Sentenza 18 agosto 2003
Massime • 2
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ovvero se non siano sorrette da una motivazione coerente, logica e completa (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'interpretare gli artt. 48 ss del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 per i dipendenti delle Poste italiane, aveva ritenuto che il dipendente non avesse partecipato alle procedure di selezione per il passaggio dall'area operativa all'area quadri, in quanto alla data di entrata in vigore di detto accordo collettivo aveva già superato il concorso per l'accesso alla settima categoria e, perciò, non aveva diritto al mantenimento del trattamento 'ad personam' ex art. 55 di detto contatto collettivo, che presuppone l'inserimento in un'area operativa, omettendo di considerare che l'ente, con nota del 17 gennaio 1995 aveva comunicato al dipendente che egli sarebbe decaduto dal diritto di ottenere la qualifica superiore in base al precedente concorso, se non avesse posto in essere un determinato comportamento, come era appunto accaduto).
In materia di rapporto di lavoro subordinato privato, non è configurabile un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento retributivo, in quanto esso non è ricavabile ne' dagli artt. 36 e 37, Cost., ne' dalla Carta sociale europea resa esecutiva con legge n. 929 del 1965, ne' dal Patto di New York sui diritti economici, sociali e culturali, ed eventuali disparità di trattamento, derivanti dalle modalità di accesso alle differenti categorie e/o qualifiche, possono essere eliminate mediante un apposito accordo collettivo, restando escluso che l'attribuzione di un trattamento economico più favorevole ad un lavoratore possa 'ex se' fondare il diritto ad ottenere l'identico trattamento da parte di un altro lavoratore avente la stessa qualifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12076 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI CO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA S.S. APOSTOLI 49, presso lo studio dell'avvocato SERGIO GALLEANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDMONDO GANGITANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11864/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 31/10/00 R.G.N. 527/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 marzo/31 ottobre 2000 il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Pretore della stessa città l'8/21 maggio 1998, rigettava la domanda proposta da ES CI nei confronti delle Poste Italiane s.p.a., domanda con la quale si chiedeva il mantenimento, all'atto dell'inquadramento nell'area quadri, del trattamento spettante quale appartenente alla sesta categoria della vecchia classificazione, in forza dell'art. 55 del ccnl. I giudici di appello osservavano che il lavoratore, al momento di entrata in vigore del ccnl, il 26 novembre 1994, aveva già superato il concorso bandito, nel vigore della vecchia disciplina, con d.m. n. 4809/91, come risultava dalla comunicazione del 17.1.1995 della Direzione Compartimentale, acquisendo il diritto all'inquadramento nella settima categoria, divenuta cat. quadri. Egli non aveva partecipato alle procedure di selezione, per il passaggio dall'area operativa all'area quadri, previste dagli artt. 48 e ss. del contratto, e non poteva quindi, avendo già maturato il diritto alla settima categoria alla data del 26 novembre 1994, aver diritto al mantenimento di un trattamento ad personam che presuppone l'inserimento in area operativa.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, ES CI.
Le Poste Italiane s.p.a resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione agli artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 53, 55 e 68 del ccnl 26 novembre 1994; nonché vizio di motivazione.
Deduce che i giudici di appello hanno errato nel ritenere che l'efficacia del contratto sarebbe stata "differita dalle parti al 15 febbraio 1995".
Sostiene che il ccnl 26.11.1994 è entrato immediatamente in vigore e che l'art. 55 era quindi pienamente applicabile al suo rapporto. Riporta stralci di sentenze del Pretore e del Tribunale di Milano e deduce che il nuovo inquadramento in aree, introdotto con il contratto del novembre 1994, era immediatamente applicabile, una cosa essendo la concreta realizzazione dell'inquadramento ed altra l'efficacia giuridica della nuova classificazione. Rileva che l'art. 68 stabilisce una indennità di funzione per i quadri a decorrere dal 1^ gennaio 1995; deduce che la norma non avrebbe senso se i contraenti avessero stabilito il differimento della entrata in vigore della nuova classificazione in aree al 15.2.1995.
