Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/12/2002, n. 18264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18264 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
48264 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP E I CASSAZIONE Oggetto turbation orel possess SEZIONE SECONDA CIVILE on pass coverable;
jousività nell'eccesione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: sel vell em R.G.N 22! Dott. Rafaele CORONA Presidente- - Cron. 43045 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Dott. Giandonato - Consigliere NAPOLETANO Rep. 4891 Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere Ud. 15/03/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente Refuti Thomae, extome SENTENZA sul ricorso proposto da: NE ON RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FAA' DI BRUNO 4, presso 10 studio dell'avvocato SERGIO SCICCHITANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EO EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASMARA 16, presso lo studio dell'avvocato MARIO VALLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 13808/99 del Tribunale di ROMA, 426 depositata il 21/07/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato SCICCHITANO Sergio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 28.11.92 l'arch. OD IC esponeva che egli era proprietario dell'appartamento in Roma, viale Liegi 14, int. 2, con giardino munito di accesso carrabile dai viali interni a servizio dei fabbricati, facenti parte del Consorzio Viali Interni "La Quercia"; che i condomini erano autorizzati a parcheggiare le proprie autovetture sui viali, con divieto di collocarle al centro di essi, nelle aree di manovra e davanti ai portoni;
che il condomino RA RR SO e sua moglie avevano preso a violare tale normativa, parcheggiando tempora- neamente le proprie auto davanti al passo carrabile del ricorrente, in modo tale da impedire l'accesso con l'autovettura alla sua area di proprietà particolare;
che ciò aveva dato luogo a reiterare proteste di esso arch. OD, con scambio di lettere, finchè il RR, a decorrere dal 17 novembre 1992 aveva parcheggiato in modo permanente una propria vetusta auto Fiat 1500 in disuso tg. Roma 32171M, in modo che la sagoma giungesse sino alla metà circa del cancello del giardino del ricorrente, il quale si era visto totalmente precluso l'accesso con auto alla sua proprietà; che 3 l'iniziativa del RR era illegittima ed evidentemente intesa a violare intenzionalmente i ricorrente, poiché diritti ė gli interessi del l'auto -, che tra l'altro era la terza autovettura y del RR e non avrebbe neppure avuto diritto di accesso nei viali, consentito ad un massimo di due automezzi per ciascun condomino;
avrebbe potuto essere agevolmente parcheggiata come le altre in aderenza al muro, permettendo l'accesso al cancello del ricorrente;
che, il comportamento del RR costituiva spoglio o quanto meno grave turbativa del possesso del passo carrabile di proprietà dell'istante, tutelabili ex art. 1168 e 1170 c.c.. Tutto ciò premesso, OD IC chiedeva che il TO disponesse la reintegrazione del ricorrente nel possesso del passo carrabile del giardino dello appartamento in Roma viale Liegi 14, int. 2, ordinando a RA RR SO di procedere all'immediata rimozione dell'auto Fiat 1500 Tg. Roma 32171M e di astenersi dal parcheggiare autovetture dinanzi al cancello del giardino anzidetto. Il ricorrente produceva fotografie dei luoghi, planimetrie e documenti. I1 RR si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Effettuata l'audizione dei testi indotti dalle parti, il TO emanava ordinanza provvisoria di reintegrazione dell'arch. OD nel possesso del passaggio. Nella fase di merito venivano espletate ulteriori prove testimoniali. Il TO, con sentenza 11/21.5.94, condannava il RR a reintegrare il OD nel possesso. Il RR proponeva appello, cui resisteva il OD. Il Tribunale respingeva l'appello con sentenza 18.6-21.7.99, avverso la quale RAin data RR ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi di gravame, cui ha resistito l'arch. OD con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1168 e 1170 cod. civ. ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per essere l'azione possessoria improponibile, essendo decorso più di condotta di spoglio e diun anno dall'asserita molestia del possesso. 5 Il motivo è infondato. L'eccezione è tardiva, perché l'improponibilità è stata formulata come motivo di impugnazione solo nella udienza conclusionale in appello, mentre nell'atto introduttivo di tale grado di giudizio i riferimenti indiretti alla mancata relazione da parte dei OD in epoca precedente non sono interpretabili come eccezione formale. Inoltre l'azione di spoglio e manutenzione in possesso è stata fatta con riferimento non alla generica occasionale occupazione del passaggio -, sia pure reiterata " ma alla collocazione in modo - permanente di un ostacolo al passaggio, atto verificatosi solo nel 1992, come deducibile dagli atti del ricorso. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 cod. civ., in relazione agli artt. 1140 e 1144 cod. civ. e 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte (art. 360 n. 5 c.p.c.), per non avere la sentenza impugnata valutato che l'uso saltuario del passo carrabile, tollerato dai condomini, non poteva costituire titolo di costituzione della servitù di passaggio;
e per avere detta sentenza erroneamente ritenuto l'accertamento sulla esistenza della servitù di natura petitoria e non possessoria. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata esamina la questione del passo carrabile entro confini dell'azione possessoria, prendendo atto della situazione di fatto dell'uso, sia pure saltuario, del passaggio. Inoltre va Osservato che la censura del ricorrente va respinta, perché riguarda valutazione di merito fatto dal tribunale circa l'uso saltuario del passaggio, se esso costituisse esercizio sporadico della servitù di passaggio ovvero fosse da parte degli altri soltanto tollerato proprietari. Sotto questo profilo la sentenza impugnata si sottrae alle censure, essendo motivata in modo logicamente corrette e sufficiente. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1565, 30 di cui euro 1.500,00 per onorari. T Così deciso in Roma il 15 marzo 2002 H Counglive end. wire est. Ne Juli Ran IL CANCELLERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2*3 DIC. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 France CataniaFoll 8 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 25/2/2003 serie 4 al n. 8156 versate € 159.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U, n°116 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci