Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A F 3082 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. nn. 7008/99 e 9556/99 Consigliere Cron. 7187 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Consigliere Udienza 28 novembre 2001 Dott. Paolo STILE Prof. Bruno BALLETTI Cons, relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g. n. 7008/1999) proposto da POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pessi e Luigi Fiorillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla PCM8251B via Bruxelles i 61, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente principale- contro 4605 EL PIERO, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Limentani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via A. Secchi n. 4 giusta procura a margine del "controricorso con ricorso incidentale"; -controricorrente- NONCHE' sul ricorso incidentale (r.g. n. 9556/1999) proposto da: EL PIERO, come dinanzi rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;
-ricorrente in via incidentale-
contro
POSTE ITALIANE s.p.a., come dinanzi rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;
-controricorrente al ricorso incidentale- हिंदि avverso la sentenza del Tribunale di Firenze-Sezione Lavoro n. 61/99 del 10/17 febbraio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 422/98), notificata in data 24 febbraio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2001 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti G.G. Gentile (per delega dell'avv. R. Pessi) e U. Limentani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento, previa riunione, del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale". 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del lavoro di Firenze ER EL conveniva in giudizio la s.p.a. "Poste Italiane" esponendo *) di essere geometra iscritto presso il relativo collegio professionale di Firenze e di essere dipendente della convenuta con inquadramento nella “area operativa ex art. 43 c.c.n.l. 26 novembre 1944"; *) di avere svolto da anni e senza soluzione di continuità mansioni di carattere tecnico comportanti un inquadramento superiore a quello dinanzi indicato. Il ricorrente richiedeva, quindi, Giudice del lavoroall'adito l'accertamento giudiziale dell'inquadramento relativo alle mansioni espletate con la conseguente condanna della convenuta ad inquadrarlo, con decorrenza dal 26 novembre 1994, nella "area quadri di 1° livello-professionale” o, in subordine, nella "area quadri di 2° livello" ed a corrispondergli le relative differenze retributive. Si costituiva in giudizio la s.p.a. "Poste Italiane” che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. Il Pretore di Firenze rigettava il ricorso con compensazione delle spese di giudizio, ma su appello della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Firenze (quale Giudice del lavoro di secondo grado) riformava parzialmente la sentenza impugnata così statuendo: dichiara il diritto di ER EL 3 all'inquadramento nell'area 3 (quadri di secondo livello ex art. 44 c.c.n.l.) a partire dal maggio 1997 e condanna la società Poste Italiane alle corresponsione delle relative differenze dalle date di maturazione dei crediti sino al saldo;
compensa tra le parti nella misura di un mezzo le spese di tutto il giudizio con la condanna dell'appellata a rifondere al EL l'altra metà>>. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice dl appello ha rimarcato che: a) il EL era, in maniera caratterizzata da una certa continuità, l'assegnatario di incombenze tecnico-progettuali, di verifica e controllo tecnico corrispondenti sia alle cognizioni che alla congerie di competenze normalmente in possesso di un geometra ... [in particolare] in nessuno dei casi esposti nelle lettere o nei verbali in atti, è descritta un'opera eccedente la realizzazione di cancelli, accessi, pannellature ed altri interventi di piccola muratura o di adeguamento funzionale di certi uffici>>; b) con questi presupposti la riconducibilità delle mansioni al livello primo dei quadri è nettamente da escludere anche valutando la presenza in quell'area di una figura professionale autonomamente enuncleata in base alla previsione di cui all'art. 41 del c.c.n.l. ove si esprime la necessità di inserire, individuandole, le posizioni di lavoro dei tecnici nelle varie aree, compresa quella quadri di cui si discute>>; c) l'area contrattuale non può però, neppure corrispondere a quella del suo attuale 4 inquadramento visto che gli operativi descritti dall'art. 43 