Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11589 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SORTE SUPREMA CASSAZION1 5 8 SEZIONE PRIMA CIVILE Combate dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.8736/01 Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.29137 Consigliere Dott. Giuseppe V.A. MAGNO Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 14/02/02 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA a sul ricorso proposto da: HI EL, elettivamente domiciliato in Roma, via E.D'Arborea 30, presso l'avv.Angelo Allega
- ricorrente -
Contro
- intimato -
Prefetto di ROMA avverso il decreto 3.2.2001 del Tribunale di Roma. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.02.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 19.01.01 il Prefetto di Roma disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di HI EL, cittadino albanese, ai sensi dell'art. 13 402 Į 2002 comma 2 lett. B) D.Leg. 286/98, perché, titolare di permesso di soggiorno scaduto il 27.10.99, si tratteneva nello Stato senza titolo. Avverso il decreto, notificato in pari data con traduzione in lingua inglese, il HI proponeva ricorso il 24.01.01 al Tribunale di Roma. L'adito Giudice, sentito il ricorrente, ed alla presenza di funzionario delegato dal Prefetto, con decreto 3.2.01 confermava l'espulsione limitando ad anni tre il periodo di divieto di rientro. Per la cassazione di tale decreto il HI ha proposto ricorso il 21.3.01 lamentando violazione dell'art. 7 della L. 241/90 (per avere il Prefetto mancato di comunicare l'avvio del procedimento espulsivo) e denunziando vizio di motivazione (per avere l'espulsione omesso di considerare l'inserimento familiare dell'espellendo). an L'intimata Autorità non ha espletato attività difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 365 c.p.c. perché sottoscritto personalmente dalla sola parte - HI EL-e non da un avvocato abilitato e munito della indefettibile procura speciale ( ex multis Cass. 14908/00-547/00). Né, si badi, le deroghe apportate dalla legislazione speciale sull'immigrazione-ed a mente delle quali (art. 13 comma 10 D.Leg. 286/98) l'opposizione alla espulsione può essere sottoscritta personalmente dal solo straniero, fermo restando l'obbligo che per il breve corso della procedura questi sia assistito dal difensore (cfr. Cass. 15413/01 e 11871/00) - hanno in alcun modo coinvolto il procedimento di impugnazione per cassazione e la fondamentale previsione, in ragione dell'elevato grado di tecnicismo richiesto, che l'atto introduttivo sia redatto da un patrocinatore all'uopo abilitato ed al quale l'incarico vengal ritualmente conferito. E' infatti significativo che, là dove il legislatore (l'art. 4 del D.Leg. 13.4.99 n. 113) ha inteso intervenire sul T.U. approvato con D.leg. 286/98 eliminando l'ipotesi della reclamabilità del provvedimento di primo grado e statuendo espressamente la sola ricorribilità per cassazione del decreto emesso dal Giudice del merito, ciò ha fatto con puro e semplice richiamo al mezzo di impugnazione ordinario ed alle regole del codice di rito che lo concernono. In assenza di difesa da parte dell'intimato non è luogo a regolare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2002 11 Presidente II/Cons.est. Juve CORTE SUPRES S ION B Prima one Deposi to in farveturia il •2 AGM 2002 CANCELLIERE 3