Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2002, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COF 15 Reg. gen. N° 18652/1999 Udienza del 29 novembre 2001 Richiesta copia studio Soledal Sig. Sol Oggetto: revindica. 02730/02 per diritti L.
1.55 il 25 FEB 2002 IL CANCELLLLL NOME DEL POP LOI ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Prou 6453 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Rep. 728 Dott. VINCENZO CALFAPIETRA Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. पती Dott. GIANDONATO NAPOLETANO Consigliere Dott. ROSARIO DE JULIO Consigliere CANCELLERIA Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SO AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Fogliano n. 35, presso la dott. Alessandra Errighi (studio Lucarini), difeso dall'avv. Giacomo Saccomanno in forza di mandato in atti;
- ricorrente
contro
PARROCCHIA S. MARIA del SOCCORSO in VIBO VALENTIA, in persona del Parroco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via B. Bompiani n. 15/A, presso l'avv. Gian Carlo Adilardi, che lo difende in forza di mandato in atti;
controricorrente – 18652/1999 SO Parrocchia S. Maria del Soccorso. Udienza del 29 novembre 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 1614/09 2 avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro data 19 gennaio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Gian Carlo Adilardi. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'11 luglio 1983 il Beneficio Parrocchiale di S. Maria del Soccorso di Vibo EN conveniva dinanzi al Tribunale di detta città Nazzareno SO, lamentando che costui deteneva senza titolo una striscia di terreno di proprietà del suddetto Beneficio e chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto di proprietà ed il convenuto condannato al rilascio del terreno. Il SO, costituitosi, resisteva alla domanda e chiedeva riconvenzionalmente che fosse dichiarato la sua esclusiva proprietà del terreno per intervenuta usucapione. Con sentenza del 16 novembre 1994 il tribunale accoglieva la domanda principale e, rigettando quella riconvenzionale, ordinava al SO il rilascio del terreno. A seguito di impugnazione del SO la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 19 gennaio 1999, confermava la decisione. La corte, per quanto qui ancora interessa, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio della parrocchia di S. Maria del Soccorso (succeduta al Beneficio Parrocchiale omonimo), sollevata dal SO in comparsa conclusionale, per non avere la stessa indicato né in procura né nell'atto di costituzione il soggetto rappresentativo della parte 18652/1999 SO Parrocchia S. Maria del Soccorso. Udienza del 29 novembre 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 3 appellata e le sue generalità, in modo da potere individuare il soggetto che aveva sottoscritto la procura e verificare se lo stesso avesse i requisiti di rappresentanza dell'istituto. Infatti nella comparsa di costituzione era espressamente indicato che la Parrocchia si costituiva in persona del Parroco legale rappresentante pro tempore, ed in calce alla procura a margine risultava apposta una firma sufficientemente leggibile ed il timbro con l'intestazione completa della Parrocchia. Nel merito la corte di appello, contestando le contrarie affermazioni del SO, rilevava che la Parrocchia aveva prodotto documentazione dalla quale г л emergeva inequivocabilmente il diritto di proprietà rivendicato, avendo а dimostrato di avere permutato il terreno in contestazione da NI ER, con atto del 10 luglio 1980, e che tale titolo si ricollegava ad un acquisto a titolo originario dello stesso ER, costituito dal decreto del Pretore di Vibo EN del 3 luglio 1974, che aveva riconosciuto, a seguito dell'esperimento della procedura di cui alla legge 14 novembre 1962, l'acquisto per usucapione della piccola proprietà rurale a favore del medesimo. Secondo la corte, poi, il tribunale aveva correttamente e con ampia motivazione ritenuto irrilevanti le deposizioni di alcuni testi (GI, IT, EL e CU), inattendibile la deposizione di altro teste (Pignataro), coerente ma non idonea a suffragare la tesi dell'appellante quella del teste SO, attendibile la deposizione del teste Vita, autore della lottizzazione riguardante anche la zona controversa, ed estremamente importanti quelle di tre testi indicati dallo stesso SO (TU, RD e CU), in base alle quali il primo giudice aveva motivatamente ritenuto inattendibile l'asserito possesso ventennale eccepito 18652/1999 SO / Parrocchia S. Maria del Soccorso. Udienza del 29 novembre 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. dal convenuto. Infine la corte rilevava che correttamente il primo giudice aveva ritenuto che il SO avesse esercitato il possesso sul terreno in questione solo a far data dal 1969, epoca in cui lo stesso aveva preso in locazione un locale della parrocchia di 100 mq. con antistante terreno adiacente la zona in contestazione, per la vendita di materiale per l'edilizia, in base alla presunzione, valida in assenza di prova contraria, che solo da tale momento il SO aveva avuto la possibilità di occupare con i propri materiali la striscia di terreno controversa. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il SO illustrando tre motivi di л и ricorso, cui resiste la Parrocchia di S. Maria del Soccorso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 3°, c.p.c. e l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza il ricorrente ripropone l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio della Parrocchia, per mancata indicazione, sia nella procura che nell'atto di costituzione, del soggetto rappresentativo della parte appellata e delle generalità del medesimo. Il motivo non è fondato. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha costantemente rilevato che nella citazione in giudizio di una persona giuridica, tanto l'inesatta ed incompleta indicazione della denominazione dell'ente, quanto l'errata od omessa indicazione del legale rappresentante di essa, incide sulla validità dell'atto solamente ove si traduca in assoluta incertezza nell'individuazione dell'ente convenuto. Più specificamente, con riguardo alla fattispecie in esame, è stato anche rilevato che non è nulla la procura ove in questa sia omessa l'indicazione della qualità del legale rappresentante, ove conferente sia una persona giuridica, di colui che ha 18652/1999 SO Parrocchia S. Maria del Soccorso. Udienza del 29 novembre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 5 conferito il mandato, se questa sia desumibile dalla intestazione o dal contesto dell'atto introduttivo (vedi Cass. Sez. I, 12 dicembre 1995, n. 12733). Nella fattispecie, come rilevato nella sentenza impugnata, nella comparsa di costituzione della Parrocchia S. Maria del Soccorso era specificato che questa si costituiva in persona del Parroco legale rappresentante pro- tempore, ed in calce alla procura risultava apposta una firma abbastanza leggibile ed il timbro recante l'intestazione completa della Parrocchia. Nessun dubbio poteva pertanto sorgere sulla identità della persona fisica che aveva la legale rappresentanza dell'ente parrocchiale (vale a dire il parroco in carica in quel momento), ed anche ammettendo che il nome dello stesso non risultasse sufficientemente chiaro (ma la conoscenza del nome del Parroco in carica non era affatto rilevante, essendovi l'autenticazione della firma da parte del difensore della Parrocchia), il SO avrebbe potuto facilmente verificarne l'identità con una semplice richiesta alla Diocesi. Con il secondo motivo il SO denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, sostenendo che la prova fornita dalla Parrocchia del diritto di proprietà sulla striscia di terreno controversa era stata erroneamente ritenuta sufficiente dalla corte di appello, che non aveva considerato che l'attore che agisce in rivendica deve dimostrare il proprio diritto di proprietà ed il possesso o la detenzione del bene da parte del convenuto. Nella specie, invece, la Parrocchia aveva invocato il decreto emesso dal Pretore di Vibo EN ai sensi della legge 14 novembre 1962 n. 1610, e quindi un atto emesso in altro giudizio, cui il SO non aveva partecipato. Il valore di tale decreto poteva essere messo in discussione dai terzi estranei al giudizio nel quale era stato 18652/1999 SO Parrocchia S. Maria del Soccorso. Udienza del 29 novembre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. emesso, ed infatti esso ricorrente aveva dato la prova del possesso della striscia di terreno in questione sin dal 1958 - 59. Infine il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1142 e 2967 c.c., 112, 113 115 166 c.p.c., e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per avere la corte valutato l'attendibilità e rilevanza dei testimoni da lui addotti per dimostrare il proprio possesso ultraventennale facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, senza tenere conto delle specifiche censure da lui rivolte sul punto alla sentenza di primo grado. I due motivi, strettamente connessi, devono essere esaminati п и г congiuntamente ed entrambi disattesi, in quanto infondati. E' vero, infatti, che l'acquisto della proprietà del terreno da parte della Parrocchia si ricollegava ad un atto di permuta intercorso con tale NI ER, che ne era divenuto a sua volta proprietario per usucapione, accertata con decreto del Pretore di Vibo EN del 1974, emesso ai sensi della legge n. 1610 del 1962, al termine del relativo procedimento speciale, al quale il SO era rimasto estraneo. Tuttavia è anche vero che detto procedimento prevede delle forme di pubblicità molto ampia della istanza rivolta dal soggetto interessato al riconoscimento del diritto di proprietà (affissione per 90 giorni all'albo del comune ove è sito il fondo ed all'albo della preture competente;
pubblicazione per estratto nel foglio annunzi legali della provincia), per dare la possibilità a tutti gli eventuali controinteressati di proporre opposizione e di contrastare l'istanza. Trattasi di una sorta di notificazione per pubblici proclami, che determina una presunzione di conoscenza dell'inizio del procedimento, da parte di tutti i soggetti 18652/1999 SO Parrocchia S. Maria del Soccorso. Udienza del 29 novembre 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. 2 0 0 interessati, che si conclude poi con il riconoscimento del diritto di proprietà favore del soggetto istante, per cui il terzo che volesse in un momento successivo! contestare quella forma di acquisto della proprietà dovrebbe quanto meno invocare (dandone prova rigorosa) una causa di forza maggiore, che gli avrebbe . impedito di venire a conoscenza della instaurazione del procedimento E questione. Per quanto riguarda poi la prova da parte del SO di avere esercitato il possesso sulla striscia di terreno in contestazione dal 1959 in poi, la corte di appello ha spiegato, per ciascuno dei testimoni escussi, quali avevano riferito circostanze irrilevanti, quali fossero inattendibili e quali, invece, sebbene 109T 129,11 attendibili, avevano riferito circostanze sostanzialmente contrarie alla tesi 456T 20,66 dell'attuale ricorrente, il quale, per contrastare tutto ciò, avrebbe dovuto quanto TOT. 149,77 meno trascrivere nel ricorso le deposizioni che egli riteneva utili per sostenere i propri assunti e contestare con valide argomentazioni la ritenuta irrilevanza di alcune deposizioni e inattendibilità di qualche testimone. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della 25 controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in E. 46, oltre a €. 1500,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2001. Идо est.Unge Mig Pres. V. 18652/1999 SO Parrocchia S. Maria del Soccorso. Udienza del 29 novembre 2001. Presidente Calfapietra;
relatore Riggio. IL CANCELLERE C1 Franco Catania