Sentenza 23 agosto 1999
Massime • 1
Qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 cod. civ. da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 cod. civ.), ma non compia l'inventario - necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però considerato erede puro e semplice (art. 489 cod. civ.).
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Sommario: 1 Introduzione; 2 La qualità di erede; 3 Come si accetta l'eredità; 4 I legittimati all'acquisto dell'eredità; 5 I legittimati all'accettazione; 6 Accettazione dell'eredità: trascrizione; 7 Accettazione con beneficio di inventario; 8 Nullità del divieto di accettare con beneficio di inventario; 9 Eredità: esenzione dal pagamento dei debiti per il legatario Le ipotesi di ammissibilità di esenzione dal pagamento dei debiti per il legatario ex art. 756 c.c. 1. Introduzione Nell'ordinamento italiano, con l'apertura della successione i beni e diritti ereditari sono offerti ai soggetti destinati a succedere, i quali, tuttavia, non divengono automaticamente eredi ma solo titolari di …
Leggi di più… - 2. Accettazione eredità del minore: cosa succede alla maggiore età?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 gennaio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/1999, n. 8832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8832 |
| Data del deposito : | 23 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato R. ALOISIO, difeso dall'avvocato ALBERTO SCARPATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA IA, CA IU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato M. LAURO, difesi dagli avvocati MASSIMO ESPOSITO, ANTONIO TORTORA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
EN IA PA, ved. HI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 789/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 19/3/97;
udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 15/4/99 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito l'Avvocato MASSIMO ESPOSITO difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A BO LB, deceduto il 7 dicembre 1974, succedevano, per la divisione del patrimonio relitto (tra cui un appartamento in S. Agnello), la moglie NZ MA PP, il figlio BO GI e i nipoti AR PP e MA, per rappresentazione della premorta madre (BO NN), all'epoca minori e rappresentati dal genitore (AR UA), il quale con il coerede BO GI con scrittura privata del 2 febbraio 1975 aveva proceduto alla divisione del patrimonio relitto, del quale i germani AR rivendicavano la titolarità, per quanto concerneva l'appartamento, instando comunque per la divisione della massa ereditaria.
L'adito tribunale di Napoli con sentenza non definitiva del 12 maggio 1990 dichiarava la validità della scrittura privata del 1975, assegnando l'appartamento agli istanti germani AR, con l'usufrutto uxorio in favore del coniuge superstite (NZ). Su gravame del BO, la corte di appello di Napoli con sentenza del 25 maggio 1992 dichiarava prescritto il diritto dei germani AR di accettare l'eredità, perché la divisione con atto del 1975 era in violazione dell'art. 471 cod. civ. (mancanza di accettazione con il beneficio di inventario e la dichiarazione resa alla cancelleria della pretura di Sorrento il 12 febbraio 1975 non era seguita dalla formazione dell'inventario.
La sentenza della corte napoletana veniva impugnata con ricorso per cassazione dai germani AR e la Corte suprema con sentenza 27 febbraio 1995 n. 2276 rigettava il primo motivo del gravame (concernente la invalidità dell'accettazione fatta dal genitore dei ricorrenti). Poi la stessa corte napoletana in sede di rinvio, uniformandosi al principio di diritto affermato in sede di legittimità (per cui l'accettazione dell'eredità per il minore non eseguita nelle forme di legge porta a ritenere il minore come erede puro e semplice), dichiarava i ricorrenti come eredi puri e semplici. Inoltre, rigettava l'eccezione di usucapione del BO, sul rilievo che egli aveva esplicitamente riconosciuto la proprietà degli immobili in capo al de cuius, con la denuncia di successione e con la scrittura privata del 1975; poi, la prova sul punto articolata era generica, non senza aggiungere che la disponibilità degli immobili da parte del BO prima della morte del padre era dipesa dai rapporti di filiazione, senza prova di interversione del possesso.
