Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/1998, n. 1574
CASS
Sentenza 16 marzo 1998

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È inammissibile l'istanza di remissione del debito nella quale il condannato abbia omesso di indicare l'entità di esso e il titolo dal quale discende, in quanto tale omissione non consente di verificarne ne' l'attualità, ne' l'esigibilità, ne' permette di valutare la solvibilità specifica del condannato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/1998, n. 1574
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1574
    Data del deposito : 16 marzo 1998

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