Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 1
Nell'accertamento del reato di infedele patrocinio il giudice non può limitarsi alla valutazione di singoli atti avulsi dal contesto nel quale sono inseriti, ma deve collocare l'attività professionale svolta nel quadro della linea difensiva e della strategia di conduzione del processo adottata per il conseguimento del risultato voluto dalla parte, al fine di valutare se il patrocinatore si sia reso volontariamente infedele all'obbligo di curare gli interessi della parte alla stregua del mandato ricevuto e di quanto le regole professionali e le incombenze processuali richiedono per l'adempimento di tale obbligo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2008, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 04/11/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1310
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 007202/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UNIMEDIA GROUP SPA;
2) GRUPPO MEDIA SRL;
nei confronti di:
3) LI RG N. IL 21/04/1959;
avverso SENTENZA del 22/06/2006 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. POLICHETTI RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio che ha chiesto l'annullamento con rinvio al giudice civile competente in appello limitatamente al capo a) ed il rigetto nel resto;
Udito, per le parti civili, l'Avv. Liborio Catalotti del Foro di Reggio Emilia che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore Avv. CALIA CATERINA, sostituto processuale dell'Avv. Burani Vainer difensore di fiducia di OL OR, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
OL OR, imputato:
a) del delitto p. e p. dagli artt. 81 e 646 c.p., per essersi - al fine di procurarsene ingiusto profitto e con più azioni criminose - appropriato di somme (Euro 38.358,97; Euro 14.994,23; Euro 4.007,50) destinate alle società "ME OU S.p.a.", "GR IA s.r.l." e "M & ER s.r.l." e delle quali aveva il possesso per averle ricevute da soggetti che erano debitori di dette società. Fattispecie aggravata, ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11, per aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera avendo ricevuto, quale esercente la professione forense, lo specifico mandato di procedere anche giudizialmente al recupero di tali crediti. Delitto consumato in Reggio Emilia, tra l'agosto 2001 ed 11 marzo 2004.
b) del delitto p. e p. dagli artt. 81 e 380 c.p., per avere - con più condotte esecutive dello stesso disegno criminoso e quale avvocato patrocinatore - arrecato nocumento alla parte da lui difesa (ME S.p.a.) - nelle procedure esecutive promosse davanti ai tribunali di Milano, Brescia, Treviso,
contro
Caboeletric di TR CO, ZO IO, Da.Be. s.n.c., Enconord s.n.c. e Faè presso terzi (art. 548 c.p.c.) nonostante questi ultimi (Credito Bergamasco, Banco di Brescia San Paolo Cab, Unicredit Banca S.p.a., Banca Antonveneta) avessero formalmente dichiarato che gli esecutanti non vantavano alcun credito nei loro confronti: così rendendosi infedele ai suoi doveri professionali.
Reato commesso in Milano, Brescia e Treviso nel corso dell'anno 2004 chiedeva di essere giudicato con il rito abbreviato per i suddetti reati innanzi al Tribunale di Reggio Emilia.
Nel suddetto procedimento si costituiva parte civile OT AN quale legale rappresentante di ME OU S.p.a. e GR IA s.r.l..
Con sentenza del 22.6.2006 il giudice assolveva OL OR dall'imputazione di cui al capo a) perché il fatto non costituisce reato, e dall'imputazione di cui al capo b) perché il fatto non sussiste.
In particolare il giudice di merito ha ritenuto che il reato di cui al capo a) sarebbe ipotizzato nell'avere l'imputato riscosso somme da terzi senza mandato;
e quanto al reato di cui al capo b) nell'avere opposto alla richiesta restitutoria del cliente (creditore nei confronti dei suddetti terzi) la compensazione in violazione all'art. 44, del Codice Deontologico Forense.
Quanto alla condotta di cui al capo a) il giudicante ha ritenuto che non sussistesse la fattispecie di cui all'art. 646 c.p., perché al più si sarebbe trattato di un impossessamento e non di una appropriazione.
Quanto alla condotta di cui al capo b) non contenendo l'art. 646 c.p., alcun richiamo al Codice Deontologico Forense, era alle norme civilistiche in punto a "compensazione" che ci si doveva rifare in via esclusiva per valutare la sussistenza o l'insussistenza dei relativi presupposti sostanziali. Nel caso di specie la compensazione sarebbe stata compiuta legittimamente.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte, per il tramite del loro difensore, le società ME OU s.p.a. e GR IA s.r.l. costituitesi parti civili nel procedimento di primo grado per i motivi appresso indicati.
1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B), in relazione all'art.646 c.p.. Nel caso di specie, infatti, seppure non fosse stato configurabile il reato di cui all'art. 646 c.p., era comunque ravvisabile il reato di furto, trattandosi di riscossione senza mandato di somme da terzi. In ogni caso non poteva certamente demandarsi al codice civile di riempire di contenuto l'art. 646 c.p.. 2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto le considerazioni di cui sopra configuravano anche i profili di illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza.
3. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art.521 c.p.p., comma 1, e dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 624 c.p., in quanto nel caso di specie sarebbe stato comunque configurabile il reato di furto.
4. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art.380 c.p., in quanto tale reato sarebbe stato a tutti gli effetti sussistente.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Con riferimento al reato contestato al capo a) il giudice di prime cure sviluppa il seguente ragionamento.
