Sentenza 18 aprile 2023
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili, quali la detenzione o la condanna, non trova applicazione automatica, essendo tali eventi accettati come eventualità prevedibili in contesti criminosi del genere, sicché, in tal caso, il vincolo della continuazione può essere egualmente riconosciuto se vi è prova che il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo, costituito da fasi di detenzione o da condanne, trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo in favore del sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che nella decisione gravata non fosse stata adeguatamente valutata, onde escludere la continuazione, la circostanza che l'imputato era stato detenuto per circa sei anni ed aveva osservato un positivo percorso rieducativo, senza segnali di collaborazione con il sodalizio di riferimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2023, n. 16560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16560 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA RG che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Sentiti gli Avv.ti Sergio Rotundo e Roberto Coscia che concludevano per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello, di NC MO, riqualificava la condotta allo stesso ascritta in quella di Penale Sent. Sez. 2 Num. 16560 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/02/2023 partecipazione alla cosca Megna, facente capo alla mafia storica denominata 'ndrangheta; ritenuta la continuazione con precedente reato associativo - la cui permanente era cessata 1'8 giugno 2011 - e ritenuti più gravi i reati già giudicati, infliggeva un aumento per la continuazione per la partecipazione all'associazione mafiosa di anni due e mesi otto di reclusione, per una pena finale complessiva di anni tredici e mesi due di reclusione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 416-bis, commi 1 e 2, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del reato contestato a NC MO: la Corte di appello non avrebbe assegnato la adeguata valenza probatoria alla c.d. "copiata" (foglio con l'indicazione degli associati e delle relative cariche) ed ali' incarico di "capo giovani" attribuito a MO, circostanze indicative di un ruolo dirigenziale e non meramente partecipativo;
nell'operare la riqualificazione la Corte di appello non si sarebbe confrontata con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza di primo grado. 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., ovvero del carattere armato dell'associazione: si deduceva che la contestazione in chiave unitaria del reato associativo, unitamente al fatto che il condannato avesse agito proattivamente in maniera perfettamente osmotica con esponenti di altro locale, consentiva di reputare riconoscibile la circostanza anche se non era stato provato che la cellula di cui faceva parte NC MO fosse dotata di armi;
a ciò si aggiungeva che, il locale dei Papaniciari - del quale faceva parte MO - aveva condiviso un progetto omicidiario con il locale degli Isolitani, circostanza che implicava la condivisione delle armi nella disponibilità degli Isolitani. 2.3. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione: si deduceva che bisognava distinguere la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che giustifica il temperamento del trattamento sanzionatorio, dalla volontà di improntare la propria esistenza sull'azione criminale. La Corte avrebbe omesso di indicare le prova poste a sostegno del riconoscimento della unicità del disegno criminoso;
segnatamente non avrebbe valutato il lungo lasso temporale tra la consumazione del reato precedente la scarcerazione, ed il fatto che durante il lungo periodo di detenzione MO aveva seguito un percorso di rieducativo fruttuoso a seguito del quale otteneva dei benefici penitenziari. In sintesi, si deduceva che il nuovo reato doveva essere inteso come espressione di una nuova determinazione a delinquere. 2.4. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: la quantificazione della pena sarebbe frutto di un acritico recepimento delle conclusioni delle parti;
inoltre non sarebbe stata valutata la 2 capacità delinquere del ricorrente che, nonostante la precedente condanna, intraprendeva un nuovo percorso criminale. 3. L'Avv. Sergio Rotundo depositava memoria con la quale contrastava gli argomenti allegati dal pubblico ministero a sostegno del difetto della sussistenza del vincolo della continuazione e depositava nota con la quale allegava il dispositivo relativo alla sentenza della cassazione che aveva rigettato il ricorso proposto dal Procuratore generale in relazione alla sentenza di condanna di CC NA, la cui condotta era stata riqualificata come mera partecipazione, al pari di quella di NC MO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei termini che di seguito si esporranno. 1.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali, rilevava che dagli atti raccolti nel corso della progressione processuale non era emersa alcuna condotta posta in essere da NC MO idonea ad attribuirgli un ruolo apicale nell'ambito del contesto associativo di appartenenza di organizzatore. La Corte territoriale rilevava che tale ruolo non poteva essere desunto dalle sue relazioni con soggetto avente funzioni apicali né in ragione dell'appellativo di "capo giovani" con cui lo stesso era stato indicato nell'elenco degli associati detto "copiata" (pag. 4 della sentenza impugnata). Tali emergenze inducevano la Corte territoriale a ritenere che NC MO fosse un mero "partecipe" e non un dirigente dell'associazione: la relativa motivazione non si presta ad alcuna censura in questa sede. 1.2. Il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. è fondato. In via preliminare il collegio ribadisce che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi 3 stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743 - 01; Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016, dep.2017, Ardizzone, Rv. 269839). Con riguardo, invece, alla specifica questione devoluta - ovvero il riconoscimento dell'aggravante in capo ai partecipi di un locale "non armato" riconducibile alla 'ndrangheta - il collegio intende dare continuità all'orientamento che, (a) con riguardo al profilo "soggettivo", ritiene che l'aggravante sia configurabile a carico dei partecipi consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino;