sono solo coloro che praticano incombenze esecutive e tecniche qualificate da conoscenze specifiche "con contenuti di parziale o media con capacità di utilizzazione di strumenti semplici especializzazione complessi e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione" [per cui] appare congruo e proporzionato il riferire la specializzazione professionale di un geometra - dal momento della sua iscrizione al relativo albo (con i correlati poteri di firma) - all'area 3 dei quadri di secondo livello in ragione del fatto che ivi si trovano anche i lavoratori tecnici con preparazione professionale specializzata che, in particolare, promuovano "servizi con piena responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti">>>; d) per quanto riguarda il EL, quest'operazione permette di considerare l'ascrivibilità nel secondo livello quadri di quei compiti di R F professionista iscritto all'albo e dotato di necessarie forme di autonomia operativa fondata sulla “preparazione professionale specializzata" ricordata dall'art. 44 cit. [con la precisazione che] la decorrenza delle mansioni superiori non può essere quella pretesa dall'appellante poichè solo il momento dell'iscrizione all'albo nel maggio 1997 ha prodotto un'ulteriore (e determinante) segno di autonomia nei compiti del preposto>>. 5 Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso affidato ad un unico complesso motivo. L'intimato ER EL ha resistito con controricorso - affidato ad un motivo ed ha proposto ricorso incidentale resistito, a sua volta, dalla ricorrente principale con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Con l'unico articolato motivo la ricorrente "principale" - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2095, 1362, 1363 e 1364 cod. civ., nonchè vizio di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia" - addebita al Tribunale di Firenze di avere valorizzato il titolo di geometra posseduto dal lavoratore, ed anzi la circostanza dell'iscrizione all'albo, poichè da tale momento hanno riconosciuto la richiesta qualifica, senonchè nel rapporto lavorativo la qualifica del lavoratore non è direttamente collegata ad un titolo R A scolastico o professionale, ancorchè talune mansioni possano presupporne il possesso>> e, quindi, evidenzia come nel contratto collettivo applicabile nella specie nessun rilievo sia accordato al titolo professionale in quanto tale, e come la preparazione specializzata debba essere sempre congiunta alla responsabilità di gestione di unità organiche [sicchè] travalicando il compito interpretativo che gli era assegnato, il giudice si è così sostituito alle parti nel dare la collocazione (ritenuta) appropriata ad una certa figura aziendale;
ciò, 6 per di più, trascurando, la principale regola (quella dell'effettività delle mansioni) che deve presiedere ad ogni inquadramento>>. Con l'unico motivo il ricorrente "in via incidentale" denunziando anch'egli "violazione e falsa applicazione degli artt. 2095, 1362, 1363 e 1364 cod. civ., nonchè carenza e contraddittorietà della motivazione anche in ordine alla valutazione delle prove" censura la sentenza impugnata per non avere il Tribunale di Firenze posto nella giusta correlazione la figura "professionale" del geometra, quale quella del dipendente EL, con le "tipiche figure professionali" del "Q1 Professional" di cui le Poste si avvalgono per il raggiungimento dei propri obiettivi non essendo dubbio che il "geometra” sia una tipica figura professionale il cui ordinamento è regolato per legge: [sicché] il Tribunale non ha correttamente interpretato ed applicato il c.c.n.l. nel momento in cui ha riconosciuto al EL proprio perchè professionista e, quindi, per definizione, dotato di autonomia e poteri dai quali scaturiscono specifiche responsabilità l'inquadramento nell'Area Quadri 1° livello Q1 - Professional'> II Deve essere disposta ex art. 335 cod. proc. civ. la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale in quanto proposti contro la medesima sentenza. 