Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA N. 79, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO GIORDANO, VALERIA GRASSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 453/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 19/12/00 - R.G.N. 533/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/06/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CIOCIOLA;
udito l'Avvocato RICCIO per delega VALENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 30.11.2000, la Corte d'appello di Torino, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Torino, rigettava la domanda proposta da NZ NF, con cui lo stesso, dipendente di azienda autoferrotranviaria, collocato anticipatamente in pensione, a domanda, in applicazione dell'art. 4 del d.l. 5 novembre 1995 n. 501, convertito in legge 5 gennaio 1996 n. 11,
chiedeva, nei confronti dell'Inps, il riconoscimento del suo diritto a una liquidazione in misura superiore della pensione, con computo, anche ai fini della misura del trattamento pensionistico, della maggiorazione di anzianità contributiva riconosciutagli (in aggiunta a quella effettiva di 33 anni) ai fini del raggiungimento dei 35 anni di contribuzione necessari per accedere al pensionamento di anzianità.
Ad avviso del giudice di appello, il riconoscimento da parte di una disposizione speciale di legge del diritto ad usufruire del trattamento di quiescenza prima dell'anzianità minima prevista non implica automaticamente l'accredito di contributi figurativi corrispondenti a quelli che il datore di lavoro avrebbe continuato a versare in caso di continuazione del rapporto, in difetto di espressa previsione in tal senso. Nella specie una norma del genere non era ravvisabile, poiché con una disposizione chiara, nella prima parte dell'art. 4, primo comma, del d.l. n. 501/1995, era stato previsto che la maggiorazione, fino al massimo di sette anni, ivi prevista valeva unicamente "ai fini del conseguimento del diritto" alla pensione, di anzianità o di vecchiaia. Nè argomenti idonei nel senso sostenuto dell'assicurato erano desumibili dalla seconda parte del medesimo comma, che aveva la funzione di precisare che il lavoratore non poteva usufruire della maggiorazione di legge al fine di conseguire il pensionamento di anzianità, se mediante una minore maggiorazione egli già veniva a perfezionare i requisiti di età del pensionamento di vecchiaia. Neanche potevano trarsi argomenti dall'impiego del termine "anzianità contributiva", anziché dell'espressione "anzianità assicurativa", sia per la chiarezza del dettato normativo, sia perché era appropriato l'impiego di detta espressione, dato che requisito della pensione di anzianità è proprio il raggiungimento dei 35 anni di anzianità.
Contro questa sentenza il NF propone ricorso per Cassazione, sorretto da un unico motivo. L'Inps resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 4 del d.l. 5 novembre 1995 n. 501, convertito in legge 5 gennaio 1996 n. 11, per errata applicazione dell'art. 12 disp. prel. cod. civ..
Sostiene che la citata disposizione, tenuto conto anche del diverso tenore letterale del 3^ comma, è chiara ed univoca nel prevedere che il beneficio dell'aumento dell'anzianità fino a sette anni è rilevante sia ai fini del raggiungimento dell'anzianità necessaria per maturare il diritto ad andare in quiescenza, sia ai fini della maggiorazione dell'anzianità contributiva.
Sostiene anche che la norma in esame è analoga alle numerose altre disposizioni sul pensionamento anticipato, che hanno previsto detta duplice valenza dell'aumento dell'anzianità.
Il ricorso è fondato.
