Sentenza 9 giugno 2006
Massime • 1
In materia di tutela penale della cosiddetta "privacy", l'utilizzazione degli altrui dati personali una sola volta, per uno scopo determinato, non integra un'ipotesi di "diffusione", secondo la definizione di cui all'art. 4, comma primo, lett. m) del D.Lgs. n. 196 del 2003, che richiede che tali dati personali vengano comunicati a più soggetti indeterminati, in qualunque forma. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che non sussiste alcuna violazione del diritto alla riservatezza, con riferimento all'utilizzazione dei dati anagrafici e fiscali di un soggetto ai fini dell'intestazione di una scheda telefonica, poi consegnata in uso ad una terza persona).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2006, n. 22059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22059 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 09/06/2006
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1075
Dott. LOMBARDI A.M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 29942/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Avv. Giampiero Mattei, difensore di fiducia di LI RC, N. a Trento il 06/08/1965;
avverso la sentenza in data 05/05/2004 della Corte di Appello di Trento, con la quale, in parziale riforma di quella del G.U.P., del Tribunale di Trento in data 16/4/2003, venne condannata alla pena di mesi quattro di reclusione, quale colpevole dei reati: 1) di cui alla L. 31 dicembre 1996 n. 675, art. 35, comma 1, così diversamente qualificato il fatto di cui al predetto capo di imputazione;
7) di cui alla L. 31 dicembre 1996 n. 675, art. 35, comma 2, unificati sotto il vincolo della continuazione;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Lombardi Alfredo Maria;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento ha affermato la colpevolezza di LI RC in ordine al reato:
1) di cui alla L. 31 dicembre 1996 n. 675, art. 35, comma 1, così diversamente qualificato il fatto contestato nel predetto capo di imputazione quale violazione di cui all'art. 314 c.p., ed ha confermato la pronuncia di colpevolezza della medesima imputata in ordine al reato: 7) di cui alla L. 31 dicembre 1996 n. 675, art.35, comma 2. È stato accertato in punto di fatto dai giudici di merito che l'imputata, dipendente del Ministero della Giustizia ed addetta alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento, svolgeva attività di collaboratrice del suo convivente IE MI, titolare di una agenzia investigativa privata denominata "Cosmopolitan". Nel corso di una perquisizione eseguita nell'abitazione di entrambi erano stati rinvenuti numerosi documenti provenienti dall'Ufficio giudiziario al quale era addetta la LI, tra cui 618 copie di sentenze trasmesse dai Tribunali del distretto all'Ufficio del P.M., per l'eventuale impugnazione. Si accertava inoltre che la LI, tra l'altro, aveva utilizzato le generalità di tale Di ZZ LC, che aveva inviato il proprio curriculum all'agenzia investigativa con una domanda di assunzione, intestando a tale nominativo una scheda telefonica, al fine di consegnarla ad una amica, che desiderava sottrarsi alle chiamate di un conoscente abituale. La sentenza ha affermato in punto di diritto che la sottrazione delle citate copie di sentenze era stata erroneamente qualificata nell'originario capo 1) dell'imputazione e dal giudice di primo grado quale ipotesi di peculato, dovendo invece qualificarsi tale fatto quale violazione di cui alla L. n. 675 del 1996, art. 35, comma 1, ed attualmente del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, comma 1; che della citata fattispecie delittuosa risultavano essere stati contestati gli estremi della raccolta di dati personali, costituiti dagli accertamenti giudiziali su condotte aventi rilevanza penale contenuti nelle citate pronunce, senza il consenso degli interessati e senza la notificazione al Garante, allo scopo di utilizzarli successivamente. La sentenza ha inoltre confermato la sussistenza della fattispecie criminosa di cui al capo 7) dell'imputazione con riferimento alla contestata diffusione dei dati personali del Di ZZ, mentre ha assolto l'imputata da altri reati ascrittile, rideterminando la pena nella misura precisata in epigrafe.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia con tre motivi di gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 675 del 1996, art.35, comma 1, in relazione al fatto di cui al capo 1), nonché la manifesta illogicità della motivazione della sentenza ed il conflitto della pronuncia impugnata con l'assoluzione dell'imputata dai reati della L. n. 675 del 1996 di cui all'art.326 c.p., e alla L. n. 675 del 1996, art. 35, comma 2.
