Sentenza 14 maggio 2010
Massime • 1
La parziale riforma, su appello dell'imputato, della sentenza di primo grado, con esclusione della punibilità in relazione ad un apprezzabile periodo temporale del reato permanente in imputazione, comporta la motivata rideterminazione, in forza del divieto della "reformatio in peius", della misura della pena in rapporto all'offensività della condotta. (Fattispecie in materia di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2010, n. 26083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26083 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2010 |
Testo completo
O S C U RA TA 5 / 10 In caso di diffusione del
M presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA
☐ a richiesta di parte
✓ imposto dalla legge IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA DEL 14/05/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente -N. Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
- Rel. Consigliere - 7037 Dott. FRANCESCO SERPICO REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. ARTURO CORTESE N. 17972/2008
- Consigliere - Dott. FRANCESCO IPPOLITO
- Consigliere - Dott. GIACOMO PAOLONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) R.C. |N. IL "omissis"
avverso la sentenza n. 563/2006 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/10/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
0.CEDRANGOLO che ha concluso per : Annullamento con rinvio
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
कि
0 S S E R V A R.C.Sull'appello proposto da avverso la sentebza del Tribu-
nale monocratico di Lecce del 29-6-2005 che lo aveva dichiarato colpevo- le del reato di cui all'art.570 cpv.n.2 cp.con la recidiva reiterata,con dannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00= di multa,la Corte di Appello di Lecce,con sentenza in data II-10-2007,in parziale riforma del giudizio di I^ grado,dichiarava n.d.p.in ordine
'al reato contestato,limitatamente alle condotte antecedenti al 22-01-199
per intervenuta prescrizione, assolveva l'imputato per le condotte conte- state fino alla data del 4-7-2001 perchè il fatto non sussise,essendo risultato che per tale periodo l'appellante era stato detenuto e quindi in condizioni di forza maggiore nell'inadempimento contestatogli e,per il periodo successivo al 4-7-01, confermava il giudizio di I" grado. Avverso detta sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame: I) Violazione dell'art.606 co.I^ lett.e) cpp. per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivaziine in merito alla ribadita colpevolezza dell'imputato per il periodo successi- vo al luglio 2001, nonostante a quel tempo il suo stato di detenzione persistesse, integrando la già rilevata causa di forza maggiore per il periodo prec edente;
2)Violazione dell'art.606 co.I^ lett.b) cpp. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all' artt.597 co.3" e 4^ cpp.in merito al divieto della "reformatio in peius", posto che, nonostan- te la Corte territoriale leccese avesse limitato la punibilità del fatto, ancorchè a titolo di reato permanente,dal 4-7-2001, escludendo quindi un consistente periodo anteriore in contestazione (dal 1992),non aveva proceduto alla pur doverosa diminuzione della misura del trattamento sanzionatorio, confermando quello inflitto in I^ grado.
Il motivo sub I) è infondato, oltre che non specifico,con ricorso ad as- sertiva del tutto gratuita,a fronte della motivata risposta offerta in sentenza (cfr.fol.3).
167 O S C U R A T A
Fondato, invece, il motivo sub 2), posto che effettivamente la Corte terri- toriale ha immotivatamente confermato la misura del trattamento sanziona-
torio applicato in Iˆ grado, nonostante avesse espressamente limitatato la punibilità dei fatti al periodo successivo al 4-7-01, rispetto al perio do originariamente contestato (7-10-92 con permanenza).
Al riguardo,correttamente il ricorrente ha richiamato l'osservanza del disposto di cui all'art.597 co.4ˆ cpp.,peraltro, in fattispecie analoghe a quelle in esame, ribadito da questa Corte di legittimità anche a S.U., stante lo stesso tenore letterale della norma cit.,di guisa che il giu- dice, avendo accolto sia pure in parte l'appello dell'imputato sui termi- ni temporalmente apprezzabili della perpetrazione del reato, ancorchè di natura permanente,resta vincolato dal divieto della reformatio in peius ove operi una supina conferma della misura del precedente trattamento sanzionatorio (relativo al giudizio di I^ grado), mentre ha l'obbligo di motivatamente e correttamente rivalutare, in termini di apprezzamento dei canoni di cui all'art.133 cp.,detta misura della pena,sopratutto in ossequio all'espressa accezione "in ogni caso "riferito alla diminuzione della complessiva pena, ancorchè trattasi di fattispecie a carattere di condotta permanente,la cui esclusione di punibilità per un apprezzabile periodo temporale,non può non rendere necessaria ed opportunamente moti- vata, al riguardo,la rivalutazione della misura della pena in rapporto alla perdurante offensività della condotta in termini di sua protrazione temporale penalmente rilevante.
In ossequio a tale principio di diritto, l'impugnata sentenza va annulla- ta limitatamente alla misura della pena con rinvio per la decisione sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e RIN-
VIA per la decisione sul punto ad altra sezione della Corte di Appello
di Lecce.
Così deciso in Roma,il 14-5-2010
Depositato in Cancelleria IL PRESIDENTE oggi 8 LUG 2010 IL CANCELLIERE Hawin IL CONSIGLIERE EST.