L'art. 4, primo comma, del d.l. n. 501/1995, convertito con modificazioni dalla l. n. 11/1996, recita: "Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, peri il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda." Un'attenta considerazione di tutti gli elementi letterali e logico- sistematici rilevanti ai fini della soluzione della questione interpretativa sottoposta all'esame di questa Corte, evidenzia che la maggiorazione dell'anzianità contributiva riconosciuta dalla normativa in esame ai fini dell'accesso anticipato alla pensione deve ritenersi rilevante anche ai fini del calcolo della pensione. In senso contrario non può di per sè assumere valore decisivo l'impiego dell'espressione "ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni". Al riguardo deve rilevarsi, innanzitutto, che effettivamente la normativa previdenziale conosce ipotesi di riconoscimento convenzionale di determinate anzianità contributive ai soli fini del diritto a conseguire la pensione, con esclusione quindi del computo della stessa ai fini della misura della pensione, ma tale circostanza non è sufficiente, sul piano logico, per ritenere che, quando la legge prevede un aumento convenzionale di anzianità ai fini dell'esercizio concreto del diritto ad accedere al pensionamento (come si verifica, appunto, quando il beneficio dell'aumento dell'anzianità, è funzionale a un prepensionamento), essa debba necessariamente riferirsi al solo diritto all'ai della pensione e non anche a quello al quantum della medesima, visto che in realtà il diritto alla pensione, inteso come concreto diritto esercitabile dall'assicurato, non può essere che un diritto alla pensione di un certo ammontare.
D'altronde questa Corte, a ben vedere, non ha mai enunciato un principio in tal senso, visto che Cass. 5 dicembre 1997 n. 3034, richiamata dalla sentenza impugnata, ha solamente affermato che non esiste nel nostro ordinamento un principio in base al quale ogni volta che il legislatore conceda a una determinata categoria di lavoratori di usufruire di un trattamento di quiescenza prima della maturazione dell'anzianità minima prevista, ciò comporti automaticamente l'accredito di contributi figurativi corrispondenti a quelli che il datore di lavoro avrebbe continuato a versare se il rapporto di lavoro si fosse protratto sino al raggiungimento della anzianità pensionabile. Nel caso in esame la legge non è formulata nel senso del riconoscimento della facoltà di accedere al pensionamento con un'anzianità inferiore a quella richiesta in genere e prevede, invece, un aumento, evidentemente convenzionale e strumentale, dell'anzianità contributiva, e si tratta di interpretare l'effettiva portata di questo aumento. Deve anche osservarsi che il provvedimento normativo di prepensionamento in esame è stato formulato in maniera inusualmente sintetica e che sono state riunite nel primo periodo del primo comma dell'art. 4 sia norme procedimentali, sia norme sostanziali, le quali ultime devono ricavarsi in via indiretta dalle disposizioni relative alla formulazione dei piani di prepensionamento da parte delle varie aziende. In tale quadro, l'inciso "ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni" ha la funzione sia di meglio evidenziare che, in realtà, i piani di prepensionamento erano concretamente funzionali all'effettiva attuazione del prepensionamento stesso, sia di precisare che il beneficio dell'aumento figurativo fino a sette anni dell'anzianità contributiva (o dell'età anagrafica) era riconosciuto nei limiti necessari per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità (o della pensione di vecchiaia). In tale quadro non risulta affatto evidente una funzione limitativa dell'espressione anche sotto il profilo della irrilevanza dell'aumento ai fini della misura della pensione.
Una chiara conferma della volontà del legislatore di riconoscere l'aumento figurativo di anzianità contributiva anche ai fini della misura della pensione si evince dall'ultimo periodo dell'art. 4, primo comma, la cui funzione è quella di limitare ulteriormente la misura in cui il lavoratore può fruire dell'aumento dell'anzianità contributiva ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità. Infatti non è riconosciuta la possibilità di aumentare, a tal fine, l'anzianità contributiva in misura superiore al lasso di tempo necessario per conseguire, dal momento della risoluzione del rapporto (punto concreto di riferimento degli aumenti convenzionali di anzianità contributiva o di età, in sede di attuazione concreta del prepensionamento), l'età pensionabile. La ratto evidente di questa limitazione è quella secondo cui, se sussistono anche i presupposti del prepensionamento di vecchiaia, il lavoratore non può avvalersi di un più vantaggioso prepensionamento di anzianità. La precisazione è utile perché, mentre nella normativa ordinaria il pensionamento di anzianità presuppone l'insussistenza dell'età per il pensionamento di vecchiaia, il dubbio può sussistere nel caso in cui la possibilità di accedere al pensionamento di vecchiaia dipende da un aumento fittizio di età, pur consentito dallo stesso provvedimento normativo.
