanda di condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento. L'appellante contestava la decisione del primo Giudice ed, in particolare, le conclusioni del consulente di ufficio, poste a base della decisione stessa, per non essere stato adeguatamente valutato il complesso morboso invalidante. Ricostituitosi il contraddittorio, il Ministero chiedeva la conferma della appellata promuncia. Con sentenza del 12-25 marzo 1997, l'adito Tribunale di L'Aquila, dopo aver disposto nuova consulenza medico-legale, rigettava il gravame, sulla scorta di detto rinnovato accertamento, ancorché discostandosene dalle conclusioni. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il US con un unico motivo. 9 Resiste il Ministero dell'Interno con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n.18, art.1 legge 21 novembre 1988 n.508 ed art. 149 disp. att. c.p.c. (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che il Tribunale di L'Aquila avrebbe immotivatamente disatteso le conclusioni del CTU, nominato in sede di appello, che aveva accertato la sussistenza dei presupposti sanitari per il 1 riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. Il motivo è infondato. l'univocoIn proposito si deve in primo luogo osservare che, secondo orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998), le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (modificata dalla legge n. 508 dei 1988) per l'attribuzione dell'indennita' 1 di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessita' di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni dei vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessita' di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass.3 febbraio 1999 n.931). In definitiva, i requisiti sono diversi e ben piu' rigorosi della semplice difficolta' nella deambulazione o nel compimento di altri atti. Si deve in secondo luogo notare che, in forza del principio del libero convincimento e del libero apprezzamento dei fatti e delle prove, il giudice di merito ben può discostarsi dalle considerazioni del consulente tecnico di ufficio, sempre però che dia conto, in maniera adeguata, delle sue valutazioni e dei suoi apprezzamenti, mediante congrua motivazione immune da vizi logici, delle ragioni idonee a sostenere la diversa soluzione condivisa (Cass. 11 dicembre 1999 n. 13863, Cass. 8 giugno 1996 n.5345). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha preliminarmente evidenziato che il consulente tecnico, incaricato di procedere, sulla base delle osservazioni svolte dalle parti in sede di gravame, al rinnovo dell'indagine medico-legale, dopo aver sottoposto il periziando ad esame obiettivo e agli occorrenti accertamenti strumentali e di laboratorio, aveva concluso affermando che, all'epoca della domanda amministrativa e del giudizio di primo grado, le condizioni del US non erano tali da fargli conseguire il diritto vantato in giudizio, ma 2 che, a diversa conclusione doveva, tuttavia, pervenirsi, per il periodo successivo, in conseguenza del peggioramento delle sue condizioni fisiche. Senonché -ad avviso del Giudice a quo- proprio le considerazioni, poste dal CTU a base di tale diversa valutazione, sono apparse inadeguate;
e di tale inadeguatezza ha dato corretta e convincente giustificazione, osservando: a) che lo stesso CTU aveva chiarito che la patologia cardiovascolare poteva comportare fenomeni di dispnea e scompenso reversibili con adeguata terapia;
b) che le rimanenti patologie (artrosica, demenza iniziale, arteriopatia) non sembravano, dalla descrizione dei loro effetti operata dal CTU, poter giustificare il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
c) che, infatti, secondo il perito, la patologia artrosica polidistrettuale "appare limitare” le possibilità motorie e, quindi, non le escludeva, come invece rischiesto dalla legge 11 febbraio 1980 n.18; d) che anche la demenza “limita” solamente, senza però escluderla, la deambulazione per l'insorgenza di dolore e per la presenza di ulcerazioni cutanee. Da tale accertata situazione, pertanto, il Tribunale di L'Aquila, senza disconoscere la gravità del quadro clinico-patologico tale da determinare la totale e permanente inabilità lavorativa, ha, del tutto coerentemente, tratto la convinzione che essa non escluda la deambulazione né la capacità del US a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Essendo tali conclusioni, sorrette da congrua e corretta motivazione, e non ravvisandosi alcuna violazione di legge, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, ai sensi dell'art. 152 disc. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
mulla per le spese di questo giudizio. Roma, 13 dicembre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente M. бев на 3 деле IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 21 FEB. 2001 oggi, OL CARIL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I A D 0 S 3 , 1 S 3 O . A 5 W L T T O L R , . N O S A A ' N B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O P E S A E M I I D G A E A G , D E O O L T E R T T T I S A N R I I E L G S D L E E E R O D +