Sentenza 16 marzo 1998
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di remissione del debito nella quale il condannato abbia omesso di indicare l'entità di esso e il titolo dal quale discende, in quanto tale omissione non consente di verificarne ne' l'attualità, ne' l'esigibilità, ne' permette di valutare la solvibilità specifica del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/1998, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 16/03/1998
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DUBOLINO PIETRO Consigliere N. 1574
3. Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere N. 41259/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO AN n. il 15/08/1948
avverso ordinanza del 06/10/1997 GIUDICE SORV. di AVELLINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. LA CORTE OSSERVAIl Magistrato di sorveglianza di Avellino, con provvedimento 06.10.1997 dichiarò inammissibile l'istanza di remissione del debito proposta da IO AN.
Osservò il Giudice che l'istante non aveva indicato il titolo per il quale egli chiedeva il beneficio, ne' aveva indicato la sentenza di condanna cui si riferivano le spese. in tale situazione era impossibile accertare la solvibilità in relazione all'importo dovuto.
Ha proposto ricorso per cassazione il HI chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato: o perché avrebbe illegittimamente fondato la dichiarazione di inammissibilità su circostanze non previste dalla legge;
ovvero perché non aveva preso in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa. Secondo il ricorrente nessuna norma pone in capo all'istante l'onere di indicare i titoli esecutivi per cui si chiede il beneficio ne' la sentenza di condanna cui si riferiscono le spese;
l'istruttoria dovrebbe essere effettuata d'ufficio ; la stessa Suprema Corte avrebbe stabilito che non occorre che la domanda sia corredata da istruttoria. In ogni caso, nella specie, in occasione di una precedente istanza i egli aveva già provveduto a trasmettere all'Ufficio di sorveglianza copia di titoli esecutivi ed avvisi di pagamento (ciò era avvenuto negli anni 1990 e 1991).
Il ricorso è manifestamente infondato.
È vero che colui il quale chiede il beneficio della remissione del debito non è tenuto a produrre tutta la completa documentazione relativa ai titoli da cui discende il suo debito;
ma è tuttavia assolutamente necessario che il debito ed i relativi titoli siano specificamente indicati. Occorre infatti, per potersene dichiarare la remissione, che il debito sia attuale ed esigibile e quindi che ne siano individuati il titolo, la specificità, l'ammontare. Non può, ovviamente, chiedersi la remissione di un debito generico, rispetto al quale non sussista neppure una specifica pretesa di pagamento. Anche perché la valutazione della condotta del condannato (che è uno dei presupposti per la remissione) va effettuata al momento in cui il debito deve essere pagato;
mentre l'esame delle condizioni economiche del debitore non può che essere rapportata alla entità del debito stesso.
Nella specie, il HI, nella memoria allegata alla istanza di remissione, pretende che si prescinda dalla individuazione della entità delle spese, e, quindi, del suo debito, ed in buona sostanza pretende una remissione generica e, verosimilmente, "preventiva" rispetto a tutti i debiti che siano o che saranno azionati a suo carico.
Tale pretesa è Ammissibile;
ed inammissibile è, pertanto, il ricorso che siffatta pretesa rinnova.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato ai pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
P. T. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1998