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Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 8110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8110 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO OR, nato a [...], il [...], AS GI, nato a [...]! Guelfo di Bologna (BO), il 08/02/1951, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa in data 05/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ~mele AT AS, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria dell'avv.to Piprisa Ferro, difensore di fiducia degli imputati, che si è riportata ai motivi di ricorso, insistendo nell'accoglimento. 1 ( Penale Sent. Sez. 5 Num. 8110 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 13/12/2022 , RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, emessa in data 08/10/2014, che aveva condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per quanto di rilevanza nella presente sede processuale, OR LO e GI AS per i reati di cui agli artt. 416, 81, comma secondo, 110, 479, 81, comma secondo, 110, 319, 321, 48, 81, comma secondo, 110, 480 cod. pen., in Bologna dal marzo 2012 al 21/11/2012, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati, per essere i reati a loro ascritti ai capi b), c), d) estinti per prescrizione, rideterminando la pena. 2. In data 17/11/2021 OR LO e GI AS ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Marisa Ferro, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 416 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla carente motivazione della sentenza circa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa, con particolare riferimento alla stabilità e permanenza dell'accordo, a fronte del plausibile inquadramento della vicenda nello schema del reato continuato, anche alla luce delle argomentazioni adottate in sentenza, essenzialmente incentrate sulle condotte costituenti i reati fine, alla luce della giurisprudenza di legittimità; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 e 416 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla determinazione della pena ingiustificatamente elevata, anche considerate le modalità rudimentali dell'associazione e la sua breve durata, nonché valutata l'incensuratezza degli imputati e la loro condotta processuale;
2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 133, 62 bis, 65 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare l'ampia confessione resa dagli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di OR LO e di GI AS sono entrambi inammissibili. Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la vicenda trae origine dalle indagini di P.G. che avevano consentito di verificare una fonte 2 confidenziale, secondo la quale una funzionaria della locale Motorizzazione civile consentiva ad una donna di sostituirsi sistematicamente ai candidati iscritti alle prove teoriche per l'abilitazione all'esame di guida, in tal modo consentendo il superamento dei quiz. Le indagini consentivano di verificare l'identità della donna, ER OV, ed i rapporti tra questa e GI AS, contitolare insieme a OR LO, di un'autoscuola, nonché di accertare le modalità seriali di sostituzione attuate dalla donna, che si recava a sostenere l'esame anche più volte nella stessa giornata, secondo un canovaccio operativo concordato con gli odierni ricorrenti, come emerso dalle intercettazioni e poi confermato in sede di interrogatori di garanzia. In sostanza, emergeva che l'autoscuola, di cui erano titolari i ricorrenti, veniva contattata da numerosi soggetti, prevalentemente stranieri, che non riuscivano ad ottenere la patente di guida, ed i quali, dietro versamento della somma di duemila euro, veniva consentito, con la compiacenza di una funzionaria della Motorizzazione, di superare i quiz;
in particolare, gli imputati si accordavano con la Rairno, funzionaria incaricata della sorveglianza sulle prove teoriche, settimana per settimana, secondo i turni di presenza della predetta;
il giorno dell'esame, infine, il AS o il LO incontravano la OV, alla quale consegnavano i documenti del candidato e questa sosteneva l'esame, anche più volte nella stessa giornata, provvedendo a travisarsi per non essere riconosciuta, e percependo euro 200,00 per ogni prova sostenuta. Alla luce di dette emergenze processuali la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza di una sia pure embrionale organizzazione, con divisione di compiti e serialità delle condotte criminose, il tutto preordinato e funzionale alla realizzazione dei reati-scopo. Del tutto legittimamente, quindi, la Corte territoriale ha desunto la stabilità del vincolo e l'indeterminatezza del programma associativo dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reati- fine, ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano MO Onofrio, Rv. 277531; Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso ed altri, Rv. 268540). In tal senso, quindi, del tutto pacificamente, l'associazione criminosa ben può essere destinata ad operare per un arco di tempo predeterminato e limitato, non essendo il profilo cronologico determinate ai fini della qualificazione del fenomeno;