Si osserva che il fatto di cui al capo 1) era stato altresì contestato nel capo 6) dell'imputazione, quale violazione di cui alle disposizioni citate, per avere la LI, al fine di trarne profitto, messo a disposizione dell'agenzia investigativa la documentazione illecitamente acquisita presso la segreteria della Procura Generale della Repubblica;
che l'imputata è stata assolta definitivamente dalle citate ipotesi criminose dalla sentenza di primo grado, perché il fatto non sussiste, in base al rilievo che non era stata provata la tesi accusatoria, secondo la quale la LI avrebbe messo la citata documentazione a disposizione dell'agenzia investigativa. Si deduce, quindi, che la motivazione con la quale la Corte territoriale ha affermato, in relazione al capo 1) dell'imputazione, la colpevolezza della LI per il reato di cui alla L. n. 675 del 1996, art. 35, comma 1, si palesa erronea ed illogica, in quanto: a) il fatto si riferisce alla detenzione di documenti pubblici e non riservati;
b) non vi è stato trattamento di dati, essendo emerso che i documenti citati erano stati buttati alla rinfusa in uno scatolone;
c) era stato definitivamente esclusa la connessione tra la detenzione delle citate sentenze e l'attività dell'agenzia investigativa e, quindi, lo scopo di lucro ipotizzato dai giudici del gravame. Si aggiunge che la sentenza di appello contrasta con l'accertamento di fatto contenuto in quella di primo grado: a) con riferimento alla custodia della documentazione dell'agenzia unitamente a quella sottratta dalla LI agli Uffici della Procura Generale, essendo stato accertato dalla sentenza di primo grado che quest'ultima era conservata in uno scatolone distinto dai contenitori relativi al materiale dell'agenzia; b) con riferimento al proposito attribuito dai giudici di appello alla LI di utilizzare la documentazione proveniente dalla Procura Generale nell'interesse dell'agenzia investigativa, avendo la sentenza di primo grado escluso l'esistenza di elementi univoci a sostegno della tesi dell'accusa sul punto.
Con il secondo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 675 del 1996, art.35, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla affermazione della colpevolezza dell'imputata per il reato di cui al capo 7).
Si deduce sul punto che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non vi è stata alcuna violazione del diritto altrui riservatezza, con riferimento alla utilizzazione del nominativo del Di ZZ per acquistare una scheda per telefono cellulare;
che nella specie inoltre la condotta non è stata connotata dal fine di profitto, non essendo ravvisabile il dolo specifico richiesto dalla norma nell'intento dell'imputata di fare un favore ad un'amica senza averne ricevuto alcun compenso. Con l'ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 133 c.p., e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine all'entità della pena inflitta.
Si deduce che la particolare severità della pena inflitta non appare giustificata dalla lieve entità dei fatti ascritti all'imputata e contrasta logicamente con l'accertamento relativo alla inesistenza di qualsiasi connessione tra l'acquisizione delle copie delle sentenze da parte dell'imputata e l'attività dell'agenzia investigativa.
Il ricorso è fondato per le ragioni in punto di diritto che di seguito vengono precisate.
Osserva il Collegio con riferimento alla fattispecie criminosa di cui al capo 1) dell'imputazione, così come qualificata nella sentenza impugnata quale violazione della L. 31 dicembre 1996 n.675, art. 35, comma 1, che la Corte territoriale ha affermato che la predetta disposizione si pone in termini di continuità normativa con la analoga previsione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, art. 167, comma 1, attualmente vigente, senza considerare la differenza esistente nella formulazione delle predette norme. L. 31 dicembre 1996 n. 675, art. 35, comma 1, infatti, puniva il trattamento di dati personali, effettuato al fine di trame per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, in violazione di quanto disposto dagli artt. 11, 20 e 27, nonché, quale ipotesi aggravata la comunicazione o diffusione dei dati personali, ed, infine, quale ulteriore aggravante, nella stessa L. 31 dicembre 1996 n. 675, art. 35, comma 3, l'esistenza di un documento per le persone la cui privacy risultasse violata.
