Sentenza 10 marzo 2006
Massime • 1
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è invocabile la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. da parte del titolare di un diritto di servitù di passaggio che abbia abbattuto il cancello posto dal proprietario della strada per impedirne l'altrui ingresso, in quanto l'esercizio di un diritto cosiddetto "contestabile" non può che avvenire ricorrendo all'intervento dirimente del giudice, non potendosi legittimare l'autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto suo esercizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2006, n. 19040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19040 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 10/03/2006
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 385
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 46521/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OG PI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 1/7/2005 della Corte d'Appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO A., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato;
udito il difensore avv. Gritti L., che ha aderito alla richiesta del P.G.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza 1/7/2005, confermava quella in data 15/4/2002 del Tribunale di Cremona, che aveva dichiarato OG PI colpevole del delitto di cui all'art.392 c.p. e, in concorso delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento danni in favore della parte civile. L'addebito mosso all'imputato è di avere, al fine di esercitare una pretesa servitù di passaggio su una strada di proprietà di Priori Ermenegildo, abbattuto con violenza, in data 28/5/1998, il cancello installato dal proprietario all'imbocco della strada. Riteneva la Corte che, pur essendo incontroverso il diritto di passaggio in capo all'imputato, costui non aveva la disponibilità della chiave per aprire il cancello e, piuttosto che sollecitare l'opportuno intervento dell'Autorità giudiziaria, aveva scelto di assicurarsi il transito con violenza.
Ricorre per cassazione, tramite il difensore, l'imputato e deduce:
1) mancanza di motivazione sull'asserita possibilità di fare ricorso al giudice per assicurarsi concretamente il passaggio, non avendo il giudice a quo tenuto conto dei tentativi da lui posti in essere, anche attraverso il sollecitato intervento dei CC, per accedere alla sua proprietà, nonché della impellente esigenza di provvedere all'alimentazione del suo allevamento di suini, sicché l'astratta possibilità di ricorrere al giudice avrebbe vanificato in concreto tale esigenza, con l'effetto che la condotta da lui tenuta doveva ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p.; 2) mancanza di motivazione sul quantum del risarcimento, determinato sulla base della deposizione della parte offesa e di fatture chiaramente "gonfiate".
La gravata sentenza, nella parte relativa alla statuizione penale e a prescindere dal corrispondente motivo di ricorso, va annullata senza rinvio, perché il reato ascritto all'imputato è estinto per prescrizione.
Ed invero, avuto riguardo alla misura della pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 392 c.p. e all'epoca (28/5/1998) cui risale la consumazione dell'illecito, il termine di prescrizione, pur considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei (art. 157 c.p., comma 1, n. 4, e art. 160 c.p., comma 3), è - ad oggi - interamente decorso (prescrizione maturata il 28/11/2005). Nè risultano esservi state sospensioni del corso della prescrizione per rinvii dei dibattimenti di primo e di secondo grado su istanza dell'imputato o del suo difensore. È il caso di precisare che non ricorrono i presupposti di operatività della norma di cui al capoverso dell'art. 129 c.p.p. per l'annullamento nel merito della pronuncia di condanna, considerato che l'invocata scriminante dell'esercizio di un diritto (servitù di passaggio) non può prescindere dalla corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al medesimo diritto in gioco, onde evitare il concretarsi di un'ipotesi di abuso ricadente al di fuori dello schema dell'art. 51 c.p.; più specificamente, l'esercizio di un diritto c.d. "contestabile" non può che avvenire ricorrendo all'intervento dirimente del giudice, non potendosi legittimare l'autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto esercizio del diritto.
L'azione violenta posta in essere dall'imputato ha indubbiamente procurato danni alla parte civile sia di natura patrimoniale che morale. La gravata sentenza ha quantificato i primi sulla base delle attendibili dichiarazioni del danneggiato e delle fatture prodotte, che non possono presuntivamente ritenersi "gonfiate", ed i secondi sulla base di una equilibrata valutatone equitativa, che si sottrae a qualunque censura di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., vanno mantenute ferme le statuizioni civili. Nulla va disposto in ordine alle spese in favore della parte civile, non essendo questa comparsa all'odierna udienza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2006