Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12016 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2016 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.r Presidente R.G.N. 3354/01 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Grazia CATALDI Cron. 25898 Consigliere Consigliere Dott. Maura LA TERZA Rep. IN THE... Rel. Consigliere Ud.20/03/03 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: . INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI ARZACHENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2003 elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CARCANO 27, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBELLA, 1718 -1- rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CORDA, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 102/00 del Tribunale di SASSARI, depositata il 02/02/00 R.G.N. 1406/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CORDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - - concluso per Generale Dott. Marco PIVETTI che ha 1'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Sassari, confermando, seguito di appello dell'Inps, la decisione assunta in primo grado dal locale Pretore, rigettava l'opposizione proposta dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Arzachena contro il decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'Istituto previdenziale e avente ad oggetto il pagamento dei contributi per le gestioni tubercolosi, Enaoli e disoccupazione involontaria. Per quanto ancora rileva, il collegio d'appello - premesso che l'ente opponente fruiva dell'esenzione prevista dall'art. 38 del r.d.l. n. 1927/1935, in base alla sua qualità di ente pubblico che aveva assicurato ai propri dipendenti un trattamento di previdenza mediante l'iscrizione alla CPDEL osservava che l'Inps solo con latto di appello aveva precisato che il decreto ingiuntivo opposto riguardava i contributi relativi al personale assunto occasionalmente, contemporaneamente richiamando le disposizioni che avevano introdotto l'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione anche per i pubblici dipendenti per cui non sia garantita la stabilità del'impiego (art. 40, n. 2, r.d.l. n. 1827/1935, art. 32 1. n. 264/1949 e art. 1, comma 2, d.l. n. 108/1991, convertito nella legge n. 169/1991). Precisato che in ogni caso tale rilievo non era pertinente riguardo alle contribuzioni per tubercolosi ed Enaoli, osservava che la pretesa non poteva ritenersi fondata neanche con riferimento all'assicurazione contro la disoccupazione. Infatti, se era vero che l'art. 40 n. 2 del r.d.l. n. 1827/1935 comportava la contribuzione anche per i dipendenti cui non era garantita la stabilità dell'impiego, doveva anche considerarsi che, in base ai nn. 8 e 9 del medesimo articolo, sono esclusi dalla contribuzione per la disoccupazione i lavoratori “occasionali", quali erano stati definiti dallo stesso Inps quelli dal medesimo istituto presi in considerazione. Questo esonero, peraltro, era rimasto in vigore fino alla 1. n. 161/1991, e quindi anche astrattamente riguardava la quasi totalità della domanda. Per il breve periodo finale, peraltro, mancava la prova dell'effettiva assunzione dei dipendenti in questione con un rapporto di lavoro occasionale. Né la stessa circostanza poteva ritenersi pacifica, dato che la relativa 3 prospettazione era stata introdotta solo in appello, mentre non era stata considerata in primo grado né dalla parte opponente né dal Pretore. Contro questa sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'ente intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'Inps denuncia violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c.; degli artt. 112, 115, primo comma, e 437, secondo comma, c.p.c., dell'art. 1, comma 2, del d.l. 29 marzo 1991 n. 108, convertito con 1. 1 giugno 1991 n. 169. Si osserva che già nel verbale ispettivo prodotto in primo grado era stata premessa la natura di personale occasionale e di dipendenti fuori ruolo dei lavoratori per cui era denunciata l'omessa contribuzione di disoccupazione involontaria: doveva escludersi quindi che fosse mancata l'allegazione fin dall'inizio del processo della precarietà dei rapporti o, per meglio dire, della loro instabilità, né la controparte l'aveva contestata. Doveva escludersi quindi che la questione fosse stata proposta per la prima volta in appello, in violazione dei divieti posti dall'art. 437 c.p.c. Quindi il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione quanto asserito dal verbale ispettivo e applicare l'art. 1 del d.l. n. 108/1991, ai fini della contribuzione per la disoccupazione dal 1990 fino al 30.6.1992. Con il secondo motivo denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Rileva la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, con la quale prima è stato escluso l'obbligo contributivo in base alla qualificazione come