L'analoga disposizione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art.167, comma 1, che ha sostituito la L. n. 675 del 1996 introduce,
invece, quale condizione obiettiva di punibilità della condotta criminosa, descritta sostanzialmente in termini analoghi a quelli contenuti nella formulazione precedente della norma, che dal fatto sia derivato un nocumento.
Negli stessi termini, inoltre, si pone il rapporto tra la fattispecie prevista dalla L. n. 675 del 1996, art. 35, comma 2 e quella del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, comma 2, richiedendo sempre il nuovo testo normativo l'esistenza della condizione di punibilità costituita dal nocumento per le persone. Alla luce di tali rilievi deve essere, pertanto, affermato che indubbiamente vi è continuità normativa tra le disposizioni legislative esaminate (cfr. in tal senso anche: Sez. III, 200428680, Modena, riv., 229465; Sez. III, 200430134, Barone, riv. 229472), ma la punibilità della condotta è attualmente subordinata all'accertamento della citata condizione obiettiva di punibilità, richiesta dalla normativa attualmente vigente. Orbene, la sentenza impugnata ha affermato la colpevolezza dell'imputata per la fattispecie criminosa ritenuta sussistente in base alla formulazione della L. n. 675 del 1996, art. 35, comma 1, non più vigente all'epoca della pronuncia, senza avere accertato la sussistenza della citata condizione di punibilità, in assenza della quale il fatto non è soggetto a sanzione penale ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167. Per completezza di esame deve essere rilevato, con riferimento agli ulteriori motivi di censura formulati dal ricorrente in ordine alla predetta fattispecie criminosa, che non sussiste il dedotto contrasto motivazionale tra l'eventuale affermazione della colpevolezza dell'imputata per l'ipotesi di reato ravvisata dai giudici di merito e l'assoluzione della stessa imputata dal reato di cui al capo 6) dell'imputazione (della L. n. 675 del 1996, art.35, comma 2), riferendosi tale ultima imputazione alla diffusione di dati sensibili, mentre la fattispecie ritenuta con riferimento al capo 1) è esclusivamente quella del trattamento di dati. Va ancora rilevato che per operazione di trattamento dei dati deve intendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1 lett. a), qualsiasi attività di raccolta di dati personali, comunque effettuata e, peraltro, tale attività, allorché riguardi dati giudiziari, integra la più grave ipotesi di reato del D.Lgs. citato, di cui all'art. 167, comma 2, la cui punibilità, come già rilevato è, però, sempre subordinata alla esistenza della condizione obiettiva del documento alle persone. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un ulteriore accertamento di merito in ordine alla sussistenza della fattispecie criminosa ritenuta in sentenza con riferimento al capo 1) dell'imputazione alla luce delle citate disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 2003. È, altresì, fondato il motivo di gravame afferente al capo 7) dell'imputazione.
È stato già affermato da questa Suprema Corte con riferimento ad ipotesi in parte analoga a quella in esame che "In materia dì tutela penale della cosiddetta privacy, se la comunicazione o diffusione riguardano dati personali per il trattamento dei quali non è necessaria la notificazione all'interessato, come avviene quanto il trattamento sia effettuato da ma persona fisica per fini esclusivamente personali e riguardi dati non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione, non è configuratile alcuna violazione del divieto del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 25. "(Sez. III, 15/2/2005 n. 5728, Paciocco, riv. 230835). Non appare dubbio, invero, che la utilizzazione occasionale degli altrui dati personali per uno scopo determinato, così come accertato dai giudici di merito, non integra un'ipotesi di "diffusione", secondo la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. m), che richiede la comunicazione dei dati personali, in qualunque forma, a soggetti indeterminati. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio con riferimento al predetto capo di imputazione, dovendo la LI essere assolta perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 7) perché il fatto non sussiste e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento in ordine al reato di cui al capo 1).
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 9 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2006