(b) con riguardo al profilo "oggettivo" che, a fronte alla riconosciuta esistenza di un'associazione a struttura federale, formata da cellule "locali", per valutare la sussistenza dell'aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 - 02; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677). La adesione a tale orientamento origina dalla valorizzazione delle massime di esperienza tratte dalla stratificazione dei processi che hanno riguardato la mafia storica denominata 'ndrangheta e che hanno condotto a rilevare la sua configurazione unitaria, e la sua struttura federale basata su cellule denominate "locali" rinvenibili sia in Calabria, territorio d'origine dell'associazione, che in altri contesti territoriali colonizzati da partecipi all'associazione che hanno costituite cellule "delocalizzate", facenti comunque capo alla casa madre. In materia di valore probatorio delle massime di esperienza il collegio riafferma che il ricorso sistematico alle massime di esperienza nella interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche che ai fini della valutazione dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto delle indagini storico sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione;
tali dati sono infatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia stata l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238838, Sez. 1, 5/01/1999, n. 84, Cabib, rv. 212579). Ebbene, nel caso in esame, la emersione della struttura unitaria della 'ndrangheta impedisce di ritenere che il mancato accertamento della concreta disponibilità di armi da parte di una delle cellule locali osti al riconoscimento dell'aggravante, laddove tale disponibilità risulti accertata in capo ad altre cellule e, comunque in capo alla macro- associazione di cui i singoli "locali" fanno parte. 4 Nel caso in esame - come puntualmente rilevato dal ricorrente - il locale dei "Papaniciari" del quale faceva parte NC MO aveva progettato azioni omicidiarie in collaborazione con una altra cellula, quella degli "Isolitani", circostanza decisiva per confortare la sussistenza della disponibilità "diffusa" di armi da parte dei sodali della 'ndrangheta (pag. 4 della sentenza impugnata) . Su questo punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, che rivaluterà, in relazione alla posizione di NC MO, la sussistenza dell'aggravante della disponibilità delle armi in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche. 1.3. E' fondato anche il terzo motivo diretto a censurare il riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza passata in giudicato. 1.3.1. Il collegio riafferma che il riconoscimento della continuazione, necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 — 01). Con specifico riferimento alla rilevanza della carcerazione come evento interruttivo della unicità del disegno criminoso è stato, inoltre, affermato che é legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese dell'ipotetico progetto esecutivo (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018 ,M., Rv. 273984 — 01; Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994, Marino, Rv. 196965 - 0). Nel solco segnato da tale giurisprudenza il collegio ritiene che ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione deve esserci un rigoroso accertamento dell' "unica determinazione a delinquere", che sorregge, sotto il profilo soggettivo le diverse condotte materiali: al consolidamento della progressione criminosa in un unico reato consegue, infatti, un significativo beneficio sanzionatorio, dato che la sussistenza di un'unica determinazione criminosa, è stata ritenuta dal legislatore un indice di attenuazione della pericolosità. Per valutare tale unicità è fondamentale prendere in considerazione gli indicatori enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e, segnatamente, la distanza temporale tra le condotte, la omogeneità delle stesse, le caratteristiche della 5 determinazione inziale e onnicomprensiva. Nell'ambito di tale valutazione diventa decisivo valutare anche i periodo di detenzione subiti, anche tenuto conto del fatto che la pena detentiva nel nostro sistema ordinamentale è funzionale ad un progetto rieducativo diretto al reinserimento del condannato nel tessuto sociale, che dovrebbe implicare la rescissione dei legami del condannato con ogni ambiente criminale. 1.3.2. E' vero, tuttavia che in materia di criminalità organizzata è stato più volte accertato che la detenzione non riesce ad interrompe la condotta partecipativa (tra le altre: Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661). Si è affermato, infatti, che il sopravvenuto stato detentivo non determina la "necessaria ed automatica" cessazione della partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono "totalmente" la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, De Notaris, Rv. 269121 - 01). Segnali di segno contrario provengono invece dalla giurisprudenza relativa alle misure di prevenzione che si è assestata nell'escludere la sussistenza di una presunzione di pericolosità del partecipe alla associazione mafiosa al termine del periodo di detenzione (tra le altre: Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526; Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01). Prese in considerazioni tali direttrici, il collegio ritiene che l'approdo ermeneutico secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna, non si può "automaticamente" applicare alle condotte di partecipazione ad associazione mafiosa. In tali contesti delinquenziali, infatti, detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione può essere riconosciuto se risulta provato che il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364 - 01). Si tratta di una interpretazione che esclude ogni automatismo in ordine alla sussistenza dell'identità del disegno criminoso quando intervenga un significativo periodo di detenzione tra la prima e la seconda condanna per la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa. 1.3.3. Nel caso in esame la motivazione offerta dalla Corte territoriale (pag. 5 della sentenza impugnata) si configura come carente in quanto richiama gli indicatori astratti che devono essere valutati per verificare la sussistenza della unica determinazione 6 criminosa senza confrontarsi, in concreto, con le specificità della posizione di NC MO. Segnatamente, non è stato considerato che l'imputato ha patito una carcerazione di sei anni, caratterizzata dalla concessione di benefici penitenziari, univocamente indicativi del successo del percorso rieducativo e che, durante la detenzione, non sono emersi segnali di collaborazione di MO con la associazione di riferimento (pag. 19 del ricorso del pubblico ministero). Anche su tale punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che valuterà in concreto, tenendo in considerazione la specifica condizione di NC MO, la sussistenza della unicità del disegno criminoso. Il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, risulta assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4 cod. pen. nonché al riconoscimento della continuazione con i reati giudicati dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro del 12 marzo 2014, irrevocabile il 20 febbraio 2015, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2023.