La sentenza della corte territoriale in sede di rinvio del 19 marzo 1997 (che compensava le spese tra le parti in varia misura) veniva impugnata con ricorso per cassazione del BO, affidato a quattro motivi: 1) con il primo, denunciando violazione degli art.2907 e 2697 cod. civ. e 163, 99, 112 e 115 (in relazione dall'art. 360, n. 3 e 5) cod. proc. civ., deduceva che i giudici del rinvio avevano erroneamente conferito rilievo alla dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario fatta alla pretura di Sorrento il 12 febbraio 1975, dal momento che i beneficiari di tale dichiarazione non avevano dichiarato di volersene avvalere, per cui ai medesimi non spettava la qualifica di eredi;
2) con il secondo, denunciando violazione degli art. 2907 cod. civ. e 112 e 115 cod. proc. civ. deduceva che la corte del rinvio aveva trascurato che, essendo stata dichiarata la invalidità della scrittura privata del 1975 soltanto a far tempo dalla decisione della Corte suprema (27 febbraio 1995), con effetto ex tunc, inevitabilmente si era verificata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità dieci anni dopo (cioè, il 1985); 3) con il terzo, denunciando violazione degli art. 1141, 1146, 1158, 1164 cod. civ. e 112 e 115 cod. proc. civ., deduceva che i giudici del rinvio con ragionamento contraddittorio ed apoditticamente avevano escluso l'animus possidendi di esso ricorrente, nonostante la prova sul punto articolata;
4) con il quarto deduceva la illegittimità ed ingiustizia del governo delle spese processuali.
Resistevano con controricorso i germani AR PP e MA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure del ricorrente non meritano accoglimento. Incominciando dall'esame delle prime due (le quali, per essere connesse tra loro, possono essere valutate congiuntamente), osserva la Corte che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, i giudici del rinvio hanno fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte con sentenza n. 2276 del 1995, in punto di: a) riconoscimento della qualità di eredi (puri e semplici) nelle persone dei già minori (ed attuali controricorrenti, AR PP e MA), perché la corte territoriale in sede di rinvio ha applicato al caso che ne occupa la regola stabilita dalla indicata sentenza di questa Corte, per effetto della quale i controricorrenti, dopo l'accettazione dell'eredità materna fatta davanti alla pretura di Sorrento nel 1975 dal loro genitore (senza il beneficio di inventario), non hanno perduto la stessa qualità, ma bensì sono diventati eredi (non beneficiati) (art. 471 e 485 cod. civ.; in tal senso, anche Cass. 27 febbraio 1995 n. 2276); poi, la questione de qua è stata oggetto di esame da parte di giudici del merito, senza potersi affermare (come pretende il ricorrente) che i beneficiari della stessa accettazione non abbiano inteso avvalersene con il loro comportamento processuale, nelle varie fasi del giudizio;
b) prescrizione del diritto di accettare l'eredità, sul rilievo che la divisione inter partes del 2 febbraio 1975 (dichiarata poi inefficace nel 1995 con la sentenza di questa Corte n. 2276) avrebbe frattanto fatto maturare il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità (art. 480 cod. civ.), perché (pur prescindendo dal fatto che manchi una tempestiva eccezione di prescrizione) vale pur sempre l'accettazione (ritenuta valida) davanti alla pretura del 1975, ai fini della esclusione della pretesa prescrizione.
Infondata è anche la terza censura (con cui il ricorrente lamenta che non è stata accolta la domanda di usucapione dei beni relitti, pur come eccezione), dal momento che i giudici del rinvio con motivazione congrua e logica sul punto (che non consente controllo in sede di legittimità) hanno messo in risalto, ai fini del rigetto della istanza del ricorrente, che egli non ha mai posseduto i beni relitti con modalità tali da far ritenere che fosse escluso il diritto dei condividenti e, comunque, la prova sul punto risultava articolata in modo generico (come tale inammissibile) (tra le altre, Cass. 16 gennaio 1990 n. 161). Anche l'ultima censura (attinente al governo delle spese processuali, con compensazione per giusti motivi) non può avere ingresso in sede di legittimità, perché concerne l'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile nella stessa sede (tra le altre, Cass. 23 giugno 1997 n. 5607). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali (art.385 cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in lire 223.450, oltre lire 3.000.000, per onorario.
Roma, 15 aprile 1999.