Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17745 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7745/0 2 IN OME EL PODLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità SEZIONE TERZA CIVILE precontrattuale. Recesso da trattative Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9646/99 FIDUCCIA Dott. Gaetano - 12229/99 Dott. Renato PERCONTE LICATESE 41714 Cron. Consigliere 4754 Rep. Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 19/06/02 Dott. OV Battista PETTI Rel. Consigliere - Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA EO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OLONA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO PICCO, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato MAGNANI MANFREDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TI GI, TI TO, GI NZ;
intimati e sul 2° ricorso n° 12229/99 proposto da: 2002 TO, GI NZ, nonchè TI TI M 1401 AN, TI NE, ND RI quali eredi di TI GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO GIANNI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato PIER LUIGI CIARI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
LA EO;
- intimato avverso la sentenza n. 472/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione II Civile, emessa il 03/02/98 e depositata 1'01/04/98 (R.G. 702/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. OV Battista PETTI;
udito l'Avvocato Pier Luigi CIARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GI NA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Con citazione dinanzi al Tribunale di Grosseto, RL ME conveniva TI OV, TI An- tonio e GI EN e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni da responsabilità pre- contrattuale, per l'ingiustificato recesso da trattati- ve relative alla vendita di una azienda commerciale (calzature). Si costituivano convenuti eccependo l'incompetenza territoriale e contestando il fondamento della pretesa. Istruita la lite con prove orali e documentali, il 9 novembre 1995 accoglievaTribunale con sentenza del la domanda, ritenendo la responsabilità precontrattua- le, e condannava i convenuti, in solido, al pagamento di £ 27.943.000 per danni, oltre accessori e spese di lite. La decisione era appellata dai convenuti che insi- stevano nell'eccezione di incompetenza e nell'infondatezza della responsabilità. Il RL chiedeva invece il rigetto del gravame. Con sentenza del 1 aprile 1998 la Corte di appello di Firenze così decideva: in parziale accoglimento dell'appello riduce il risarcimento a lire 1.168.000, ferme restando le sta- tuizioni per la rivalutazione e gli interessi. Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione hanno proposto: a. ricorso principale il RL, affidato a due censure illustrate da memoria;
b. ricorso incidentale le controparti affidato 3 ad unico motivo. I ricorsi sono stati previamente riuniti. Motivi della decisione Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento per le seguenti considerazioni. Secondo l'ordine logico prece- de l'esame del ricorso incidentale che investe l'an de- beatur. A. Esame del ricorso incidentale TI e più. Nell'unico motivo del ricorso si deduce l'error in iudicando per la violazione dell'art. 116 cpc, in rela- zione alla valutazione delle prove in relazione alla responsabilità precontrattuale. La tesi è che le risultanze delle prove orali erano contraddittorie e che la valutazione del fax e della mancata conclusione dell'accordo non erano riconducibi- li alla responsabilità precontrattuale dei convenuti. La tesi è che in mancanza di un raggiungimento di un accordo occorreva accertare il raggiungimento di uno stadio delle trattative tale da far ritenere che il RL potesse fare affidamento sulla conclusione del contratto. In senso contrario si Osserva come il motivo pre- senti profili di inammissibilità per la sua genericità e per la mancanza di autosufficienza, limitandosi ad una diversa ricostruzione delle vicende prenegoziali e delle trattative, con citazioni di deposizione, abil- mente interpolate e parziali. Ma il motivo è anche in- fondate nel merito, avendo la Corte fiorentina (ff. 7 e 8 della motivazione) ampliamente esaminato il contesto probatorio, considerando la valenza della mancata ri- sposta all'interrogatorio formale, nonché le prove ora- li e documentali in ordine alla ricostruzione della vi- cenda, da cui desumere lo stato avanzato delle tratta- tive e la situazione di affidamento in cui si era venu- ta a trovare la parte danneggiata dall'improvvisa in- terruzione delle stesse. Si tratta dunque di un prudente apprezzamento delle prove, adeguatamente motivato e non sindacabile in que- sta sede. Il ricorso incidentale è dunque infondato e nessun error in iudicando risulta compiuto. B. Esame del ricorso principale sul quantum proposto dal RL, che risulta parte danneggiata. Il ricorso si fonda su due censure: a. la prima censura concerne la (ritenuta) in- debita riduzione della posta risarcitoria, eliminando la somma di £ 26.750.000 pagate dal RL alla Candy OU di Milano per un contratto di franchising in vista dell'apertura dello esercizio commerciale;
b. la compensazione delle parti malgrado la 5 posizione sostanziale di parte vittoriosa. Quanto al primo motivo se ne rileva l'inammissibilità, investendo un apprezzamento in fatto di materia di prudente apprezzamento delle prove, non sindacabile in quanto adeguatamente motivato;
ma il mo- tivo è anche infondato posto che dalla motivazione si evince che manca la stessa prova del chiesto, essendo la cd. Fattura prodotta una scrittura a stampa, priva di sottoscrizione, non confermata in giudizio, assolu- tamente inidonea a configurare prova di un danno patri- moniale emergente. Quanto al secondo si osserva che la compensazione è avvenuta tenendo conto della reciproca soccombenza e della notevole riduzione del quantum debeatur nei con- fronti del RL, essa cioè esprime una valutazione ponderale discrezionale, non sindacabile in questa se- de. (Cfr. SU 15 novembre 1994 n. 9597). Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le i g g O parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 19 giugno 2002 Fiducin IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. archit th врабай IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battistaབོད་