Sentenza 18 gennaio 2006
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In tema di bancarotta per distrazione, è viziata la motivazione della decisione con cui il giudice di appello, pur riconoscendo che un contratto di locazione stipulato dagli amministratori di una società in epoca appena precedente la dichiarazione di fallimento possa integrare gli estremi oggettivi della bancarotta per distrazione - ove sia stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto - esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo senza tenere conto, a tal fine, del momento della stipula del contratto in questione, perfezionato nella immediatezza della dichiarazione di fallimento nonché del tenore delle condizioni contrattuali pattuite ed in particolare della mancata previsione, nella specie, di una clausola risolutiva espressa da fare valere nel caso di imminente instaurarsi della procedura fallimentare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2006, n. 7201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7201 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/01/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 31
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 30437/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FALLIMENTO HOTEL ALLI DUE BUOI ROSSI S.A.;
nel procedimento
contro
:
BA DO, N. IL 18/10/1919;
BA IO, N. IL 17/04/1952;
RO AN LM N. IL 21/08/1959;
avverso SENTENZA del 30/01/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l'Avv. Ciotti Simon Pietro, in sostituzione dell'avv. Gastini Luca.
OSSERVA
Il 13 novembre 1995, in epoca appena precedente la dichiarazione di fallimento della società Hotel Alli Due Buoi Rossi e C. s.a.s., intervenuta il 6 dicembre 1995, gli amministratori di questa, ON e IO LZ, stipulavano un contratto d'affitto novennale d'azienda con la S.G.A. s.r.l., di LO LM DO, cognato di IO LZ.
I tre erano rinviati a giudizio e condannati in prime cure per bancarotta per distrazione (capo a) e i LZ anche per il reato L. Fall., ex art. 217, comma 1, n. 4 e art. 222 (capo d).
La Corte di Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha assolto gli imputati dal primo addebito perché il fatto non costituisce reato ed ha dichiarato estinto per prescrizione l'altro reato.
Per il Giudice d'appello non si rinvengono certezza sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della e bancarotta per distrazione:
l'immobile sociale non poteva essere apprezzato sul mercato indipendentemente dalla sua specifica destinazione alberghiera, onde era possibile che i LZ si fossero decisi alla stipula dell'affitto per salvaguardare la funzionalità dell'azienda anche a vantaggio del fallimento;
e d'altra parte al contratto d'affitto andava riconosciuta una valutazione aderente al valore di mercato, attesi la congruità del canone annuo e il pattuito diritto di opzione per l'acquisto dell'azienda da parte del l'affittuario ad un prezzo altrettanto plausibile, ciò che appariva in contrasto con una volontà distrattiva.
Ricorre per Cassazione agli effetti civili la curatela del fallimento denunciando la nullità della impugnata sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per erronea applicazione della L. Fall., art. 246 e art. 43 c.p., e per manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è fondato.
Non dubita la Corte torinese che anche un contratto di locazione può integrare gli estremi oggettivi della bancarotta per distrazione ove sia stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto. Ed a ragione, poiché un tale contratto lascia l'impresa dissestata nell'impossibilità di esercitare qualsiasi attività economica e perché produce effetti anche dopo il fallimento del locatore (L. Fall., art. 80), ostacola gli organi del fallimento nella liquidazione dell'attivo(rendendo difficile la collocazione sul mercato di beni non immediatamente disponibili) e danneggia i creditori concorsuali (determinando una drastica diminuzione del valore di mercato dei beni locati) (cfr. Cass. Sez. 2^, 10 marzo 1996, Granata;
Cass. Sez. 5^, 29 ottobre 1993, Locatelli). Ma è in questa peculiare prospettiva, allora, che avrebbe dovuto essere condotta la verifica circa la sussistenza o meno, nel caso concreto, dell'elemento soggettivo del reato. Il provvedimento impugnato sul punto si affida, invece, ad argomentazioni quelle in succinto sopra riportate) che solo formalmente, e quindi apparentemente, accreditano la tesi di un comportamento volto unicamente a salvaguardare la funzionalità dell'azienda, anche a vantaggio delle aspettative del ceto creditorio. Perché non tengono in alcun conta ben precise emergenze fattuali, già valorizzate dal primo Giudice ed ora puntualmente richiamate dalla curatela ricorrente, dotati di altrettanta indubbia significatività ai fini che ne occupano: vale a dire il momento della stipula del contratto di affitto, perfezionato nella immediatezza della dichiarazione di fallimento(per la precisione, come sottolinea la pronuncia di primo grado, quattro giorni prima dell'udienza prefallimentare); il tenore delle condizioni contrattuali pattuite, e in particolare la mancata previsione di una clausola risolutiva espressa, da far valere nell'ipotesi, del tutto realistica al momento della stipula, dell'imminente instaurarsi d'una procedura fallimentare (tant'è che, secondo quanto asserito dalla parte civile e non escluso dalla Corte Territoriale, il curatore sarebbe stato costretto ad addivenire ad una transazione con la S.G.A. s.r.l. comportante un comodato gratuito per un certo tempo);
la circostanza che l'amministratore di detta society fosse un mero prestanome dei membri della famiglia LZ, che, altro dato pacificamente acquisito al processo, continuarono a gestire in via esclusiva l'albergo.
Sicché sussistono i denunciati vizi di legittimità e, soprattutto, l'eccepito deficit motivazionale.
S'impone pertanto un nuovo esame che tenga conto dei rilievi suesposti, da demandare al Giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà provvedere anche alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili correlati al fatto di cui al capo a) con rinvio per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006