7 III. Il ricorso principale come dinanzi proposto si appalesa fondato. Al riguardo si rileva, in linea di principio, che: a) ai fini della qualifica professionale spettante al lavoratore hanno valore determinante esclusivamente le mansioni espletate e le circostanze relative ai requisiti caratterizzanti la definizione legale o contrattuale della categoria, grado o classe in discussione, rimanendo esclusa la rilevanza di ogni altro elemento eteronomo (cfr. Cass. n. 444/1984); b) l'interpretazione delle disposizioni di contratti collettivi, relative alla classificazione del personale, è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono tuttavia sindacabili in sede di legittimità dal punto di DR vista logico e giuridico ed in particolare sotto il profilo della corretta applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 6530/1983); c) non rileva, al fine della pretesa di assegnazione a qualifica o categoria superiore, che il lavoratore sia in possesso, o consegua, titoli di studio o di abilitazione professionale (cfr. Cass. n. 8767/1992) salvo che questi non siano prescritti da specifica norma di legge (come nel caso di mansioni di "direttore di farmacia" deciso da questa Corte con sentenza n. 2820/1989). Nella specie, il Tribunale di Firenze ha, dapprima, precisato che in nessuno dei casi esposti nella lettera o nei verbali in atti è descritta un'opera eccedente la realizzazione di cancelli, accessi, 8 pannellature ed altri interventi di piccola muratura o di adeguamento funzionale di certi uffici ... [rimarcando, altresì, che] il EL è stato inequivocabilmente destinato a trattare interventi dai risvolti eminentemente tecnici ma circoscritti a quelli individuabili in un'area inferiore>>, salvo poi ritenere congruo e proporzionato il riferire la specializzazione professionale - dal momento della sua iscrizione al relativo albo (con i correlati poteri di prima) - all'area 3 dei quadri di secondo livello in ragione del fatto che ivi si trovano inseriti anche lavoratori tecnici con preparazione professionale specializzata che, in particolare, promuovono "servizi con piena responsabilità per le TR direttive impartite ed i risultati conseguiti">>, Appare evidente la contraddittorietà - così come specificamente evidenziato dal ricorrente principale - tra quest'ultima considerazione alla base dell'attribuzione della superiore categoria di "quadro” e la precedente precisazione circa l'individuabilità in "un'area inferiore" degli interventi tecnici caratterizzanti la posizione lavorativa del EL : per cui sussiste sicuramente il vizio di motivazione denunciato nella sentenza del Tribunale di Firenze, atteso che le ragioni poste a fondamento della decisione risultano sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire la individuazione della ratio decidendi, cioè la identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione adottata. 9 Il Giudice di appello ha, altresì, errato nell'assegnare un valore determinante all'iscrizione del EL all'albo dei geometri in quanto - come si è dinanzi rilevato l'acquisizione di un titolo professionale non rileva ai fini del conseguimento di una qualifica o categoria superiore, salvo che ciò non sia previsto espressamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva. A tale proposito il contratto collettivo applicabile nella specie - specificamente l'art. 44 menzionato nella sentenza impugnata e riportato integralmente nel contesto del ricorso “principale" - non conferisce affatto rilievo all'acquisizione del titolo di geometra al fine اع dell'assegnazione della qualifica di “quadro di 2° livello", sicchè anche ال nell'interpretazione della cennata disposizione contrattuale censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale così come denunziato motivatamente dal ricorrente principale - il Tribunale di Firenze è incorso in un decisivo errore non valutando correttamente il riferito art. 44 del c.c.n.l. nella sua interezza: errore che non può che comportare la riforma della relativa decisione. -IV Si appresa, invece, infondato il ricorso incidentale con cui la sentenza de qua viene censurata per non avere attribuito al EL la qualifica di "quadro di 1° livello", non conferendo secondo siffatta doglianza - rilievo alla "professione di geometra” da questi acquisita e 10 non interpretando correttamente l'art. 45 del c.c.n.l. applicabile nella specie, con carenza e contraddittorietà della motivazione anche in ordine alla valutazione delle prove>>. Al riguardo, per quanto concerne la censura relativa all'iscrizione del EL, vale ribadire quanto in precedenza evidenziato che, al fine della pretesa di assegnazione a qualifica superiore, non rileva che il lavoratore sia in possesso o acquisisce un titolo di studio o di abilitazione professionale salvo che tale titolo non venga richiesto dalle legge ovvero dalla normativa contrattuale quale presupposto per il conseguimento di una superiore posizione lavorativa o di una maggiore qualifica. In relazione, poi, alla censura in merito all'interpretazione