Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
- ricorrente -
contro
IU AL, elettivamente domiciliato in Roma, via Balestrucci, n. 24 presso IE LE, rappresentato e difeso giusta procura a margine dall'avv. Ferdinando D'Amario;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 171 del 30.3.2001. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 9 luglio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per raccoglimento del primo motivo e per l'assorbimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.03.2001 la Corte di Appello di L'Aquila, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di EL PA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello. In motivazione affermava che l'assunzione quale invalido civile, costituente unico motivo dell'impugnazione, confermava piuttosto che smentiva lo stato di invalidità ed il diritto all'assegno di invalidità, che non era incompatibile con l'attività lavorativa.
Propone ricorso per Cassazione affidato affidato a due motivi l'INPS, resiste con controricorso lo EL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno premettere in ratto che la prestazione previdenziale revocata nel 1996 è la pensione di invalidità concessa allo EL. Impugnato il provvedimento di revoca, oggetto dell'accertamento giudiziale era di stabilire se alla data di esso fosse venuta meno la riduzione della capacità di guadagno a meno di un terzo che costituiva il fondamento del diritto alla prestazione previdenziale. Stabilisce infatti il secondo comma dell'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939 che "La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi si essere inferiore ai limiti indicati al primo comma."
Con il primo motivo l'INPS, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 RDL n. 636 del 1939 e 1 legge n. 222 del 1984, lamenta che, trattandosi di revoca di pensione di invalidità
concessa anteriormente alla legge n. 222 del 1984, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se l'incontestato svolgimento di attività lavorativa quale operaio non fosse indice di una recuperata capacità di guadagno al di sopra della c.d. soglia invalidante e quindi valutare criticamente le conclusioni cui era pervenuto il consulente di primo grado.
Le censure sono fondate.
Con l'appello l'INPS aveva contestato la valutatone della riduzione della capacità di guadagno a meno di un terzo, deducendo la circostanza dal fatto che lo EL aveva trovato una occupazione con mansioni da operaio. La Corte territoriale, sul rilievo che il lavoratore era stato avviato al lavoro quale invalido civile, assume che la circostanza confermava piuttosto che smentiva il diritto dell'assicurato all'assegno di invalidità. L'affermazione, oltre che erronea in ordine alla prestazione previdenziale in oggetto, è viziata logicamente e giuridicamente. Invalido civile è a sensi dell'art. 5 della legge n. 482 del 1968 il soggetto con minorazioni fisiche che ne riducano di un terzo la capacità di lavoro. Dalla qualità di invalido civile non poteva certamente inferirsi logicamente che il soggetto avesse una capacità di guadagno ridotta di due terzi. Inoltre l'attività di lavoro in atto, se non usurante, poteva dimostrare un recupero della capacità di lavoro o di guadagno, tale da porre in dubbio la persistenza delle condizioni che avevano determinato il diritto alla pensione di invalidità accertata in primo grado, cfr. Cass. n. 14624 del 1999. La motivazione della sentenza impugnata, fondata illogicamente sulle modalità di avviamento al lavoro e sulla astratta compatibilità dell'attività lavorativa con il diritto alla prestazione previdenziale, ha omesso del tutto di indagare sull'esattezza dell'accertamento delle condizioni fisiche dell'assicurato al momento della revoca, sulla natura usurante o meno delle mansioni lavorative svolte, sull'eventuale riqualificazione professionale del lavoratore al fine di accertare se al momento della revoca persistesse o fosse venuta meno la riduzione a meno di un terzo della capacità di guadagno del pensionato.
L'accoglimento del primo motivo assorte il secondo con il quale si censura l'erronea indicazione della prestazione previdenziale revocata.
L'accertato vizio della motivazione incide su un punto decisivo di essa e comporta a sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. la cassazione della sentenza impugnata.
La causa va rinviata per nuovo esame al giudice indicato nel dispositivo, allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004