Richiama, infine, la sentenza n. 14939/2000 di questa Corte. Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa del ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il lavoratore aveva già superato, alla data di entrata in vigore del ccnl, il concorso bandito nel vigore della vecchia disciplina.
Deduce che il ricorrente è stato promosso alla ex settima categoria (e dunque all'area quadri di secondo livello) con lettera del gennaio 1995.
Osserva che in tutti i provvedimenti di nomina dei promossi alla ex settima categoria nel periodo dicembre 94-gennaio 95, ivi compreso quello relativo al ricorrente, è precisato che "dalla data di effettiva assunzione in servizio con la nuova qualifica deve essere liquidato il trattamento economico previsto dal nuovo ccnl"; che la stessa direzione centrale dell'ente aveva comunicato, con telex del 16.12.1994, che tutte le nomine a qualifica superiore disposte dal 2.12.94 avevano effetto giuridico ed economico dalla "data effettiva assunzione in servizio nuova qualifica da interessati". Sostiene che i giudici di appello hanno erroneamente e contraddittoriamente escluso che il ricorrente fosse transitato nell'area operativa (quale ex 6^) e, poi, da questa all'area quadri;
così illegittimamente escludendo il trattamento previsto dall'art. 55 ccnl in questa ipotesi.
Con il terzo motivo la difesa del signor CI denuncia violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 4 della Carta Sociale Europea resa esecutiva in Italia con legge n. 929 del 22 ottobre 1965, degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione agli artt. 4 e 54 del ccnl 26 novembre 1994; nonché vizio di motivazione.
Critica la sentenza nella parte in cui ha negato che vi sia stata disparità di trattamento tra il ricorrente e altri dipendenti passati all'area quadri a seguito delle selezioni previste dagli artt. 48 e segg. ccnl. Rileva che non è controverso fra le parti che le mansioni dei quadri di secondo livello sono assolutamente identiche, a prescindere dalle vicende del loro accesso nell'area. Assume che l'obbligo di parità retribuiva, a parità di qualifica e mansioni, deriva in primo luogo dalla regola "proporzionalistica" di cui all'art. 36 Cost;
ricorda che l'art. 37 Cost. stabilisce che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano all'uomo lavoratore. Deduce che anche l'art. 54 del ccnl sottolinea la volontà dei contraenti di "garantire una debita connessione con il livello di prestazione individuale o per gruppi o unità produttive dell'ente". Rileva che il principio di parità retributiva è pure stabilito nell'art. 4 della Carta Sociale Europea, resa esecutiva in Italia con legge n. 929/65, che impegna gli stati contraenti a riconoscere il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici "ad una remunerazione uguale per lavoro di eguale valore"; e che il Patto di New York sui diritti economici, sociali e culturali prevede il riconoscimento a tutti i lavoratori del "diritto ad un salario equo e ad una retribuzione eguale per lavoro eguale senza alcuna distinzionè". Richiama, infine, la sentenza di questa Corte n. 6448 del 1994. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, sia perché, contravvenendo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non riporta il testo delle norme contrattuali di cui lamenta l'errata interpretazione, sia perché censura una ratio decidendi estranea alla sentenza.
Non risulta, infatti, che il Tribunale abbia rigettato la domanda per aver ritenuto che le parti avessero differito al 15.2.1995 l'efficacia del contratto.
La domanda è stata rigettata perché i giudici di secondo grado hanno ritenuto che il ricorrente non fosse transitato nell'area operativa, avendo già superato, alla data del 26 novembre 1994, il concorso per la settima categoria, ed avesse, di conseguenza, già acquisito il diritto a tale inquadramento, a nulla rilevando che la relativa comunicazione gli era pervenutali 17 gennaio 1995. Il secondo motivo è, nei limiti di seguito precisati, fondato. Va preliminarmente ricordato che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, dovendosi escludere, al contrario di quanto è stato previsto per i contratti dell'ex pubblico impiego, poi privatizzato, dall'art, 68, comma 5, del d.
legavo n. 29/93, come successivamente sostituito e modificato (v. ora l'art. 63 del d. legavo 30 marzo 2001, n. 165), una interpretazione diretta delle clausole da parte della Corte di Cassazione.
