Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora la pronuncia del giudice di merito abbia fatto applicazione di usi locali a lui noti, usi, peraltro, non direttamente a conoscenza del giudice di legittimità, è necessario, ove il ricorrente lamenti l'"error iuris" nell'applicazione dell'uso stesso, che agli atti del processo risulti già allegata la relativa prova documentale, non essendone consentita per la prima volta la produzione in sede di legittimità (art. 372 cod. proc. civ.), e non essendo consentita la cassazione della sentenza per fini "esplorativi", per verificare, cioè, in sede di giudizio di rinvio, se l'asserita violazione sussista o meno (principio affermato dalla S.C. in tema di mediazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AN NT, quale amministratore della Biancaffè s.r.l., elett. dom. in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso l'avv. Vincenzo Rinaldi in una al suo difensore avv. Gianfranco Mobilio che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
LA EL, rappresentato e difeso, come da procura a margine del controricorso, dall'avv. Giuseppe Rotolo e con lo stesso elett. dom. in Roma, via Anicio Gallo n. 102 presso lo studio dell'avv. Antonio Alfonsi.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1891 in data 6.10.-14.12.1998 del Tribunale di Salerno (r.g. n. 2188/93). Udita nella pubblica udienza del 23 novembre 2001 la relazione del consigliere Dott. Francesco Sabatini.
È comparso per il ricorrente l'avv. Gianfranco Mobilio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale Dott. Federico Sorrentino, che ha chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19 gennaio 1989 EL LA convenne la società Biancaffè dinanzi al Pretore di Salerno e ne chiese la condanna al pagamento della provvigione di lire 1.500.000 per la mediazione da lui prestata nella locazione di un immobile di proprietà di detta società.
Resistendo la convenuta - la quale offri la somma di lire 1.000.000 precisando che tale offerta non importava tuttavia riconoscimento dell'avversa pretesa -, il Pretore, all'esito della espletata prova testimoniale, respinse la domanda. In riforma di tale decisione, appellata in via principale dal LA ed in via incidentale dalla società, con la pronuncia, ora gravata, il Tribunale ha condannato quest'ultima al pagamento di lire 1.450.000, oltre interessi e spese del doppio grado. Premesso che la mediazione non richiede necessariamente l'espresso conferimento del relativo incarico essendo sufficiente, per l'insorgere del diritto alla provvigione, anche soltanto la consapevole utilizzazione del mediatore per la conclusione dell'affare, il Tribunale ha ritenuto provato che il LA accompagnò il DE CC, interessato a prendere in locazione l'immobile, presso la sede della società proprietaria presentandolo all amministratore, e che in tale incontro si parlò anche del canone di locazione e della mediazione dovuta;
ha determinato la provvigione nell'importo di cui sopra, pari ad una mensilità della locazione, che ha ritenuto conforme agli usi negoziali.
Per la cassazione di tale decisione la società ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il LA resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. affermando che "la decisione del Tribunale riconosce il compenso al LA per l'opera di mediazione prestata sulla base non del preventivo accordo che - giusta atto introduttivo - era intervenuto tra le parti, ma in relazione all'attività prestata dal LA, a prescindere dall'accordo", travalicando, pertanto, i limiti del petitum e della causa petendi dell'originaria domanda.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, giudice di appello, non ha certamente travalicato il petitum avendo riconosciuto all'attore appellante una somma minore di quella da lui richiesta.
Neppure può ritenersi alterata la causa petendi, indicata dallo stesso attore nella mediazione prestata nella conclusione della locazione commerciale intervenuta tra l'odierna ricorrente ed il terzo conduttore e come tale riconosciuta dal giudice. Senza qui prendere in esame i profili di carattere sostanziale - che agli effetti in esame non rilevano - della distinzione, cui la ricorrente si richiama, tra mediazione contrattuale e non contrattuale, non può infatti non rilevarsi che non importa alterazione della causa petendi che, in luogo dell'una, posta a fondamento della originaria domanda, il Tribunale abbia invece ritenuto provata l'altra, essendo esso pervenuto a tale conclusione sulla base di una diversa valutazione giuridica del materiale probatorio o, nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente, ritenendo solo in parte provate le modalità del rapporto dedotte dall'attore. Nell'uno e nell'altro caso l'oggetto sostanziale della domanda è peraltro rimasto immutato, con la conseguenza che deve escludersi la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., rientrando, per costante giurisprudenza, tra i poteri del giudice procedere ad una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte (tra le altre, Cass. n. 7198/99); ne' il mutamento può conseguire a dette modalità, giacché esse non hanno alterato i termini della controversia ne' hanno introdotto un nuovo tema di indagine, limiti, questi, più volte segnalati da questa C.S. (tra le altre sentt. nn. 3065 e 4241 del 1999) tanto riguardo al divieto posto alla parte dall'art. 345 c.p.c. (e che qui non in viene in considerazione), quanto ai poteri d'ufficio del giudice.
2. Con il secondo motivo la ricorrente, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., allega la violazione degli artt. 1754, 1755 e 2697 c.c. nonché vizio di motivazione su punto decisivo, sostenendo che allorquando - come nella specie - l'attività di mediazione non sia prestata in esecuzione di un contratto, occorre "non solo la mera attività di interposizione tra le parti ovvero l'accettazione da parte dei contraenti dell'attività, quanto piuttosto che le parti, pur avendo concluso l'affare grazie all'attività del mediatore, siano state messe in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dal predetto": prova, questa - precisa la ricorrente - che è mancata;
aggiunge che il teste AL doveva essere ritenuto inattendibile, che v'era contraddittorietà tra le deposizione dello stesso e quella del DE CC, e che l'offerta iniziale di lire 1.000.000 non importava riconoscimento dell'avversa pretesa. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempreché tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (Cass. nn. 392 e 7554 del 1997): criteri astratti ai quali anche la sentenza impugnata ha inteso riferirsi.
