Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6992 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiamo 6992/0 1 Oggetto: Prev. soc.composta dai seguenti Magistrati: R.G.n.3124/1999 Presidentedr. Rosario De Musis Crom. 15824 dr. Mario Putatuto Donati Viscido Consigliere dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Giuseppe Cellerino Consigliere Ud.01.03.2001 dr. Saverio Toffoli Consigliere ha promunciato la seguente : SENTENZA finans sul ricorso proposto da: RL RL, rappresentato e difeso dall'avv. Ormella Aglioti im unione all'avv. Maria Paoletti, ed elettivamente domiciliato im Roma alla via Fabio Massi- mo m. 72 nello studio dell'avv. Sergio Di Lollo, come da procura speciale im calce al ricorso, ricorrente;
E
CONTRO
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Im- - INAIL - im persona del Presidente fortuni sul Davoro avv. prof. Pietro Magno, rappresentato e difeso dagli 995 avvocati Antonino Catania e Rita Raspanti in virtù di procura speciale im calce al controricorso e presso 1 gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre m. 144, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pisa in data 10 dicembre 1997 - 20 gennaio 1998, m. 8/98, m. 2392/96 R.G.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 1° marzo 2001; udito l'avv. Rita Raspanti per l'INAIL; udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Ge- merale dr. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
2. Svolgimento del processo Com sentenza emessa il 22 maggio 1996 il Pretore di Pisa, im funzione di giudice del lavoro, riconosceva che il si- gmor RL AR era affetto da artropatia professio- male imabilita te nella misura dell'11% e condannawa l'I- NAIL a costituirgli la relativa rendita, com rivalutazione ed interessi sui ratei arretrati. La sentenza si basava sulle conclusioni di una c.t.u., che disposta per rinnovare una prima c.t.u., la quale aveva escluso la natura professionale della malattia - aveva giu- 1 dicato verosimile che la dedotta patologia degenerativa del rachide lombare, sofferta dal AR, fosse causalmente ricollegabile alla di lui attività di coltivatore diretto come tale, impegnato anche melle lavorazioni com macchine agricole e più specificamente com trattore.. La sentenza era appellata dall'INAIL primcipalmente sulla ca- renza di prova riguardo all'eziologia lavorativa dell'artrosi, riconosciuta dalla seconda c.t.u. unicamente come possibile. Resisteva all'impugnazione il AR. - 20 gennaio 1998 il Tri- Com sentenza in data 10 dicembre 1997 bunale di Pisa, in riforma della sentenza impugnata, rigettava Ia domanda proposta dal AR. Osservava il Tribunale che la relazione del secondo consulente non consentiva l'accoglimento della domanda;
che detto consu- lemte, dopo aver preso atto che il AR, all'epoca cin- 3 - quantenne, aveva sempre lavorato, dall'età di quindici anni, come trattorista, aveva riscontrato im lui aloumi indizi a favore della gemesi lavorativa della sofferta spondiloartro- si, quali la localizzazione nella zona lombare, che è la più esposta alle vibrazioni trasmesse dal mezzo meccamico, ed un grado di evoluzione della degenerazione del rachide, solo marginalmente addebitabile ad uma originaria e comune scolio- si;
che detto c.t.u. aveva osservato, però, che sarebbe stato utile verificare l'efficienza lesiva delle vibrazioni, e find che l'artrosi era di per sè una malattia comune assai diffusa mella popolazione rurale%;B che, im conclusione, tale .t.u. aveva ritenuto "verosimile, ma mom provato di là da ogni ra- gionevole dubbio" il nesso causale tra la malattia lamentata ed il sovraccarico meccanico connesso al lavoro di trattori- sta. Osservava pertanto il Tribunale che si era poco oltre il giudizio di possibilità, e nom ancora in quello di probabi- lità sull'origine professionale dell'artrosi. Avverso detta sentenza, com atto motificato il 18 gennaio 1999 il AR ha proposto ricorso per cassazione, affi- " dato ad un unico motivo. L'Istituto intimato ha resistito com controricorso motifi- catto il 15 febbraio 1999. Motivi della decisions. 