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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13387 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO SC nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 30/01/2025; udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato quella del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva condannato l’odierna ricorrente alla pena di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso RO SC deducendo quanto segue.
2.1. Violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità avendo la Corte di appello giustificato il diniego valorizzando: a) la “precarietà lavorativa e finanziaria della ricorrente”, elemento che ad avviso della Difesa avrebbe potuto assumere rilievo, al più, ai fini del diniego della pena sostitutiva pecuniaria;
b) ai precedenti penali dell’imputata che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da soli, non hanno valenza ostativa ai fini della applicazione delle pene sostitutive.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 457 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13387 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 03/02/2026 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 2. Anzitutto si deve osservare che anche nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». Il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati.
2.1. Nel motivare sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381-01). Se è vero, dunque, che il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto nell'art. 58 legge n. 689/81, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006-02; Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741-01), è anche vero che, per giustificare la propria prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, il giudice può trarre argomenti dalla natura, dal numero dei precedenti e dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348-01 che ha ritenuto esente da censure una decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale).
2.2. Applicando questi princìpi al caso oggetto del presente ricorso, si deve osservare - come la Corte di appello ha ampiamente chiarito – che la RO è gravata da precedenti penali “significativi” e cioè da precedenti condanne di particolare rilievo in relazione alla prognosi da effettuare nel caso concreto ed è altresì gravata da una precarietà lavorativa di grado marcato. Detti elementi, valorizzati congiuntamente, hanno portato la Corte di merito, con valutazione non manifestamente illogica, ad escludere che la RO fosse in grado di adempiere alle prescrizioni inerenti alle pene alternative richieste. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. 2 La Corte di appello a pag. 3 della sentenza impugnata ha sottolineato che le modalità della spendita delle monete false erano evocative della consapevolezza della falsità già al momento della ricezione e dell’intenzione della RO di frodare i titolari degli stand nell’ambito della fiera, con conseguente impossibilità di riqualificare il fatto nel delitto di cui all’art. 457 cod. pen. (cfr., in fattispecie assimilabile: Sez. 5, n. 35681 del 28/06/2022, Cannoni, non mass., secondo cui in tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all'art. 455 cod. pen., la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione, che vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall'art. 457 cod. pen., può essere desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute, nonché dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione). Tale conclusione appare coerente con i dati processuali e giuridicamente corretta (cfr., Sez. 4, n. 6132 del 16/11/2017, dep. 2018, Gammarano, Rv. 272210 -01). 4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato quella del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva condannato l’odierna ricorrente alla pena di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso RO SC deducendo quanto segue.
2.1. Violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità avendo la Corte di appello giustificato il diniego valorizzando: a) la “precarietà lavorativa e finanziaria della ricorrente”, elemento che ad avviso della Difesa avrebbe potuto assumere rilievo, al più, ai fini del diniego della pena sostitutiva pecuniaria;
b) ai precedenti penali dell’imputata che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da soli, non hanno valenza ostativa ai fini della applicazione delle pene sostitutive.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 457 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13387 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 03/02/2026 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 2. Anzitutto si deve osservare che anche nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale». Il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati.
2.1. Nel motivare sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381-01). Se è vero, dunque, che il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto nell'art. 58 legge n. 689/81, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006-02; Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741-01), è anche vero che, per giustificare la propria prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, il giudice può trarre argomenti dalla natura, dal numero dei precedenti e dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348-01 che ha ritenuto esente da censure una decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale).
2.2. Applicando questi princìpi al caso oggetto del presente ricorso, si deve osservare - come la Corte di appello ha ampiamente chiarito – che la RO è gravata da precedenti penali “significativi” e cioè da precedenti condanne di particolare rilievo in relazione alla prognosi da effettuare nel caso concreto ed è altresì gravata da una precarietà lavorativa di grado marcato. Detti elementi, valorizzati congiuntamente, hanno portato la Corte di merito, con valutazione non manifestamente illogica, ad escludere che la RO fosse in grado di adempiere alle prescrizioni inerenti alle pene alternative richieste. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. 2 La Corte di appello a pag. 3 della sentenza impugnata ha sottolineato che le modalità della spendita delle monete false erano evocative della consapevolezza della falsità già al momento della ricezione e dell’intenzione della RO di frodare i titolari degli stand nell’ambito della fiera, con conseguente impossibilità di riqualificare il fatto nel delitto di cui all’art. 457 cod. pen. (cfr., in fattispecie assimilabile: Sez. 5, n. 35681 del 28/06/2022, Cannoni, non mass., secondo cui in tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all'art. 455 cod. pen., la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione, che vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall'art. 457 cod. pen., può essere desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute, nonché dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione). Tale conclusione appare coerente con i dati processuali e giuridicamente corretta (cfr., Sez. 4, n. 6132 del 16/11/2017, dep. 2018, Gammarano, Rv. 272210 -01). 4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3