peraltro, nel caso in esame, risulta evidente come l'interruzione della condotta sia stata causata dall'esito delle indagini, culminate con l'applicazione di misure cautelari, non essendo ravvisabile alcun elemento alla stregua del quale ritenere che il programma non fosse destinato ad operare per un arco di tempo 3 indeterminato, alla luce delle collaudate modalità seriali, la cui ripetitività - anche più volte nella stessa giornata - rendono del tutto logico l'inquadramento del fenomeno in una vicenda associativa piuttosto che in quella del reato continuato. Conclusivamente, sul punto, il ricorso appare reiterativo delle argomentazioni già poste in essere in sede di gravame, omettendo di operare un serio confronto con l'articolata motivazione della Corte di merito, oltre che con la giurisprudenza di legittimità. Quanto alla determinazione della pena, va detto che la motivazione della sentenza impugnata risulta parimenti immune da censure rilevanti nella presente sede processuale. La ragione circa l'individuazione della pena base nella misura di anni cinque, superiore al minimo edittale, è stata individuata nella gravità della condotta, finalizzata al conseguimento di un titolo abilitativo alla guida da parte di soggetti sforniti dei necessari requisiti, con evidente pericolo per la pubblica incolumità; tali soggetti, infatti, seppure in grado di condurre un veicolo - il che avrebbe consentito loro di poter agevolmente superare l'esame pratico - erano del tutto privi della minima cognizione delle norme fondamentali in tema di circolazione stradale. Peraltro, la condotta processuale degli imputati, improntata a collaborazione ed ammissione dei fatti, è stata ampiamente valutata dai giudici di merito, sia ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., benché non si è ritenuto di applicare le dette circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, in considerazione della complessiva gravità delle condotte. Trattasi, all'evidenza, di una motivazione congrua, che rientra a pieno titolo nell'ambito dei margini di discrezionalità a cui il giudice si conforma nella determinazione della pena, tenuto conto delle specifiche circostanze delle vicenda, aspetti di cui la motivazione della sentenza impugnata ha dato ampiamente conto, con valutazione incensurabile sotto l'aspetto logico. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ~mele AT AS, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria dell'avv.to Piprisa Ferro, difensore di fiducia degli imputati, che si è riportata ai motivi di ricorso, insistendo nell'accoglimento. 1 ( Penale Sent. Sez. 5 Num. 8110 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 13/12/2022 , RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, emessa in data 08/10/2014, che aveva condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per quanto di rilevanza nella presente sede processuale, OR LO e GI AS per i reati di cui agli artt. 416, 81, comma secondo, 110, 479, 81, comma secondo, 110, 319, 321, 48, 81, comma secondo, 110, 480 cod. pen., in Bologna dal marzo 2012 al 21/11/2012, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati, per essere i reati a loro ascritti ai capi b), c), d) estinti per prescrizione, rideterminando la pena. 2. In data 17/11/2021 OR LO e GI AS ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Marisa Ferro, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 416 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla carente motivazione della sentenza circa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa, con particolare riferimento alla stabilità e permanenza dell'accordo, a fronte del plausibile inquadramento della vicenda nello schema del reato continuato, anche alla luce delle argomentazioni adottate in sentenza, essenzialmente incentrate sulle condotte costituenti i reati fine, alla luce della giurisprudenza di legittimità; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 e 416 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla determinazione della pena ingiustificatamente elevata, anche considerate le modalità rudimentali dell'associazione e la sua breve durata, nonché valutata l'incensuratezza degli imputati e la loro condotta processuale;
