Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2002, n. 4880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4880 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
C.C.72₤12 €0,77 1.1500 6 N 8 9 O CANCELLER I 1 . / Z N 4 A A / 6 R B N 2 T . S I REPUBBLICA ITA L A R ΙΑ 0-4 8 8 0 /0 2 . L G T P . A E U D . R B B L I E A A R D T D T A I I S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Y E N R T Oggetto E S E . N I T E N S SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO - Presidente - R.G.N. 22886/00 Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 1942 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Stefano BENINI Ud.30/01/02 Consigliere - C.C. Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sole S EN T ENZA per diritti € 0/7 sul ricorso proposto da: 11-12-04-02 IL CANCELLIERE MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA Richiesta copia studio dal Sig. PSOA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope per diritti €0.77 11 12.04.02 legis;
IL CANCELLIERE ricorrente
contro
PROIETTI LL;
intimato avverso la sentenza n. 237/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 432 10/11/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo • PROIETTI LL, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal sismici pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione п.сг. L'Ufficio, detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito spettasse la imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1935, 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei Comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF - in virtù dell'interpretazione autentica di cui dell'ILOR. - all'art. 29 della legge 13 maggio 1999, . 133, cosIG in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 30.1.2002 Così deciso in Roma il N IO Il Presidente Z A Il Cons. Estensore S S Go Falco CA IL CANCELLIERE C1 aldo Casano ☑ - 5 A 2002. Oggi 30 Casano Calous A E N 4 6 O 9 I 3 1 Z . / A 4 N / R A 6 T I 2 B S I R . R L G . A L P E . T A R D U . L B B A E I A D D R T I T I E S 1 T 3 N R E 1 N E S E . T I S N A E A M