4 Com l'unico motivo il ricorrente deduce che il Tribunale ha fondato la propria decisione esclusivamente alla stre- gua della lettura della seconda consulenza senza pro- cedere ad una eventuale nuova consulenza, richiesta dal- I'INAIL -; che l'interpretazione del Tribunale nom è com- divisibile, im quanto basata sull'affermazione apodittica, che quanto affermato dal c.t.u. si riconduce al concetto di possibilità e nom a quello di probabilità; che diver- samente il c.tt.u. ha affermato com certezza che le altera- zioni del rachide ed il loro grado di evoluzione mom somo mapportabili alla lieve scoliosi di cui il AR è por- tatore;
che il c.tt.u. ha dedotto ancora che le lesioni F del tratto lombare da una parte, e la mancanza di manife- stazioni artrosiche im altre sedi dall'altra, portano ad escludere una tendenza soggettiva alla malattia;
B che da ciò si desume che esclusivamente l'attività espletata e la lunga esposizione ai microtraumi prodotti dall'uso dei trattori hanno determinato l'insorgenza della malattia, sicuramente di origine professionale. Aggiunge il ricorrente che il Tribunale, partendo dall'af- fermazione del c.t.u. che l'artrosi è una malattia comume tra la popolazione rurale, è giunto ad escludere la natura 1 professionale della stessa;
che, invece, se la malattia è diffusa tra gli agricoltori, ciò vuol dire che proprio l'at- tività da questi espletata comporta la patologia. -5- Osserva la Conte che il ricorso è infondato. Rientrava, innanzi tutto, nei poteri discrezionali del Tribunale disporre o meno una nuova consulenza, e del mancato rinnovo della consulenza non può pertanto do- lensi il ricorrente. Va peraltro rilevato che erano già state eseguite in primo grado due consulenze, delle quali la prima aveva escluso la natura professionale della malattia, e la seconda aveva giudicato verosimile che la dedotta pato- formall logia degenerativa del rachide lombare sofferta dal Har- letti fosse causalmente ricollegabile alla di lui atti- vità di coltivatore diretto, e come tale impegnato anche melle lavorazioni com macchine agricole, e più specifi- camente com trattore. Vero è che il secondo c.t.u. aveva riscontrato nel Bar- letti alcuni indizi a favore della genesi lavorativa del- la sofferta spondiloartrosi, quali la localizzazione nel- la zona lombare ed un grado di evoluzione del grado dege- merativo del rachide, solo marginalmente addebitabile ad una origibaria e comune scoliosi. Detto c.t.u. peraltro 1 era pervenuto ad un mero giudizio di verosimiglianza in ordine al nesso causale tra la malattia lamentata ed il sovraccarico meccanico commesso al lavoro di trattorista. Il Tribunale ha pertanto, con congrua e logica motivazio- ma, ritenuto che "siamo poco oltre il giudizio di possi- bilità, non ancora in quello di probabilità sull'origime 6- professionale dell'artrosi, mom essendo al riguardo eli- minabile um dubbio miente affatto irragionevole". Pertanto le doglianze dedotte dal ricorrente sono irri- levanti, in quanto investono la valutazione di merito, congrua e logica, compiuta dal Tribunale in ordine alla sussistenza o meno della matura professionale della ma- lattia. 1 ricorso deve essere rigettato. Nubba per le spese del giudizio di cassazione af semai dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mom essendo il ricorso manifestamente infondatto temerario. F.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso im Roma il 1° marzo 2001. Il Presidente (dr. Rosario De Musis). Rosario be Mun's Il Consigliere estensore I D (dr. Domato Figurelli) , SSA O L L 10 A O , T B . I T ESA D R 'A Phill A 3 SP ST LL 3 I 5 E O N . D P G N SI IM O 3 N A A 1-8-7 E D D S IL CANCELLIERE , E I E T A O 1 SEN ISTR Depositato in Cancelleria O T E IT E G oggi,22 MAG. 2001 EG IR G R E D L Q & IL CANCELLIERE 7