Sentenza 17 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' : 02 377 /03 NOME DEL P POL ITAL AND LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G. N. 13425/0 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Cron. 5369 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep- Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.12/11/02 | Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AR HE, elettivamente domiciliato in ROMA ! VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato STUDIO GHERA - GAROFALO, rappresentato е difeso DOMENICO GAROFALO, giusta delega in dall'avvocato atti;
ricorrente
contro
BANCA CARIME SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in KOMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, rappresentato e diteso dall'avvocato MAURO FUSARO, .2002 giusta deleqa in atti;
4512 -1- ! :
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 3147/00 del Tribunale di BARI, depositata il 23/02/01 - R.G.N. 704/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato LI MARZI$2 сегда догодовом udito l'Avvocato FUSARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso pe l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al TO di Bari, sezione staccata di Bitonto, del 11/11/98, RZ CH conveniva in giudizio la IM PA, per- la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 1/4/98 per carenza di giusta causa, o giustificato motivo soggettivo, con condanna della Banca alla riassunzione, con i provvedimenti conseguenti. Deduceva la tardività della contestazione e del successivo provvedimento disciplinare e l'infondatezza dell'addebito, in quanto per un mero disguido egli aveva omesso di lasciare nella sua "cassetta portavalori l'assegno a copertura della somma di £ 2.000.000 prelevata al termine della giornata di lavoro per urgenti necessità familiari e la mattina successiva, alle ore 12,50, accortosi dell'errore commesso, si era recato in banca per regolarizzare l'operazione, pur essendo in permesso retribuito. In ogni caso non sussisteva proporzionalità fra il fatto commesso e la sanzione inflitta. La IM PA contrastava la domanda ed il TO la rigettava. Tribunale di Bari, investito in sede di appello ad istanza del RZ, con sentenza del 19/12/00 23/2/01, confermava la - decisione, precisando che infondata era la censura secondo cui il primo giudice, considerando "tardiva" la giustificazione dell'ammanco addotta dal lavoratore, aveva omesso di valutarfa e quindi di considerare che il ricorrente la mattina successiva, trovando nelle sue tasche l'assegno che aveva compilato il giomo primo e che avrebbe dovuto lasciare nella cassetta a copertura del prelievo effettuato, si era recato immediatamente in banca per rimediare all'errore, pur essendo 1 in permesso retribuito. In realtà il TO aveva dato rilievo non tanto alla tardività della giustificazione, quanto alla mancanza di prova sul fatto stesso della esibizione dell'assegno agli ispettori, che nel frattempo avevano accertato l'ammanco: questo punto non era stato censurato dall'appellante, che aveva omesso di fornire la prova della esibizione dell'assegno, nonostante che la Banca, sin dalla memoria costitutiva in primo grado, avesse negato la circostanza della esibizione dell'assegno agli ispettori. In mancanza di censura sul punto, appariva condivisibile la decisione pretorile, secondo cui la veridicità del fatto allegato dal datore di lavoro era confermata dalla circostanza che il RZ, dopo l'incontro con gli ispettori aveva indotto un cliente della Banca, tale IO, a fornire la giustificazione di un errore commesso nel corso di una operazione dallo stesso effettuata il giomo precedente, smentita poi successivamente dallo stesso teste: era inverosimile che il I lavoratore dopo avere fornito agli ispettori una certa versione dei fatti, no avesse poi architettato una ulteriore e diversa, da ciò derivano forti dubbi in merito a quanto dichiarato dal ricorrente e che non venivano certo fugati dalla considerazione che il lavoratore non avrebbe mai "messo a repentaglio il suo posto di lavoro per impossessarsi di due milioni: "probabilmente l'episodio per cui è causa è stato l'ultimo di una serie di operazioni grazie alle quali l'operatore di sportello tamponava gli sfondamenti del suo conto corrente attraverso prelievi di denaro ... con l'intento poi di colmare l'ammanço a stretto giro e con la ragionevole presunzione dell'impunità". 2 "In tale ottica appare irrilevante valutare ed esaminare l'iter logico mentale che ha indotto il RZ a commettere l'illecito disciplinare, nonché i motivi posti a base di tale scelta;
ritiene il collegio che la questione relativa alla necessità di approvvigionamento di liquidità da parte del RZ -determinata, secondo il TO, da una situazione contabile ai limiti dell'affidamento in epoca in cui l'appellante necessitava di denaro líquido non assuma particolare rilievo nell'ambito della valutazione della giusta causa”: Le censure sul punto sono irrilevanti per quanto sopra detto;
“appare superflua l'indagine contabile tesa a verificare se effettivamente il giomo 16/2/98 il conto del RZ fosse o meno ai limiti del fido;