Tale limitazione, come è evidente, ha un'effettiva funzione solo se l'aumento di anzianità contributiva rileva anche ai fini della misura della pensione (in caso contrario la misura della stessa è comunque correlata all'anzianità contributiva di cui il lavoratore può fruire a prescindere dalla normativa sul prepensionamento). Nè appare accettabile la tesi, enunciata nella sentenza impugnata, secondo cui la norma ha la sola funzione di precisare che il lavoratore deve usufruire della pensione di vecchiaia, se con una minore maggiorazione consegue i requisiti del pensionamento di vecchiaia. La disposizione, infatti, è chiaramente formulata in senso limitativo dei benefici conseguibili dal lavoratore, mentre per il medesimo costituisce un potenziale vantaggio la qualifica della pensione come pensione di vecchiaia e non di anzianità, a parità di età anagrafica e di ammontare. Inoltre di qualificazione della pensione la norma non parla affatto, sicché in realtà, in caso di operatività della disposizione in esame, alla qualificazione della pensione come pensione (anticipata) di vecchiaia deve pervenirsi non per una prescrizione espressa della norma in questione, ma in applicazione di un criterio di carattere generale.
È, poi, agevole verificare che clausole limitative del genere di quella contenuta nella parte finale dell'art. 4, primo comma, sono contenute nelle normative di prepensionamento che prevedono il riconoscimento a tutti gli effetti degli aumenti convenzionali di anzianità (cfr., ad esempio, l'art. 27 l. 23 luglio 1991 n. 223 e l'art. 8 del d.l. 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30). Al fine delineare in maniera più esauriente la complessiva logica normativa dell'art. 4, è opportuno rilevare che, una volta chiarito che, ai fini del pensionamento anticipato di anzianità, l'aumento convenzionale di anzianità contributiva rileva anche ai fini della misura delle pensione, deve necessariamente concludersi che tale anzianità contributiva sia implicitamente prevista anche con riferimento al pensionamento anticipato di vecchiaia, sia perché non può ammettersi che il beneficio dell'aumento dell'anzianità contributiva sia riconosciuta ai soggetti già in partenza forniti di maggiore contribuzione (in quanto non lontani dal possesso del più elevato requisito contributivo del pensionamento di anzianità) e non anche a quelli in possesso di minore contribuzione, sia perché, altrimenti, in concreto potrebbero venire ad essere disciplinate in maniera radicalmente diversa situazioni sovrapponigli o contigue. Un'ulteriore conferma delle conclusioni cui si è pervenuti circa la portata dell'inciso del primo comma "ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni" è fornita dal terzo comma dell'art. 4, secondo cui, nel caso in cui sia ritenuto necessario al fine del completamento del programma di gestione delle eccedenze, i programmi di prepensionamento possono riguardare anche lavoratori "che raggiungano i requisiti di anzianità contributiva computando, oltre all'anzianità di cui al comma 1^, quella maturata presso altre forme previdenziali" e che "la predetta anzianità rileva ai soli fini del diritto al pensionamento anticipato a carico del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto". Il fatto che in questo caso la legge sia ricorsa ad un espressione inequivocamente limitativa ("ai soli fini del diritto al pensionamento anticipato") rende evidentemente plausibile una interpretazione non limitativa della diversa espressione contenuta nel primo comma. E può aggiungersi che, poiché la menzionata "anzianità di cui al comma 1^" comprende evidentemente sia l'anzianità contributiva effettiva che quella aggiuntiva, poiché è in questione il raggiungimento dei requisiti di legge di anzianità contributiva, ne risulta ulteriormente confermata la unitaria considerazione da parte dell'art. 4 delle anzianità contributive effettive e convenzionali prese in considerazione dal primo comma.
Il ricorso deve quindi essere accolto e la causa rinviata ad altro giudice, che si atterrà al seguente principio di diritto: "Nel pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), disciplinato dall'art. 4 del d.l. 25 novembre 1995 n. 501, convertito con modificazioni dalla legge 5 gennaio 1996 n. 11, l'aumento figurativo o convenzionale dell'anzianità contributiva rileva non solo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ma anche ai fini della misura della stessa."
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Genova, che provvedere anche in merito alle spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004