"Deve dunque rispondere, OR OL, di appropriazione indebita continuata;
in che cosa siano consistite le condotte appropriative, tuttavia, l'imputazione non lo dice. Ci si dovrebbe chiedere quali siano le conseguenze della violazione del principio di chiarezza e precisione - il cui rispetto è condizione necessaria, prima ancora che di una efficace difesa, del corretto svolgersi del contraddittorio come metodo obiettivo di accertamento dei fatti - se il processo non fosse comunque di pronta definizione: ed è allora il principio, di pari dignità costituzionale, di ragionevole durata, ad imporre che si scelga la strada più breve.
È dunque l'accusa privata che viene in soccorso dell'accusa pubblica, specificando come le condotte rilevanti siano la riscossione senza mandato di somme da terzi e l'opposizione della compensazione in spregio all'art. 44 (e forse ad altri articoli) del codice deontologico forense.
La tesi dell'assenza di mandato è, sul piano storico, discutibile, ma la discussione sarebbe del tutto fuorviante, perché con la riscossione - autorizzata o non autorizzata poco importa - non si è certo realizzata la condotta tipica, cioè l'interversione del possesso, ma solo il suo presupposto, cioè l'acquisto di quello stesso possesso.
Si viene così alla compensazione;
a prescindere dal rilievo che, così ragionando, muterebbe, rispetto all'imputazione, il tempus commissi delicti (tutte le lettere con cui viene opposta sono successive al mese di marzo 2004), il discorso va troncato di netto, perché l'art. 646 c.p., è un reato comune, che non contiene nessun richiamo ad ordinamenti particolari, come quello forense: tipicità e antigiuridicità, in quanto si compenetrino di elementi normativi, vanno desunte solo dai precetti dell'ordinamento generale. L'unica compensazione che qui interessa è quella regolata dal codice civile, della quale nessuno contesta ricorressero i presupposti, e tanto basta".
Anzitutto non può non rilevarsi la singolarità dell'affermazione del giudice di merito in base alla quale la contestazione del reato di appropriazione indebita sarebbe del tutto generica e formulata in violazione del principio di chiarezza e precisione, tanto da dovere fare ricorso alle deduzioni della difesa di parte civile (definita accusa privata) per potere inquadrare la fattispecie nella riscossione senza mandato di somme da terzi e l'opposizione della compensazione in violazione dell'art. 44 del codice deontologico forense.
Nel caso di specie risulta evidente che la contestazione non è affatto generica;
è noto, per altro, che l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, mentre non ne è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata e minuziosa;
l'elemento fondamentale risiede nella possibilità di consentire all'imputato di difendersi adeguatamente, com'è avvenuto nel presente giudizio.
Sulla base delle premesse sopra riportate, poi, il provvedimento impugnato sviluppa un apparato argomentativo che non entra nel cuore del tema demandato alla sua cognizione: se l'imputato abbia incassato somme della sua cliente e le abbia trattenute per sè, senza averne titolo.
Al riguardo è sufficiente ricordare che il delitto di appropriazione indebita si realizza nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso.
Il giudicante avrebbe dovuto, quindi, accertare se l'imputato avesse incassato somme per conto del cliente;
se le avesse trattenute per sè; se avesse titolo a trattenerle;
in altre parole se la situazione giuridica "a monte" legittimasse il OL all'incasso delle somme per conto dei suoi clienti;
se a costoro le somme stesse dovessero essere rimesse;
se potessero, per contro, essere oggetto di lecito incameramento in conto di prestazioni professionali o comunque per un titolo giuridicamente valido.
Ciò posto, deve essere considerato che nella specie si versa in tema di impugnazione della parte civile avverso sentenza di assoluzione, preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno. Ne deriva l'ovvia conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del P.M., ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno.
Dalle argomentazioni fin qui svolte discende che l'omesso accertamento e le erronee conclusioni del giudice penale comportano l'annullamento della sentenza ai soli effetti civilistici, con rinvio dell'accertamento demandato al giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 c.p.p.), il quale terrà conto dell'ambito di ricerca a lui demandato e delle allegazioni e deduzioni delle parti;
discende, altresì, che nessun pregio hanno i motivi di ricorso, sempre nell'ambito del capo A) di imputazione, volti ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto reato.
Resta da esaminare il motivo di impugnazione riguardante la contestazione di infedele patrocinio.
Il motivo si presenta non specificamente orientato con particolare riguardo al danno pretesamene subito.
Si deve, invero, sottolineare che nell'accertamento del reato di infedele patrocinio il giudice non può limitarsi alla valutazione di singoli atti o di scelte avulsi dal contesto nel quale sono inseriti, ma deve collocare l'attività professionale svolta nel quadro della linea difensiva e della strategia di conduzione del processo adottata per il conseguimento del risultato voluto dalla parte, al fine di valutare se il patrocinatore si sia reso volontariamente infedele all'obbligo di curare gli interessi della parte assistita o rappresentata nel processo, alla stregua del mandato ricevuto e di quanto le regole professionali e le incombenze processuali richiedono per l'adempimento di tale obbligo (v. Cass. sez. 6^ anno/numero 2005/ 39924 rivista 233477). Nel caso di specie non risultano sussistere i lamentati vizi di motivazione, poiché all'apice del contesto argomentativo del giudice di merito sta comunque la considerazione che il pignoramento presso terzi e le conseguenti strategie di apprestamento della difesa tecnica erano state poste in essere dall'imputato nell'interesse del proprio cliente e non per una prava violazione degli obblighi assunti con il mandato defensionale ed a fini personali.
Sul ricorso delle parti civili in epigrafe, quindi, questa Corte deve conclusivamente stabilire che la sentenza impugnata va annullata, nei sensi sopra indicati, limitatamente al capo A) dell'imputazione con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, mentre, per il resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) dell'imputazione con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009