dell'art. 45 del c.c.n.l. - che, sotto l'ultimo profilo di "eccezione alla regola" teste evidenziato, potrebbe avvalorare la pretesa del ricorrente - si rimarca, in generale, che l'interpretazione della volontà negoziale delle parti compiuta dal giudice di merito non è soggetta al sindacato di legittimità quando sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dall'art. 1362 cod. civ. e sia stata congruamente motivata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3485/1990), come in parte qua nella sentenza del Tribunale di Firenze. Comunque a conferma dell'inammissibilità del motivo in si rileva che la ricorrente (per denunciare l'errore di esame 11 interpretazione che sarebbe stato commesso dal Tribunale di Firenze) si è limitato a indicare apoditticamente (e solo nell'intestazione” del motivo) le regole di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. che sarebbero state falsamente applicate dal Giudice di appello senza specificare il punto ed il modo in cui il giudice di merito si sarebbe discostato dai canoni in concreto violati: per cui la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del Tribunale e la !!! relativa censura è, perciò, inammissibile in sede di legittimità (cfr., in generale, ex plurimis Cass. n. 7641/1994). Sotto diverso profilo il ricorso non può consistere come è avvenuto per il motivo considerato - in mere affermazioni apodittiche non seguite da alcuna dimostrazione (Cass. n. 586/1968), e ciò per il principio dell'autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso che il ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato, non riportando neppure il testo completo dell'art. 45 del c.c.n.l. (del quale la Corte avrebbe dovuto correggere l'interpretazione datane dal Giudice di appello) ma soltanto l'ultimo comma (che si aggiunge ai precedenti commi mediante la locuzione "inoltre"), di tale norma. 12 Sono, infine, inammissibili le censure del ricorrente in via incidentale relative ai vizi di motivazione poichè, in sostanza, si risolvono in critiche sulla valutazione degli elementi di fatto acquisiti, involgendo così un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. A tal'uopo si evidenzia che il vizio di insufficienza della motivazione può sussistere soltanto nell'ipotesi di motivazione insufficiente sotto un profilo sostanziale, in quanto riveli, nel suo insieme, un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento e non già quando essa rilevi - come in parte qua per la sentenza impugnata - che il giudice ha valutato, sia pure in modo coinciso, gli elementi sottoposti al suo esame in modo diverso da quello preteso dalla parte (così, ex plurimis, Cass. n. 2714/1999); ciò in quanto il giudice di merito non è tenuto ad esaminare singolarmente in sentenza tutti gli elementi di prova acquisiti, giacchè detto obbligo deve ritenersi ugualmente assolto quando alla motivazione risulti che il convincimento del giudice, basato soltanto su alcuni di tali elementi, si sia formato avendo presenti anche gli altri non menzionati, considerati nel loro complesso, e risulti altresì logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6752/1992). V In definitiva, il ricorso incidentale proposto da ER EL deve essere rigettato;
mentre va accolto il ricorso principale proposto da 13 "Poste Italiane s.p.a." e, conseguentemente, la causa va rimessa ad altro Giudice perchè - in base alla corretta interpretazione dell'art. 44 del c.c.n.l. applicabile nella specie alla stregua dei criteri dinanzi statuiti e con specifico riferimento alle risultanze probatorie già acquisite al processo - voglia accertare e valutare se sussista, o meno, il diritto di ER EL a ottenere l'inquadramento nell'area quadri di 2° livello" e, all'esito di tale indagine, fornisca alla relativa decisione un'adeguata e corretta motivazione. Il medesimo Giudice di rinvio - che si designa nella Corte di Appello di Bologna - provvederà anche sulle spese di giudizio (comprese quelle del giudizio di cassazione).
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa, in relazione al ricorso accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso, in Roma, il giorno 28 novembre 2001. I D , A S O 0 S L 1 A L 3 . T O 3 / T B 5 R A Il Presidente Il Consigliere estensore I S 'A . D E L P N Znyliciodiu S L atensca TA E I 3 S D N -7 O I G P S -8 O IM N 1 A E 1 D S A I E елеё D E , A E G O T O R G N T T E IS E IT L S G R E I E A D R L L IL CANCELLIERE O E 14 D Depositato in Cancelleria oggi, -4 MAR. 2002 le IL CANCELLIERE