Sentenza 2 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la nozione di cosa pertinente il reato deve essere collegata alla finalità di impedire che la disponibilità della cosa da parte dell'indagato costituisca un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati, sempre che esista una relazione specifica e stabile tra la cosa sottoposta a sequestro e l'attività illecita e purché risulti probabile che, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata venga reiterata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità del sequestro preventivo di un immobile adibito a casa di riposo per anziani, ritenendo che la libera disponibilità dello stesso, da parte del legale rappresentante della società che aveva in gestione l'istituto, rendesse probabile la prosecuzione dell'attività incriminata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2003, n. 42987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42987 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Giangiulio AMBROSINI Presidente
1. Dott. LA Salvatore MARTELLA Consigliere
2. Dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA Consigliere
3. Dott. Francesco IPPOLITO Consigliere
4. Dott. Giovanni CONTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME LA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza, in data 14.3.2003, del Tribunale di Vicenza;
letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere LA S. MARTELLA;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Enrico DELEHAYE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
1. ME LA ricorre avverso il provvedimento in data 14.3.2003 col quale il Tribunale di Vicenza aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale il 27.2.2003 nel procedimento a suo carico per i reati di cui agli artt. 348, 571 e 572 c.p.. 2. Con il proposto ricorso si eccepisce:
- inosservanza e/o erronea applicazione della norma processuale di cui all'art. 321 c.p.p. in relazione all'affermata sussistenza del fumus commissi delicti". Violazione della norma di cui all'art. 125 co. III c.p.p. stabilita a pena di nullità.
Si censura il Tribunale di Vicenza, per aver ignorato le "analitiche e approfondite argomentazioni difensive nonché i risultati delle indagini dalla difesa condotte", omettendo di valutare se le stesse fossero in grado di disattendere l'impostazione accusatoria sulla scorta della quale era stato emesso il provvedimento di sequestro preventivo, tanto più che tale impostazione era stata censurata non solo in punto di fatto, ma anche in punto di stretto diritto;
- inosservanza e/o erronea applicazione della norma processuale di cui all'art. 321 c.p.p. in relazione all'affermata sussistenza del "periculum in mora". Violazione della norma di cui all'art. 125 co. III c.p.p. stabilita a pena di nullità.
Si osserva che il dato normativo espresso dall'art. 321 c.p.p. impone di valutare se tale pericolo presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità: lo stesso deve essere apprezzato in riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione della misura reale e non già in una prospettiva meramente ipotetica e astratta, come valutato in sede di merito;
- inosservanza e/o erronea applicazione della norma processuale di cui all'art. 321 c.p.p. in relazione all'affermata esistenza di un vincolo di pertinenzialità tra i reati contestati e i conti correnti dell'associazione "Argento Vivo" diversi da quello relativo alla gestione di "Hotel Parco Città".
Si rileva che il Tribunale di Vicenza, lungi dal poter prospettare la sussistenza di tale vincolo in via di mera ipotesi, avrebbe invece dovuto documentare positivamente se e quali elementi di fatto dimostrassero concretamente che i conti correnti dell'associazione "Argento Vivo" - diversi da quello sopra menzionato - fossero effettivamente collegati alla gestione dello "Hotel Parco Città".
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Si osserva che il vizio di violazione di legge che l'art. 325 c.p.p. riconosce quale esclusivo motivo di ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame, in tema di sequestro, può essere integrato dalla mancanza totale della motivazione, ovvero dalla sua apoditticità o dalla sua assoluta inconsistenza logica, vizio che nel caso in esame non è riscontrabile, dato che il Tribunale di Vicenza, nel rigettare la richiesta di riesame proposta dal ME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P., ha motivato nel senso che "l'esito del controllo deve ritenersi positivo, poiché il contenuto dell'esposto, nonché i risultati delle ispezioni effettuate e raccolti nelle relazioni dell'USL n. 6 del 04.02.2003e del 14.02.2003 prospettano delle situazioni di fatto sussumibili nelle fattispecie indicate dal P.M., trattandosi di eventi realizzabili anche attraverso condotte omissive - per quanto attiene al reato di cui all'art. 572 c.p. - e trattandosi di soggetti - i pazienti - affidati al soggetto agente per ragioni di cura e/o custodia - per quel che riguarda il reato di cui all'art. 571 c.p." e che, peraltro, "la libera disponibilità del bene da parte dell'indagato, in qualità di legale rappresentante della società che gestisce l'albergo in cui si trova la casa di riposo per anziani;
e, quindi, la prosecuzione dell'attività incriminata, avrebbe reso concreto e attuale tale pericolo che non è venuto meno per effetto del provvedimento (anteriore al sequestro) contigibile e urgente, emesso dal Sindaco di Vicenza, il 30.01.2003".
Ciò posto, va escluso, in subiecta materia - come richiesto - la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza, quindi, che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Cass., Sez. V., 8.5.1998, n. 2879, Bonelli).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene di equità stabilire in euro mille.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 NOVEMBRE 2003.