Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 2
Il dipendente comunale o della società di gestione del parcheggio automobilistico comunale, al quale il comune abbia conferito compiti di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, è titolare, ex artt. 17, comma centotrentaduesimo, legge 15 maggio 1997, n. 127, e 68 comma primo, legge 23 dicembre 1999, n. 488, del potere di contestazione dell'infrazione, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento della medesima, verbale che è assistito dall'efficacia di cui agli artt. 2969, 2700, cod. civ.. Ne consegue che, in caso di accertamento della violazione, incombe sull'opponente all'ordinanza - ingiunzione di irrogazione della sanzione pecuniaria dimostrare l'inesistenza della violazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale il verbale del dipendente addetto al parcometro, attestante la mancata esposizione del tagliando di sosta, costituisce prova della violazione, cosicché spetta all'opponente dimostrare che egli era invece munito del tagliando).
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada, qualora avverso il verbale di accertamento dell'infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, questi - salvo che non ritenga di pronunziare ordinanza di archiviazione degli atti - deve emettere l'ordinanza - ingiunzione entro il termine previsto dall'art. 204, cod. strada (nella specie, di sessanta giorni, nel testo anteriore alla modifica ex art. 18, legge 24 novembre 2000, n. 340), che decorre dalla data in cui egli ha ricevuto in trasmissione, dall'ufficio o dal comando accertatore, gli atti previsti dall'art. 203, comma secondo, cod. strada, e ciò anche se il ricorso sia stato presentato direttamente al suo ufficio, anziché, come stabilisce l'art. 203, comma secondo, cod. strada, all'ufficio o al comando al quale appartiene l'organo accertatore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18150 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 43, presso l'avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO IRACI SARERI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI ENNA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 302/00 del Tribunale di NICOSIA, depositata il 28/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Nicosia, con sentenza pubblicata il 28 dicembre 2000, rigettava la opposizione alla ordinanza del TO di Enna 1 settembre 1999, proposta - a norma dell'art. 22 legge 689/1981 - da SE NA cui era stato ingiunto il pagamento di lire 132.450, a sanzione - oltre alle spese - della violazione della disposizione di cui all'art. 157, comma 6, Nuovo Codice della Strada. Rigettando il primo motivo dell'opposizione, il Tribunale rilevava che era rimasta sfornita di prova l'asserzione difensiva della NA secondo cui essa aveva esposto sul sedile accanto alla guida il "tagliando di sosta", poiché l'opponente non era stata in grado di produrre tale documento.
Quanto poi al motivo con cui era stata dedotta la tardività della ordinanza-ingiunzione, il Tribunale rilevava che nella specie era stato osservato il termine complessivo previsto dalle legge per la conclusione del procedimento, giacché il TO, che aveva ricevuto il ricorso della NA ex art. 203 N.C.d.S il 3 giugno 1999, aveva emesso l'ordinanza entro i novanta giorni successivi, il 1^ settembre. Aggiungeva infine, che essendo stato il ricorso, non già presentato al comando cui apparteneva l'organo accertatore (come prescrive l'art. 203), ma inviato direttamente al TO che aveva poi richiesto al Comando del Corpo di polizia municipale di Nicosia gli atti relativi alla violazione, nei sessanta giorni successivi al ricevimento di tali atti lo stesso TO aveva provveduto, così osservando il termine prescritto dall'art. 204 N.C.d.S.. Contro questa sentenza SE NA ha proposto ricorso per cassazione argomentando quattro motivi di impugnazione, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Il TO di Enna, intimato, non si è costituito in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 C.C. e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia per avere il Tribunale posto a carico della opponente la prova di aver esposto il "tagliando di sosta", così invertendo il principio dell'onere probatorio, giacché la prova della violazione non poteva fondarsi sulla attestazione del privato addetto al "parcometro" priva, al tempo del fatto, di alcuna efficacia al riguardo (ed è assurdo pretendere che a sessantacinque giorni dal fatto - al momento, cioè, deve intendersi, della formale contestazione - l'interessato possa ancora conservare il "tagliando" relativo ad una sosta "effettuata oltre due mesi prima", configurandosi al riguardo una vera e propria "probatio diabolica"). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 204 N.C.d.S., nonché vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di considerare che il TO, avendo ricevuto il ricorso il 3 giugno 1999, attivò il Comando dei vigili urbani soltanto il 16 luglio successivo e ottenne la trasmissione degli atti relativi alla violazione il consecutivo 19 luglio: e poiché il termine di cui all'art. 204 - sessanta giorni al tempo del procedimento - decorre dalla ricezione del ricorso, "pervenuto alla prefettura il 3.6.1999", esso era nella specie scaduto quando, il 1^ settembre 1999, fu emessa l'ordinanza-ingiunzione.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dei principi generali in tema di decorrenza degli effetti giuridici degli atti amministrativi, nonché vizio di motivazione e censura la decisione per avere il Tribunale connesso l'efficacia della ordinanza prefettizia alla data della sua emanazione, mentre invece gli effetti del provvedimento dovevano essere fatti decorrere dal momento della sua notificazione all'interessata, avvenuta il 5 ottobre 1999 e quindi ben oltre la scadenza anche del termine di novanta giorni. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente prospetta violazione e "falsa applicazione" dell'art. 203 N.C.d.S. e difetto di motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla circostanza della protratta inerzia del TO che, avendo ricevuto il ricorso il 3 giugno 1999, richieste al Comando dei vigili urbani gli atti relativi alla accertata violazione soltanto il successivo 16 luglio: rileva la ricorrente che nella ipotesi in cui il TO sia stato direttamente investito del ricorso, deve tempestivamente attivarsi per la richiesta degli atti all'ufficio accertatore e non può seguire l'iter dell'art. 203 (nel senso, deve intendersi, che l'allungamento dei termine ivi previsto trova applicazione soltanto se il ricorso sia stato presentato all'ufficio o al comando cui appartiene l'organo accertatore).
2. I tre motivi (il secondo, il terzo e il quarto) che attengono ad un profilo di legittimità formale della ordinanza opposta - che sarebbe stata emessa e in ogni caso notificata oltre il termine prescritto dall'art. 204, c.
1. N.C.d.S. -, per il loro rilievo logico-giuridico pregiudiziale debbono essere esaminati con priorità rispetto al primo che attiene alla valutazione della prova della contestata violazione e che rimarrebbe perciò assorbito nell'accoglimento - in ipotesi - di alcuno degli altri. Si deve poi rilevare che i motivi secondo e quarto integrano una unitaria censura relativa al computo (come in concreto operato dal Tribunale nella sentenza impugnata)del termine prescritto dall'art. 204 N.C.d.S., quando, come nella specie, il ricorso ex art. 203 stesso codice sia stato direttamente presentato al prefetto.
3. Il terzo motivo, che discute quale debba intendersi il riferimento di scadenza del termine di cui all'art. 204, c. 1 (se cioè debba aversi riguardo al giorno della emissione del provvedimento o invece a quello della sua notificazione all'interessato, come prospetta la ricorrente), e che per il suo rilievo pregiudiziale rispetto ad ogni altrà censura deve essere per primo esaminato, è infondato. Il tenore testuale della norma, infatti, non pone alcun dubbio interpretativo, là dove l'art. 204, c. 1 prescrive che il prefetto (esaminati verbale ed atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati e sentiti gli interessati che ne hanno fatto richiesta) "emette entro sessanta giorni" (termine dalla legge 488/1999 sostituito con quello di 180 giorni) "ordinanza motivata", costituendo l'osservanza di tale termine (come ha ritenuto questa Corte con recenti molteplici pronunce) requisito di legittimità del provvedimento che, tempestivamente emesso e perfettamente formato è, sotto questo profilo, ineccepibile.
Profilo distinto (e quindi la questione al riguardo è mal posta dalla ricorrente) è quello della efficacia di un tale (in ipotesi legittimo perché emesso nel termine prescritto) provvedimento che, essendo rivolto con un ordine - ingiunzione di pagamento - ad una persona determinata, nei confronti di questa prende ovviamente effetto con la notificazione, e soltanto dalla notificazione può decorrere il termine di pagamento (art. 204, c. 2) e di opposizione innanzi alla autorità giudiziaria (art. 205).
