Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
Per il disposto dell'art. 69 delle disposizioni di attuazione del cod. civ. le tabelle millesimali possono essere rivedute e modificate solo se è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Commentario • 1
- 1. Frazionamento orizzontale dell’unità immobiliare e modifica delle tabelle millesimaliLorenzo Cottignoli · https://www.filodiritto.com/ · 13 giugno 2019
L'Ordinanza del 3 giugno 2019, n. 15109-2019, pronunciata dalla Seconda Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione consente all'interprete una attenta riflessione sulle conseguenze correlate al frazionamento delle unità immobiliari in Condominio, con riferimento in particolare all'eventuale obbligo di richiedere la modifica delle tabelle millesimali. Il caso in questione ha per scenario un condominio fiorentino, nel quale la proprietà di una unità immobiliare, originariamente unica, veniva prima frazionata e poi venduta, tra gli anni 2005 e 2006 a due distinti acquirenti. La lite nasceva dall'impugnazione per annullamento e/o nullità della delibera condominiale del gennaio 2009, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rafaele CORONA - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO VIALE ENNIO 1 SC. E BARI, in persona dell'Amministratore pro tempore, Sig.ra DA TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell'avvocato Giovanni VIGGIANO, difeso dall'avvocato DE ZIO DI MYRA ITALO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE AC AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASCIA 530, presso lo studio dell'avvocato Giorgio MASCI, difeso dall'avvocato LEONARDO LOIACONO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 27/96 del Giudice conciliatore di BARI, depositata il 22/1/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/4/98 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4.10.1998 il Condominio al Viale Ennio n. 1, scala E in Bari, chiedeva al Conciliatore di tale città di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti di De JA UR, condomino dello stabile, per la somma di L. 981.703, per le causali meglio descritte nel ricorso medesimo.
Con atto di citazione notificato il 22.11.1993 De JA UR si opponeva all'ingiunzione di pagamento, con varie motivazioni. Con sentenza del 22.01.1996 il Vice Conciliatore di Bari accoglieva in parte l'opposizione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Condominio di Viale Enni n. 1, scala E, in Bari, con quattro motivi. Resiste con controricorso De JA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il Condominio denuncia omessa valutazione di circostanze e documenti decisivi ai fini della risoluzione della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Col secondo motivo il ricorrente denuncia omessa valutazione di circostanze di fatto decisive ai fini della controversia su altro punto del contendere (art. 360 n. 5 c.p.c.), mentre con il terzo motivo denuncia omessa valutazione di altra documentazione decisiva ai fini della controversia.
Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia e contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. I primi tre motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché tutti connessi all'esistenza ed alla validità delle tabelle millesimali che riguardano il Condominio ricorrente. Deduce il ricorrente con il primo motivo che il Vice Conciliatore nel motivare la sua decisione è partito da un dato di fatto assolutamente insussistente, e cioè che nell'ambito del Condominio risultavano carenti le tabelle millesimali tali da consentire l'applicazione del criterio di ripartizione delle spese in capo a ciascuno dei condomini dello stabile;
che l'affermazione del Vice Conciliatore è frutto di equivoco ed omissione, del tutto contraddetta dalla documentazione e dalle tabelle millesimali, con accluso regolamento, prodotte in giudizio.