ciò che importa è che egli ha prelevato denaro dalla "sua" cassetta portavalori senza pareggiare contabilmente detto prelievo attraverso il deposito contestuale di un assegno di pari valore" e senza poi dimostrare la veridicità del suo assunto difensivo. Irrilevante era il paragone fra la presente vicenda e quella di un altro dipendente D'Aloisio, trattandosi di fatti assolutamente diversi. Nella specie, il licenziamento appariva motivato da giusta causa ed adeguato alla gravità del fatto commesso, che doveva essere valutato considerando la particolarità del lavoro bancario e lo specifico affidamento che il datore di lavoro doveva poter riporre sui dipendenti che maneggiavano il suo denaro. Il primo giudice aveva quindi ben valutato la proporzionalità fra fatto e sanzione inflitta e la decisione doveva essere confermata, essendo peraltro infondata anche l'altra contestazione sulla 3 tempestività della contestazione (dal 17 febbraio, giorno dell'accertamento, al 2 marzo successivo) e del provvedimento disciplinare (emanato il 27 dello stesso mese di marzo) anche in considerazione del fatto che il licenziamento era stato disposto da un organo collegiale che aveva sede a Cosenza. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il RZ, fondato su due motivi. La Banca IM spa resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, omnessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione degli art. 2119 e 2697 c.c., 5 L.. n. 604/66 e 414 CPC (art 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale ha sbagliato a ritenere che il TO, più che sulla "tardività" delle giustificazioni addotte, abbia posto l'accento sul difetto di prova in merito, basando la decisione su questo punto: il TO, infatti, dopo avere detto che la circostanza non è stata provata da una parte ed è stata contestata dall'altra, aggiunge subito dopo: "quand'anche fosse, resta assolutamente più realistica e plausibile la ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa della banca". Anche in questo caso il primo giudice ha sbagliato, perché alla Banca incombe l'onere della prova e la stessa in effetti ha avanzato una richiesta istruttoria in tal senso, con specifici articoli di prova, che riguardano altre circostanze di fatto, ma anche la posizione n. 12 "..al momento del confronto con gli ispettori il RZ non fece minimamente 4 cenno ad un assegno emesso in copertura o per così dire garanzia>"; sulla prova diretta, ove ammessa, l'istante avrebbe potuto fornite la prova contraria, come espressamente richiesto, e che poteva essere fornita solo attraverso lo stesso ispettore. Questa prova non è stata fornita, perché il TO non l'ha ammessa con la motivazione che "parte resistente ... ha già rinunziato alla prova per testi", senza considerare la richiesta di prova contraria. Il Giudice non ha poi valutato a fini probatori il comportamento del ricorrente e quindi non ha dato alcun rilievo al fatto che l'istante, pur essendo in permesso, si è presentato in banca la mattina successiva, anche se risiedeva a Bari e non era stato preavvisato della ispezione in corso, con l'unica finalità di riparare all'involontario errore commesso la sera príma. Lamentando, col secondo motivo, violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale nel valutare la vicenda non ha minimamente tenuto conto delle dichiarazioni rese, dal RZ in sede di libero interrogatorio: “ho cercato in tutti i modi di far vedere all'ispettore DR l'assegno che avevo in tasca con il relativo carnet da cui mancava solo tale assegno l'ispettore. bruscamente mi disse che non ne voleva sapere..(e) mi ha ripetuto che essendo in permesso potevo andare via;
andai via e in seguito uscendo dalla Banca pregai il sig. EP IO ... di aiutarmi a dire che (per)... un errore materiale" gli avevo dato due milioni in più. Il Tribunale fonda la decisione sul mancato assolvimento 5 dell'onere probatorio da parte dell'istante su fatti di vitale importanza (l'esibizione dell'assegno, affermazioni del IO, nonché stato mentate e familiare dell'istante) ma omette di considerare che nel ricorso e nel verbale di causa sono state avanzate precise richiesta istruttorie. La decisione in sostanza si basa sulla considerazione, meramente ipotetica, della pluralità di illegittimi prelievi di denaro della Banca;
dimentica però il giudice del riesame che in primo grado egli ha chiesto prova contraria (rispetto a quella che doveva la Banca) e diretta sulle sue condizioni personali e familiari a causa defla gravissima malattia del padre. Il TO ha ritenuto che le istanze di prova sono ininfluenti e la decisione è stata confermata dal Tribunate senza specifica motivazione in merito;