È invece questione di fatto l'accertamento dell'effettivo compimento di tali attività, e la relativa decisione è, come tale, rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Nella specie - nella quale non è in discussione la stipulazione del contratto di locazione tra la società, ora ricorrente, ed il terzo DE CC - si trattava di accertare se il LA avesse prestato riguardo ad esso opera di mediazione e se vi fosse nesso causale tra tale attività e la conclusione dell'affare: accertamento motivatamente compiuto dal Tribunale alla stregua della prova testimoniale nonché dell'iniziale offerta di lire 1.000.000 - cui ha inteso attribuire un valore indiziario e confermativo degli esiti di detta prova -, accertamento, pertanto, incensurabile in questa sede, e del quale la ricorrente, attraverso la deduzione di vizi motivazionali, mira nella sostanza ad un inammissibile riesame.
3. La sentenza impugnata ha determinato in lire 1.450.000 l'ammontare della provvigione dovuta, pari ad un canone mensile della locazione ed in conformità agli usi negoziali del settore, ed ha osservato essere irrilevante la somma versata allo stesso LA dal conduttore DE CC "giacché il pagamento (ovvero la liberalità corrisposta) da parte del locatario non esonerava la locatrice dall'obbligo di corrispondere quanto da lei per legge dovuto in difetto di patto contrario".
Tale punto della decisione è investito dal terzo motivo del ricorso con il quale la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli usi in merito al compenso per la mediazione, stabiliti nella raccolta della Provincia di Salerno approvata dalla Giunta Camerale con delibera n. 522 del 1.12.1980:
pur non contestando l'astrattà legittimità dell'applicazione di tali usi da parte del Tribunale, afferma però che, in base ad essi, il pagamento effettuato dal DE CC aveva estinto per intero il credito del LA o, al più, che a questi avrebbe potuto essere riconosciuta la sola metà dell'importo corrispondente ad una mensilità di canone.
L'eccezione di inammissibilità al riguardo sollevata dal controricorrente, è infondata: essendo stata, infatti, respinta la domanda dal primo giudice, deve escludersi, come invece si sostiene, che abbia carattere di novità la censura che investe la misura della provvigione, essendo stata essa per la prima volta applicata dal giudice di appello, la cui statuizione, pertanto, ben poteva costituire oggetto di ricorso.
Tanto precisato, la Corte osserva che, a norma dell'art. 1755 cpv. c.c., il la misura della provvigione, e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, sono determinate dal giudice secondo equità in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi.
Al riguardo, l'art. 6 cpv. legge 3 febbraio 1989 n. 39 - recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 253 del 1958 concernente la disciplina della professione di mediatore - dispone a sua volta che, in mancanza di patto, la misura e la proporzione predette sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'art. 7 e tenendo conto degli usi locali.
Tale norma ha inteso non già sostituire il citato art. 1755 cpv. ma solo integrarlo nella parte relativa alla determinazione,
secondo le suindicate modalità, delle tariffe professionali, con la conseguenza che la gerarchia delle fonti, indicate nella norma codicistica, resta con detta integrazione sostanzialmente ferma. Legittimamente, pertanto in difetto di patto o di tariffe professionali - punto su cui, in mancanza di ricorso, si è formato il giudicato - il Tribunale ha fatto riferimento agli usi: i quali, per quanto altresì indicati dal citato art. 6 ai menzionati effetti delle delibere demandate alle giunte camerali, restano pur sempre, in difetto di queste e, prima ancora, della diversa volontà delle parti, la terza fonte, tuttora in vigore, e sulla cui applicabilità, del resto, la stessa ricorrente, come si è già accennato, concorda. Gli usi, richiamati dal citato art. 1755 cpv., hanno carattere normativo - come si desume dagli artt. 1 e 8 delle preleggi - e la violazione di essi è pertanto denunciabile a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: come, pertanto ritualmente, ha fatto la ricorrente.
Nel contrasto - nei termini già indicati - tra la sentenza impugnata ed il ricorso in ordine al contenuto di detti usi, la Corte sarebbe tenuta a verificarli direttamente: il che non è stata tuttavia posta in grado di fare, non risultando allegata agli atti di parte la relativa raccolta.
Trattandosi di usi locali, non può invocarsi il principio jura novit curia, come invece si è fatto e peraltro con riferimento all'art. 1283 c.c. (Cass. n. 9227 del 1995), giacché essi possono essere applicati se noti (come, pertanto legittimamente, ha fatto il giudice del luogo), mentre, in caso contrario, è onere della parte darne la prova (Cass. nn. 2962/68 e 5549/79 nonché, ma con riferimento ai regolamenti comunali e provinciali Cass. n. 1865 del 2000). Pertanto, allorquando il giudice della legittimità non sia a diretta conoscenza dell'uso locale, a dimostrazione dell'error juris, che si affermi commesso dal giudice del merito nell'applicazione di un uso locale normativo che gli sia invece noto, deve trovarsi già allegata agli atti del processo la relativa prova documentale non essendone consentita per la prima volta la produzione in sede di legittimità (art. 372 c.p.c.), e non essendo evidentemente consentito cassare la sentenza a fini per così dire esplorativi: per verificare, cioè, in sede di rinvio, se l'asserita violazione sussista o meno.
4 - Il ricorso è pertanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 135.000 uguale a euro 69,72, oltre lire 900.000 (novecentomila) di onorari in favore del controricorrente uguale a euro 464,81. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 23 novembre 2001. Depositato in Cancelleria 26 febbraio 2002