Ne consegue che, in ragione dei ricordati limiti del sindacato della Corte sulla interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, è fisiologico che due opposte interpretazioni di giudici di merito di medesime disposizioni collettive siano entrambe convalidate o censurate in sede di legittimità, a seconda del superamento o meno del suddetto limitato controllo, esercitato nei limiti delle specifiche censure volta per volta proposte (Cass., 11 luglio 1996 n. 6327; 23 maggio 2001 n. 7039). Di nessun aiuto, in questa causa, possono essere, quindi, le precedenti decisioni rese dalla Corte su analoghe od opposte interpretazioni dello stesso contratto dei dipendenti delle Poste Italiane s.p.a., non trattandosi di "precedenti" in senso tecnico. Tanto premesso, va rilevato che la sentenza impugnata chiarisce che la domanda non poteva essere accolta, perché il lavoratore aveva ottenuto la promozione superando un concorso per la settima categoria prima dell'entrata in vigore del ccnl, entrata in vigore che colloca al 26 novembre 1994.
Ha quindi escluso ogni rilevanza alla comunicazione del 17 gennaio 1995, ritenendo che con essa si fosse partecipato solo la acquisizione di un diritto "maturato in precedenza"; come si ricavava dalla previsione, contenuta nella comunicazione, della eventuale decadenza dalla promozione, e dalla separazione del "momento della nomina a qualifica superiore da quello degli effetti giuridici ed economici, dando per scontato il trascorrere di un certo lasso di tempo per individuare il nuovo posto di lavorò". Tale argomentazione presenta un vizio logico, atteso che si colloca la maturazione del diritto ad un'epoca anteriore a quello della decorrenza degli "effetti giuridici ed economici"; il che risulta quantomeno contraddittorio, atteso che, se è possibile, entro certi limiti, scindere gli effetti economici da quelli giuridici della acquisizione di una data qualifica professionale, non è dato comprendere il senso della acquisizione del diritto alla stessa senza che questa comporti alcun effetto giuridico (oltre che economico).
Il vizio sopra rilevato riverbera i suoi effetti sull'altra argomentazione usata dal Tribunale, relativa alla eventuale decadenza dalla promozione prevista nella lettera del 17.1.1995. I giudici di appello hanno fatto derivare da tale decadenza la conferma che il diritto fosse già stato acquisito alla data del 26.11.1994; ma non hanno considerato che, sul piano logico, si può anche decadere dal diritto di conseguire una qualifica superiore se non si pone in essere, entro un certo termine, il comportamento indicato da parte datoriale.
In altri termini, sul piano astratto, si può decadere sia da una qualifica già acquisita sia dal diritto di ottenere tale qualifica. Il terzo motivo, infine, è infondato.
L'invocato diritto di parità di trattamento, che si vuol collegare agli artt. 36 e 37 della Costituzione o far derivare dalla Carta sociale europea e dal Patto di New York sui diritti economici, sociali e culturali, non è riconosciuto, allo stato, nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato, come più volte è stato ribadito da questa Corte, anche a Sezioni Unite (v., fra le altre, Cass., 17 maggio 1996 n. 4570). Eventuali effetti distorti che si assumono derivare, in materia di trattamento retributivo di una determinata categoria o qualifica, dalle modalità di accesso alla stessa, possono essere eliminati con lo strumento di un apposito accordo collettivo;
il trattamento più favorevole, che si deduce spettare al collega di lavoro che ha ottenuto la stessa qualifica con modalità e/o tempi diversi da quelli propri, non fonda, di per se solo, il diritto ad un pari trattamento.
In conclusione va accolto il secondo motivo, mentre il primo va dichiarato inammissibile ed il terzo rigettato.
La sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Brescia, che dovrà rimediare ai vizi di motivazione in relazione al momento di acquisizione della settima categoria.
Ovviamente le Poste Italiane potranno riproporre al giudice del rinvio tutte le proprie difese, anche se non accolte nella sentenza qui impugnata, ivi compresa l'argomentazione relativa al dedotto differimento al 15 febbraio 1995 della attuazione del nuovo sistema di inquadramento in aree.
Al giudice di rinvio si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e rigetta il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003