all'istante quindi è stato impedito di dare la prova del proprio assunto. II Tribunale, inoltre, ha espressamente affermato che è irrilevante accertare l'elemento intenzionale della condotta del lavoratore al fine di verificare ricorrenza della giusta causa di licenziamento, mentre secondo la Suprema Corte (n. 10833 del 4/11/97) non si può configurare un inadempimento che non sia "volontario" e "intenzionale"; particolarmente gravi sono quindi le affermazioni del giudice di merito, che con motivazione apparente, accerta la giusta causa senza valutare l'elemento intenzionale e senza dare al lavoratore la possibilità di provare il suo assunto, sulla base di mere ipotesi di reiterazione del comportamento illecito. fi ricorso è infondato. I due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, perché fra 6 foro connessi: in entrambi si denunciano vizi di motivazione, che sotto un certo profilo si trasformano anche in violazione di legge. Il Tribunale parte dalla considerazione che la decisione pretorile si fonda non tanto sulla "tardività” della giustificazione dell'ammanco, data dal lavoratore, quanto sulla mancanza di prova in ordine. all'esibizione dell'assegno. Sulla base di questa premessa il Tribunale, a conferma della pronuncia pretorile, ritiene inverosimile l'esibizione dell'assegno, perché in contrasto con il maldestro tentativo del lavoratore di procurarsi. un'altra giustificazione con l'aiuto del cliente IO;
ipotizza la reiterazione degli illeciti disciplinari per tamponare gli "sfondamenti" del conto corrente e ritiene superflua l'indagine contabile per accertare se il conto corrente del RZ fosse, o meno, ai limiti del fido;
ritiene irrilevante esaminare "l'iter logico-mentale che ha indotto il RZ a commettere l'illecito" in quanto ciò che “importa è che egli ha prelevato denaro dalla "sua" cassetta portavalori senza pareggiare contabilmente detto prelievo attraverso il deposito contestuale di un assegno di pari valore”. L'affermazione, astrattamente, non è condivisibile, in quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento.... occorre valutare da un lato la gravita' dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensita' dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalita' fra tali fatti e la sanzione inflitta, . 7 stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare, definitivamente espulsiva" (Cass. n. 8631 del 24/6/00). Nella medesima sentenza però la Corte ha precisato che “la valutazione della gravita' dell'infrazione e della sua idoneita' ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimita', se congruamente motivato”. El Tribunalc in realtà ha usato una espressione infelice, ma non ha affermato l'irrilevanza dell'elemento intenzionale;
effettuando una complessiva valutazione di merito, ha detto il giudice del riesame che "appare ... assai inverosimile che il lavoratore abbia, dopo avere prospettato agli ispettori una "certa" tesi a giustificazione dell'ammanco -con contestuale esibizione dell'assegno-, pensato di poter asseverare l'ulteriore versione inculcata al IO che avrebbe avuto l'effetto di sconfessare la prima versione". Dalla palese assurdità di una doppia e contrastante giustificazione data dal lavoratore nel giro di pochi minuti, il Tribunale trae la prova logica della mancata esibizione dell'assegno, deilo sfondamento del conto corrente con l'intento di colmare l'ammanco a stretto giro, con la conseguente irrilevanza di ulteriori accertamenti contabili, questa prova logica regge alle critiche che sono state mosse, in quanto, se fosse vera la tesi difensiva, il lavoratore ben consapevole della gravità del fatto (tanto da implorare l'aiuto del IO), una volta cacciato dall'ispettore, avrebbe insistito nella sua versione dei fatti, mostrando ad altri 8 l'assegno e facendo controllare la capienza del suo conto corrente;
e sul piano istruttorio non avrebbe poi accettato la rinuncia al teste effettuata dalla banca e l'avrebbe fatto proprio, per fornire la prova del suo assunto. La mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di libero interrogatorio si pone in relazione con la prova del. contrario che il Tribunale ritiene già raggiunta, con considerazioni logiche e coerenti che non verigono smontate dalle censure mosse. Non sussistono i vizi motivazionali e la violazione di legge lamentati. Peraltro la Corte ha già avuto modo di intervenire nella materia del vizio di motivazione, stabilendo il princípio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita' non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi', liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, 9 insufficienza, contraddittorieta' della medesima, puo' legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione" (Cass. S. U. n. 13045 del 27/12/97). La motivazione della sentenza impugnata non merita le censure mosse, sia sotto il profilo della valutazione della prova, che sotto quello della valutazione dell'elemento intenzionale, per quanto sopra detto, e quindi il ricorso deve essere rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 68,0 oltre ad Euro 1.500,00 per onorario. Roma 12 novembre 2002 JL CONSIGLIERE EST. -IL PRESIDENTE Cute C ze рашуть Шалогено I D A , 0 S S 1 O 3 L . 3 L E T 5 , O R P . A A R I IL CANCELLIERE ' N E L D P L O 3 E M 7 I D - S 6 O - U C 7 Depositato Cancellería R 1 E A N T D 17 FR 2003 S A 2 A , D O IL GANGELA RE C A I R T T I T S I I P R G S I D D A 3 O 10