Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITAI01456 /0 1 IN NOME D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 3743/98 Consigliere Cron.315+ Dott. Fernando LUPI CAPITANIO Rel. Consigliere Dott. Natale Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud.30/10/00 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente 686 SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1 'Avvocatura Centrale dell'Istituto, ---- rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ' UFFICIO COPIE POTI MARIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ricorrente 3000 per diritti -- 2 FEB. 2001
contro
IL CANCELLIERE PATERNO' RO, CURIA STEFANO, CETERA ALFREDO, CURIA GIUSEPPE;
$100 CANCELLERIA 2000 intimati 4499 avverso la sentenza n. 208/97 del Tribunale di CG575391 -1- COSENZA, depositata il 21/02/97 R.G.N. 178/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi del marzo-maggio 1991 RO RN, TE CU, AL TE e GI CU, operai forestali, premettendo che avevano lavorato alle dipendenze del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della media valle dei Crati e che detto Consorzio aveva versato i contributi agricoli unificati comprensivi della percentuale a loro carico, convenivano in giudizio davanti al Pretore di Cosenza lo Scau, chiedendone la condanna alla loro restituzione. I lavoratori precisavano che l'art. 7 della quali✓ versament;
legge n.991 del 1952 gli artt. 7 e 8 del d.d.l. n.942 del 1977, in forza dei stati contributivi erano stati eseguiti, erano dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza n.370 del 1985. P In corso di causa i lavoratori producevano atto di significazione, notificato dal datore di lavoro allo Scau, con il quale si comunicava l'avvenuta cessione del credito. Con sentenza in data 11 novembre 1995, il ✓ retore adito, in accoglimento della domanda, condannava lo Scau, rimasto contumace, al rimborso delle somme richieste dai lavoratori a titolo di 3 restituzione dei contributi versati e non dovuti, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale. Su appello dell'INPS, succeduto nel frattempo allo Scau, il Tribunale di Cosenza con sentenza in data 14-21 febbraio 1997 confermava la sentenza pretorile impugnata. Il giudice del gravame osservava che era erronea la qualificazione che il Pretore aveva fatto della domanda dei lavoratori come azione surrogatoria al fine di respingere l'eccezione sollevata dall'INPS in ordine alla mancanza di legittimazione attiva. La sollevata eccezione era, tuttavia, da respingere, secondo il Tribunale, perché nella @ specie era stata operata da parte del Consorzio datore di lavoro una cessione di credito in favore dei lavoratori nei confronti dello Scau in relazione al diritto di restituzione delle quote loro spettanti e indebitamente versate. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi. I lavoratori intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE il primo motivo di ricorso l'INPS deduce Con i giudici di merito non avrebbero eseguito che 4 alcun accertamento sulla sussistenza dei presupposti del credito del Consorzio e, quindi sulla sussistenza dei contributi e del loro ammontare in riferimento alla sussistenza dei rapporti di lavoro instaurati tra il Consorzio e i suoi dipendenti. Il dedotto motivo è inammissibile. Sull'ammontare dei contributi indebitamente sussistenza dei presupposti versati e sulla nulla avevadell'azione esercitata dai lavorati eccepito lo Scau in primo grado, essendo ivi rimasto contumace. E nella pronuncia emessa dal primo giudice, che aveva liquidato il credito ai lavoratori, nulla, altresì, aveva dedotto in appello l'INPS, succeduto allo Scau. Ne consegue che sul punto, ormai, si è formato il giudicato interno ai sensi dell'art. 329 secondo comma c.p.c.. Con il secondo motivo l'INPS denunzia vizio di extra-petizione della sentenza impugnata e, quindi vizio di motivazione e violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., deducendo che entrambi i giudici di merito, per disattendere la tesi della mancanza di legittimazione attiva in capo ai lavoratori 5 qualificazioni giuridiche nonavevano prospettato dedotte dai lavoratori medesimi. Aggiunge l'Istituto che, comunque, era stata illegittima la prospettazione della cessione del credito operata dal Tribunale al fine di respingere l'eccepita mancanza di legittimazione attiva, peraltro documentata dai lavoratori soltanto dopo la proposizione della domanda. Anche tale ulteriore motivo di ricorso infondato. In riferimento al dedotto vizio di extra- petizione, intanto, va osservato che esso non configurabile in ordine alla qualificazione giuridica del fatto posto a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio in base al noto aforisma: ""a mihi factum, dabo tibi ius"" Va, poi, rilevato che in tema di azione promossa da lavoratori nei confronti dell'ente di previdenza e assistenza per la restituzione dei contributi indebitamente versati è configurabile un difetto di legittimazione ad causam rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo i limiti del giudicato interno. (v. Cass. 30.3.1994 n.3120, Cass. 27.12.1993 n. 12837; Cass. 20.11.1996 n. 10181) Correttamente, perciò, entrambi i giudici di merito, senza incorrere nel vizio di extra-petizione, hanno esaminato la questione, rilevabile anche d'ufficio, della sussistenza in capo ai lavoratori della loro legittimazione attiva. Del pari correttamente, il Tribunale, peraltro, mediante la valutazione della prova documentale offerta ha risolto in senso positivo in capo ai lavoratori la questione della sussistenza della loro legittimazione, affermando che nella specie il Consorzio datore di lavoro, unico creditore per la restituzione dei contributi indebitamente versati, aveva operato una cessione del credito in favore dei suddetti lavoratori. L'art. 1264 c.c., infatti, dispone che la cessione ha piena efficacia nei confronti del debitore ceduto anche se la notificazione dell'atto sia stata effettuata nel corso del giudizio. (v. Cass. 10.5.1990 n.4077). Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del giudizio, non essendosi costituiti i lavoratori intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Рома 301/10/2000 7 - Il Presidente: II Cons. estensore:Motorler IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 2 FEB. 2001 IL COLLABORATORE CA A M E i R F DI CANCELLERIA SU P S A N I O Z A U RTE S CO