Aggiunge il ricorrente che dopo lo scioglimento del Supercondominio, che amministrava le scale A, B, C, D ed E di Viale Ennio n. 1, i condomini della scala E, su iniziativa dell'amministratrice uscente Angela Solazzo, si erano riuniti in assemblea ed avevano nominato il proprio amministratore nella persona di AR TA, adottando il regolamento e le tabelle millesimali a suo tempo predisposte dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato ed approvate dall'Assemblea condominiale de 16.12.1964 e 31.1.1965, da sempre in uso ed applicate nella gestione comune delle varie scale;
che dal foglio delle presenze dei condomini della scala E alle singole assemblee erano riportate a margine delle firme di presenza dei condomini i coefficienti millesimali che, per la prima colonna, erano quelli di cui alle tabelle in uso, e nella seconda colonna le stesse tabelle proporzionalmente sviluppate di 1000/millesimi; che la decisione del V. Conciliatore era contraddittoria perché per un verso riconosceva nella motivazione il buon diritto del Condominio a conseguire le spese ordinarie e correnti, per altro verso tale riconoscimento e conseguente condanna risultavano del tutto omesse nella parte dispositiva della sentenza;
che la delibera del 30.6.1993, recante all'ordine del giorno "il rifacimento urgente della colonna montante gas ed approvazione dei preventivi" era stata decisa a maggioranza dagli 11 condomini presenti, riunitisi nella stessa sala assembleare con i condomini delle scale B, C, e D, poiché la relativa opera interessava anche tali condomini (i condomini della scala A avevano già provveduto al rifacimento della colonna montante gas); che i detti condomini avevano ciascuno per la propria scala trascritto il relativo verbale nei propri registi, come emergeva dal verbale esibito con gli allegati avvisi di convocazione, presenze in assemblea, relativi millesimi e ricevuta di copia della delibera;
che la detta delibera era pienamente legittima ed efficace, siccome espressione del costituito condominio della scala E e non del disciolto supercondominio, come affermato dal Vice Conciliatore;
che tutte le delibere in discussione del 7.6, del 30.6 e del 24.7.1993 erano quindi valide con conseguente validità delle richieste formulate per la ingiunzione a carico del condominio De JA UR, resosi inadempiente. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che il V. Conciliatore erroneamente ha ritenuto che il Condominio non avrebbe potuto deliberare in ordine al rifacimento della colonna montante dell'ENEL e del GAS, basandosi sul falso presupposto della inesistenza delle tabelle millesimali che invece esistevano.
Col terzo motivo il ricorrente deduce che il giudice conciliatore ha omesso di considerare che mai erano state impugnate le delibere autorizzative delle spese straordinarie e quella dell'approvazione del bilancio consuntivo finale, sempre nel presupposto dell'esistenza e della piena validità delle tabelle millesimali relative al Condominio Scala E, ritualmente esibite in giudizio da entrambe le parti in causa;
che dette tabelle erano state predisposte dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, costruttore dello stabile per i dipendenti FF.SS. in forza della legge n 231/1962, unitamente al regolamento di condominio e che tali tabelle erano state approvate e ratificate dai condomini all'assemblea tenutasi il 31.1.1965.
I tre motivi del ricorso sono fondati.
Da tutta la documentazione esibita risulta che effettivamente esistevano le tabelle millesimali, cui fa riferimento il ricorrente, e le stesse venivano pacificamente ed ininterrottamente applicate da oltre trenta anni, prima dal Supercondominio e poi dai Condomini delle singole scale dopo la loro separazione;
che tutte le delibere prodotte in atti sono state sempre adottate con le necessarie maggioranze calcolate e specificamente indicate per ogni singola unità immobiliare, con riferimento a dette tabelle, nei nastrini delle presenze delle singole riunioni assembleari. Va, infine, osservato che il giudice conciliatore ha completamente omesso di considerare la presenza in atti delle tabelle millesimali e del relativo regolamento, nonché l'indicazione delle stesse, richiamate in tutti i verbali delle assemblee prodotti in giudizio. È evidente che con la delibera assembleare del 27.2.1993 aveva cessato di esistere il Supercondominio, ma certamente erano rimaste in vita le tabelle millesimali per ciascuna scala a suo tempo predisposte dall'Azienda Autonoma delle FF.SS..
Dette tabelle, dopo lo scioglimento del Supercondominio, erano state sempre applicate nelle delibere assembleari dei condomini delle singole scale e mai impugnate da chicchessia.
Del resto le tabelle millesimali, a norma dell'art. 69 disp. att. cod. civ., possono essere rivedute o modificate solo se è
notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano (cfr. Cass. 13 settembre 1991 n. 9579). Pertanto per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, cioè sulla esistenza e validità delle tabelle millesimali esibite dal ricorrente, la sentenza impugnata deve essere cassata.
Resta assorbito il quarto motivo del ricorso, relativamente alla mancata statuizione da parte del giudice conciliatore in ordine al pagamento delle spese ordinarie e correnti.
Il procedimento va rimesso al giudice di pace di Bari, che si atterrà ai principi dinanzi affermati da questa Corte e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese del presente giudizio al Giudice di pace di Bari.
Così deciso in Roma l'8.4.1998.
Depositata in Cancelleria il 19/2/1999.