occasionali dei lavoratori presi in considerazione, e in un secondo momento è stata ritenuta indimostrata dall'Inps proprio tale circostanza, decisiva perché, ai sensi della legge n. 169/1991, ai lavoratori occasionali fu estesa la copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria. 4 I due motivi, per la loro connessione, vengono esaminati congiuntamente. L'Inps, in effetti, censura la sentenza limitatamente al rigetto della parte della domanda avente ad oggetto i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione relativi agli anni 1990 e seguenti. E' opportuno preliminarmente rilevare che l'esenzione dall'assicurazione obbligatoria dalla disoccupazione dei dipendenti pubblici, e in particolare dei dipendenti dello Stato e degli enti locali, prevista dall'art. 38, n. 2 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 alla condizione che agli stessi "sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza", sicuramente presuppone da tempo che ai medesimi dipendenti sia garantita la stabilità dell'impiego, poiché l'art. 32 della legge 29 aprile 1949 n. 264 precisa che l'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione è estesa “agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità dell'impiego, senza limite di retribuzione" (e, d'altra parte, già l'art. 40, n. 2, del r.d.l. n. 1827/1935 poneva l'esenzione dall'assicurazione contro la disoccupazione in connessione con la stabilità dell'impiego). La stabilità dell'impiego, ai fini in esame, costituisce una nozione di particolare rigore, che non è soddisfatta neanche dal regime limitativo dei licenziamenti di cui alle leggi n. 604/1996 e n. 300/1970, e che, di norma è ravvisabile solo per il personale di ruolo degli enti pubblici (cfr. Cass., Sez. un., 27 gennaio 1995 n. 999 e Cass. 16 febbraio 2000 n. 1744). A decorrere dal 1990 è venuta meno l'operatività della generale causa di esclusione dall'assicurazione in questione di "coloro che solo occasionalmente prestano l'opera alle dipendenze altrui", prevista dall'art. 40, n. 8, del r.d.l. n. 1827/1935, cit., e ciò in forza dell'art. 1, comma 2, del d.l. 29 marzo 1991 n. 108, convertito in 1. 1 giugno 1991 n. 169, che recita "a decorrere dall'anno 1990 è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti ottavo e nono dell'art. 40 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 (...)". 5 Il Tribunale, sia pur valorizzando le allegazioni dell'istituto, ha ritenuto sussistente la occasionalità dei rapporti di lavoro a cui si riferivano i contributi richiesti dall'istituto, al fine di ritenere l'inapplicabilità, in relazione ai medesimi rapporti, dell'assicurazione contro la disoccupazione prima del 1990, ai sensi dell'art. 40, n. 8, del r.d.l. n. 1827/1935, mentre per il periodo successivo, in presenza per quanto - consta dalla motivazione di un'analoga situazione probatoria, ha escluso, l'occasionalità dei rapporti e, in via di ritenuta consequenzialità, che fosse applicabile l'assicurazione in questione. Presupposto di tutto il quadro motivazionale appare il mancato accertamento della stabilità dei rapporti di lavoro in questione (nello stesso controricorso, peraltro, si ricorda come il giudice di primo grado avesse dato atto della posizione non di ruolo del personale in considerazione), poiché in presenza di rapporti di lavoro stabili alcun dubbio vi sarebbe stato circa la infondatezza delle pretese dell'Inps. D'altra parte, in presenza invece di una non comprovata stabilità dei rapporti, si sarebbe dovuto ritenere STA fondata la domanda relativamente ai contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione per il periodo dal 1 gennaio 1990 in poi. Infatti, a ben vedere, l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 108/1991, non ha introdotto una nuova ipotesi di assoggettabilità del rapporto all'assicurazione contro la disoccupazione con relativo onere dell'istituto assicuratore di provarne le specifiche circostanze costitutive -ma, al contrario, ha eliminato una preesistente causa di esclusione dell'assicurazione, sicché non subisce più limitazioni il principio dell'applicabilità della assicurazione contro la disoccupazione, in difetto della causa di esclusione della stabilità dell'impiego, che è il datore di lavoro a dovere provare, stante la sua qualificabilità come fatto impeditivo. E' evidente quindi l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che comporta l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, con assorbimento delle altre doglianze, la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice per nuovo esame. 6 1
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Cagliari, che provvederà anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 20 marzo 2003. Il Presidente Il Consigliere est. Saleo Tifler.тий IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria S M 08 AGO. 2003 E R P U 1. CANCELLIER i 7