Sentenza 1 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2002, n. 9535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9535 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SUP09535 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PORTOIT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 16003/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 25588 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 05/04/02 Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CA MA;
intimata 2002 avverso la sentenza n. 341/00 del Tribunale di CASALE 1431 MONFERRATO, depositata il 20/06/00 - R.G.N. 555/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Casale Monferrato accoglieva la domanda proposta contro l'INPS da LL AR per la ricostituzione della pensione di cui era titolare, mediante rivalutazione sulla base del coefficiente 1,5 del periodo - (ultradecennale) in cui aveva prestato lavoro dipendente in attività che comportavano esposizione all' amianto. L'appello proposto dall'INPS avverso tale decisione è stato respinto dal Tribunale di Casale Monferrato con la sentenza oggi impugnata, la quale, in espresso dissenso dai principi enunciati da questa Corte nella sentenza n.6605 del 7 luglio 1998, ha rilevato che una interpretazione dell'art. 13, comma 8, della legge n.257/92, istitutivo del richiesto beneficio, nel senso della sua applicazione ai (soli) lavoratori in attività, non è sostenibile né alla stregua del contenuto letterale della ripetuta disposizione, né in rapporto ai principi costituzionali, determinando ingiustificate differenziazioni tra categorie di soggetti sostanzialmente omogenee. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Istituto ricorrente, denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.13, comma ottavo, legge n.257/92, come modificato dall'art.1 d.l. n.169/1993 (convertito, con modificazioni, nella legge n.271/93), deduce l'erroneità della impugnata sentenza e sostiene, sulla base di molteplici argomentazioni, l'inapplicabilità del beneficio ai lavoratori già titolari di pensione alla data di entrata in vigore della legge n.257/92. Il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti di cui alle considerazioni che seguono. 3 In punto di diritto va ricordato che questa Corte, con numerose decisioni (cfr. Cass. nn. 6605 e 6620, entrambe del 7 luglio 1998, n. 7407 del 28 luglio 1998, n. 10557 del 10 agosto 2000, n. 1976 del 12 febbraio 2001, n.5764 del 19 aprile 2001), alla cui motivazione si rinvia, ha ritenuto che il beneficio contributivo richiesto è inapplicabile ai soggetti che erano già titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero di inabilità alla data di entrata in vigore della legge n.257/92, mentre non è ostativa alla concessione del detto beneficio la fruizione, alla stessa data, di una pensione (o di un assegno) di invalidità (vedi, in particolare, Cass. sent. n.1976/2001 citata). Nel confermare tale orientamento, che non trova smentita nel decisum della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 (vedi Cass. sent. 25 ottobre 2001 n. 13195, 7 novembre 2001 n.13786), osserva il Collegio, in punto di fatto, che non risulta dalla impugnata sentenza né il tipo di pensione della quale era titolare la LL né la decorrenza (anteriore o successiva alla data - 28 aprile 1992 - di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992 n.257) dell'attribuito trattamento, sicché non è possibile stabilire se l'attuale intimata abbia o no diritto al beneficio contributivo richiesto. Ciò, mentre comporta la cassazione della sentenza del Tribunale, in quanto confermativa di una pronuncia che ha ritenuto applicabile il beneficio suddetto indistintamente a tutti i pensionati, impone il rinvio della causa ad altro giudice di merito, rendendosi necessario, per la sua decisione, l'indicato accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità. Al giudice di rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza ри 4 impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso, in Roma, il 5 aprile 2002 Flowed Upendell вите Ма ски Il Cons. estensore Il Presidente Jenell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1 LUG.2003FulleIL CANCELLIERE Luce I A D 0 3 S 1 , 3 S . O 5 A L T T L R . , O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I T - N S S 1 G N 1 O O E P S A E M I I D G A E A G , E D O O L T R E T T T I S A R N I I L E G D S L E E E R O D S