Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2002, n. 7039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7039 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
IN NO07039/ 02 0072339 REPUBBLICA ITAL CORTE SU EMA DI CASSAZIONE Oggetto Terremoto SEZIONE TRIBUTARIA Vechnia - Molise $4 ✓ posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20956/00 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Dott. OV PAOLINI Consigliere Cron. 19864 Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Ud. 28/01/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 72339 . sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, lo UFFICIO COPIE Richiesta copia studio rappresenta e difende ope legis;
dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 477 ricorrente 20 MAG 2002... IL CANCELLIERE
contro
AS IO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE -- intimato Richiesta copia studio Commissione avverso la sentenza n. 350/99 della dal Sig. IPSOA per diritti € 77 depositata il tributaria regionale di PERUGIA, 20 MAG 2002 2002 15/12/99; IL CANCELLIERE 347 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE consiglio il 28/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore Rilasciata copia legale al Sig. DI PALMA;
per diritti € il ai sensi della legge 89/01; IL CANCELLIERE lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n. 350/02/99 del 15 dicembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Imposte di Pe- rugia avente ad oggetto l'iscrizione а ruolo della " maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da OV NA per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte - ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dal contribuente;
- che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che OV NA, benché ritualmente intima- non si è costituito, né ha svolto attività difensi- to, va;
che il ricorso è stato assegnato alla decisione 2 in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.1 della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n. 449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n.46, art.10; D.P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- ศ impugnata, sostenendo che le somme di cuitenza all'art.13-quinquies del d.l. n. 159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. - che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 to del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- 3 gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, E sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n.159 N I del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, R 5 A 6 8 . T 9 fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni N 1 U / - B 4 I E / B 6 R R . 2 L T eventi . dell'Italia centrale e meridionale colpiti da L A R . A D P . . B E D A T A I L sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibi T E N R D 1 E E 3 S I T 1 S É A N . ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce E S N I A dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 28 gennaio 2002 Il relatore ore ed estensore Il Presidente facrucsBruno Saccucci lvatore Di PalmaVelve Mar ло DEPOSITATO IN CANCELLERIA15 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 4 Oggi IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista