Sentenza 8 marzo 2002
Massime • 1
In tema di fideiussione, l'ampia libertà di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il proprio intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore incontra il solo limite dell'inequivocità ed oggettività di tale manifestazione di volontà, che ben può rinvenirsi (in assenza di prova contraria) nella sottoscrizione di una richiesta di mutuo in qualità di garante del mutuatario, senza che, alla configurabilità della fideiussione, costituisca ostacolo (come nella specie) la successiva sottoscrizione per avallo, da parte del fideiussore, delle cambiali rilasciate dal debitore principale (salva prova della volontà delle parti di escludere la fideiussione per lasciar posto alla sola obbligazione cartolare di garanzia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA NAPOLI SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t., già cessionario del Banco di Napoli - Istituto di credito di diritto pubblico, e quale mandatario della Società per la gestione di attività (Sga. S.p.), elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLINA 36, presso lo studio dell'avvocato CE GIUFFRÈ, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO FRATTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI CE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1412/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, V. SEZIONE CIVILE emessa il 5/6/1998, depositata il 15/06/98;
RG. 709/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ADRIANO GIUFFRE;
(per delega Avv. Vincenzo Giuffrè);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI Francesco proponeva opposizione avverso il decreto, con il quale il presidente del tribunale di Napoli gli aveva ingiunto di pagare la somma di lire 284.487.126 oltre interessi legali al Banco di Napoli, chiedendo che ne venisse dichiarata l'inefficacia e la nullità.
Resisteva il Banco, che in via riconvenzionale chiedeva il riconoscimento degli interessi di riferimento applicabili. Il tribunale rigettava l'opposizione; in accoglimento della spiegata riconvenzionale revocava il decreto opposto e condannava l'RI al pagamento di lire 284.487.126 con gli interessi di mora calcolati in ragione di due punti percentuali in più dei tassi base di riferimento che, a decorrere da quello vigente alla scadenza, risultavano operanti nel corso dell'intera durata del ritardato pagamento, a partire dalle scadenze delle cambiali e fino all'effettivo soddisfo.
Su gravame principale dell'RI ed incidentale del Banco la corte di appello di Napoli, con sentenza resa il 5.6.1998, rigettava le domande del Banco ed il gravame incidentale.
Ritenuto in punto di fatto che l'RI ha sottoscritto quale garante la domanda di prestito agrario della cooperativa agricola S. Felice senza specificare la natura della garanzia e ha avallato le cambiali rilasciate dalla cooperativa per i mutui accordati dal Banco, la corte ha considerato in punto di diritto che manca la prova della fideiussione - negozio causalmente rivolto a rafforzare la tutela dell'interesse del creditore all'attuazione del suo diritto attraverso l'estensione della garanzia patrimoniale ai beni del garante - in quanto l'art. 1937 c.c., pur non richiedendo formule sacramentali, esige, tuttavia, l'esplicita ed inequivoca manifestazione di volontà di prestare fideiussione e tale manifestazione non si riscontra nella semplice apposizione della firma in calce alla domanda di prestito agrario sotto l'astratta e generica dicitura di "garante"; la garanzia si è nella specie precisata come avallo in sede di erogazione del mutuo. Avverso tale sentenza il Banco ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo illustrato con memoria;
l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducendo "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, 1^ comma, n. 3, c.p.c.: art. 1936 e 1937 c.c.; art. 35-36 Rd. N. 1669/33; art. 1351 c.c.; art. 1362 ss. c.c.; art. 2697 c.c. e principi generali sulla necessità della prova;
art. 1230 ss. c.c.) ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360, 1^ comma, n. 5 c.p.c.)", il Banco di Napoli fondamentalmente censura la corte di merito: a) per avere ritenuto che l'apposizione della firma su una richiesta di mutuo sotto la dicitura "garante" non costituisca prova idonea della volontà del sottoscrittore di prestare fideiussione ne' valga ad obbligarlo con l'altro o gli altri sottoscrittori;
b) per avere affermato che la garanzia generica assunta con la sottoscrizione della richiesta di mutuo si sia specificata come avallo mediante la sottoscrizione delle cambiali.
La volontà di prestare fideiussione - sostiene - deve essere espressa, ma la relativa prova può essere fornita con ogni mezzo e deve ritenersi raggiunta quando la parte sottoscriva come garante il contratto, con il quale altri si obbliga a determinate prestazioni. Se - prosegue - la sottoscrizione non valesse a costituire fideiussore il soggetto, da cui proviene, altro non rimarrebbe che ritenerlo coobbligato.
L'affermazione che vi sia stata specificazione della garanzia con la sottoscrizione della richiesta di mutuo presuppone due rapporti e non solo non è possibile spiegare il fenomeno con l'impiego di alcuno schema giuridico, compresa la novazione, ma in realtà, come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, la garanzia fideiussoria è cumulabile con l'avallo.
Rileva la Corte che la prova della fideiussione può essere data con ogni mezzo, non escluse le presunzioni (Cass.
9.9.1998 n. 8922), ma, qualunque sia il mezzo, può ritenersi raggiunta solo quando risulti che la parte ha manifestato in modo espresso la volontà di prestare la garanzia.
Occorre al riguardo tenere presente che nella fideiussione alla più ampia libertà di forma corrisponde il limite costituito dal fatto che i moduli espressivi adoperati debbono rivelare chiaramente ed inequivocabilmente la volontà di garantire il debito altrui ed i termini oggettivi della garanzia, che debbono risultare espressamente e non possono desumersi aliunde (Cass.
3.9.1982 n. 4811). La sottoscrizione della richiesta di mutuo come garante può costituire valido mezzo di espressione della volontà di garantire l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario e valere da sola come prova della fideiussione, ove non risulti che la volontà del sottoscrittore sia indirizzata ad altro.
Il convincimento che il giudice di merito trae dall'esame degli atti in ordine alla sussistenza ed ai limiti della fideiussione costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici (Cass.
8.5.1981 n. 3027; Cass. 19.5.1969 n. 1744). