Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/04/2002, n. 5814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5814 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 O 00174815 9 I 1 / Z 4 A / R 6 S 2 T . S I R PUBBLICA ITALIANA . G P . E D R L 058 14 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L E A L D D A I S E N T R E Oggetto S N I E S A 3 SEZIONE TRIBUTARIA E 1 Tributaria . 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 3914/01 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron. 17 133 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Giuseppe FALCONE C.C. - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CI ILE S EN T ENZA N. 74815 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente W 627 - -1-
contro
MA CO;
- intimato avverso la sentenza n. 449/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 10/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore M Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 0816-6868 Svolgimento del processo AR CO, residente i n uno dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo sismici avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la rideterminava 1'ammontare del redditodetrazione, imponibile. con esclusione della stessa E notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione falsa applicazione degli - artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 € 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del C.b. 30 dicembre 1935, n. 7317 1 11 46 co nv er tit o c on m od ifi ca zion i in l egg e 0 6 febb r ai o 1 9 8 6 , n . quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 383, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei Comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEFconcorrono ( )e 1 in virtù dell'interpretazione autentica di cui dell'ILOR - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostars: da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 31.1.2002 Così deciso in Roma il Il Presidente Il Cons. Estensore Jon Folen folo forscher VELLIERE C1 NZ IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22 HPR. 2002 IL CANCELLIERE C1 InNZ IS E N 6 8 O I 9 5 1 Z / A N 4 / A R 6 I T 2 B S R . I R L . A G L P E . T A R D U . L B B A E I A D D R T A I T I S E 1 T N 3 R E 1 N E S . E T I S N A E A M