4. Infondata è pure la censura formulata con il secondo e quarto motivo del ricorso.
Già questa Corte con la decisione richiamata dalla sentenza qui impugnata (n. 4204 del 1999) ha considerato la ipotesi in cui il ricorso, come nella fattispecie, sia stato dall'interessato presentato direttamente al prefetto e ha rilevato, "a parte ogni valutazione sulla ricevibilità del ricorso", "che in tal caso, se si facesse decorrere il termine di sessanta giorni dalla sua presentazione da parte del trasgressore, verrebbe con tale termine assorbito e consumato anche quello precedente, di ulteriori trenta giorni, previsto per l'istruzione della pratica da parte dell'ufficio accertatore, cui in ogni caso il prefetto sarebbe costretto a rimettere gli atti o a richiedere la documentazione prima di ogni valutazione, con la irragionevole conseguenza di lasciare così alla mera discrezione del trasgressore la durata del termine. Un'interpretazione conforme ai principi di ragionevolezza e di parità di trattamento con l'ipotesi tipica delineata dalla legge non può non tenere conto quindi di un tale necessario passaggio procedimentale e del termine per esso previsto".
Ebbene, deve con certezza escludersi che, nella ipotesi anomala - non conforme all'espresso dettato dell'art. 203 c.
1 - in cui l'interessato abbia presentato il ricorso (non all'ufficio o al comando accertatore ma) al prefetto, il termine posto dall'art. 204 c. 1, decorra alla presentazione del ricorso stesso: quel termine, infatti, poiché segna il tempo di deliberazione del prefetto, non può decorrere che dal successivo momento in cui egli abbia ricevuto in trasmissione dall'ufficio o dal comando accertatore gli atti di cui all'art. 203, c.
2 - come correttamente ha giudicato il Tribunale.
Se si intenda che la presentazione del ricorso direttamente al prefetto volga a salvare il termine (di sessanta giorni) dato all'interessato dall'art. 203, c.
1 - e si dia quindi risposta positiva alla questione della ricevibilità in tale ipotesi del ricorso -, i tempi impiegati per attivare la necessaria partecipazione al procedimento dell'ufficio o del comando accertatore debbono rimanere estranei al sistema dei termini in cui è scandito il complessivo procedimento, nel senso - da un lato - che il termine di trenta giorni di cui all'art. 203 c. 2 decorre dal momento in cui quell'ufficio (o quel comando) sia stato investito dalla richiesta del prefetto e - dall'altro - che il termine di sessanta giorni di cui all'art. 204 c. 1 decorre dal momento in cui il prefetto abbia ricevuto infine la trasmissione degli atti richiesti. Come ha accertato nel caso di specie il Tribunale, entrambi i termini furono rispettati, poiché il Comando dei vigili urbani ricevette il 16 luglio la richiesta degli atti e li trasmise il consecutivo 19 al TO che emise infine l'ordinanza-ingiunzione il 1^ settembre 1999.
5. Infondato, infine, è il primo motivo del ricorso.
Il Tribunale ha ravvisato infatti la prova della violazione contestata alla NA nella attestazione dell'"agente accertatore" che la opponente non era stata in grado di contrastare in alcun modo, nè, in particolare, con la produzione del "tagliando di sosta" pagata, di cui pur aveva affermato di essersi munita, esponendolo poi sul sedile a fianco del posto di guida: Pronuncia, questa, ineccepibile, conforme alla disciplina normativa dell'onere probatorio, poiché sarebbe spettato all'opponente, a fronte dell'accertamento documentato nel verbale di contestazione, sul quale si era fondata l'ordinanza-ingiunzione, di offrire la prova contraria. Afferma la ricorrente che l'accertamento fu nella specie attuato dal privato addetto al "parcometro", sicché alla sua attestazione non poteva essere attribuita alcuna efficacia probatoria e certamente non quella propria dell'atto pubblico (artt. 2699 e 2700 C.C.). Basti al riguardo osservare innanzitutto che la sentenza qualifica come "agente accertatore" il soggetto che attuò nella specie l'accertamento e quindi rilevare che, se pur si fosse trattato del dipendente comunale o della società di gestione del parcheggio cui il Comune avesse conferito "funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta" a norma dell'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tali funzioni per certo avrebbero compreso "i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli atti 2699 e 2700 del codice civile", come testualmente chiarì, per interpretazione autentica, l'art. 18 comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 448.
6. Infondati essendo tutti i motivi di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato. Poiché l'intimato TO di Enna non si è costituito in questa fase, non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002