2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 133, 62 bis, 65 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare l'ampia confessione resa dagli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di OR LO e di GI AS sono entrambi inammissibili. Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la vicenda trae origine dalle indagini di P.G. che avevano consentito di verificare una fonte 2 confidenziale, secondo la quale una funzionaria della locale Motorizzazione civile consentiva ad una donna di sostituirsi sistematicamente ai candidati iscritti alle prove teoriche per l'abilitazione all'esame di guida, in tal modo consentendo il superamento dei quiz. Le indagini consentivano di verificare l'identità della donna, ER OV, ed i rapporti tra questa e GI AS, contitolare insieme a OR LO, di un'autoscuola, nonché di accertare le modalità seriali di sostituzione attuate dalla donna, che si recava a sostenere l'esame anche più volte nella stessa giornata, secondo un canovaccio operativo concordato con gli odierni ricorrenti, come emerso dalle intercettazioni e poi confermato in sede di interrogatori di garanzia. In sostanza, emergeva che l'autoscuola, di cui erano titolari i ricorrenti, veniva contattata da numerosi soggetti, prevalentemente stranieri, che non riuscivano ad ottenere la patente di guida, ed i quali, dietro versamento della somma di duemila euro, veniva consentito, con la compiacenza di una funzionaria della Motorizzazione, di superare i quiz;
in particolare, gli imputati si accordavano con la Rairno, funzionaria incaricata della sorveglianza sulle prove teoriche, settimana per settimana, secondo i turni di presenza della predetta;
il giorno dell'esame, infine, il AS o il LO incontravano la OV, alla quale consegnavano i documenti del candidato e questa sosteneva l'esame, anche più volte nella stessa giornata, provvedendo a travisarsi per non essere riconosciuta, e percependo euro 200,00 per ogni prova sostenuta. Alla luce di dette emergenze processuali la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza di una sia pure embrionale organizzazione, con divisione di compiti e serialità delle condotte criminose, il tutto preordinato e funzionale alla realizzazione dei reati-scopo. Del tutto legittimamente, quindi, la Corte territoriale ha desunto la stabilità del vincolo e l'indeterminatezza del programma associativo dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reati- fine, ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano MO Onofrio, Rv. 277531; Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso ed altri, Rv. 268540). In tal senso, quindi, del tutto pacificamente, l'associazione criminosa ben può essere destinata ad operare per un arco di tempo predeterminato e limitato, non essendo il profilo cronologico determinate ai fini della qualificazione del fenomeno;
peraltro, nel caso in esame, risulta evidente come l'interruzione della condotta sia stata causata dall'esito delle indagini, culminate con l'applicazione di misure cautelari, non essendo ravvisabile alcun elemento alla stregua del quale ritenere che il programma non fosse destinato ad operare per un arco di tempo 3 indeterminato, alla luce delle collaudate modalità seriali, la cui ripetitività - anche più volte nella stessa giornata - rendono del tutto logico l'inquadramento del fenomeno in una vicenda associativa piuttosto che in quella del reato continuato. Conclusivamente, sul punto, il ricorso appare reiterativo delle argomentazioni già poste in essere in sede di gravame, omettendo di operare un serio confronto con l'articolata motivazione della Corte di merito, oltre che con la giurisprudenza di legittimità. Quanto alla determinazione della pena, va detto che la motivazione della sentenza impugnata risulta parimenti immune da censure rilevanti nella presente sede processuale. La ragione circa l'individuazione della pena base nella misura di anni cinque, superiore al minimo edittale, è stata individuata nella gravità della condotta, finalizzata al conseguimento di un titolo abilitativo alla guida da parte di soggetti sforniti dei necessari requisiti, con evidente pericolo per la pubblica incolumità; tali soggetti, infatti, seppure in grado di condurre un veicolo - il che avrebbe consentito loro di poter agevolmente superare l'esame pratico - erano del tutto privi della minima cognizione delle norme fondamentali in tema di circolazione stradale. Peraltro, la condotta processuale degli imputati, improntata a collaborazione ed ammissione dei fatti, è stata ampiamente valutata dai giudici di merito, sia ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., benché non si è ritenuto di applicare le dette circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, in considerazione della complessiva gravità delle condotte. Trattasi, all'evidenza, di una motivazione congrua, che rientra a pieno titolo nell'ambito dei margini di discrezionalità a cui il giudice si conforma nella determinazione della pena, tenuto conto delle specifiche circostanze delle vicenda, aspetti di cui la motivazione della sentenza impugnata ha dato ampiamente conto, con valutazione incensurabile sotto l'aspetto logico. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente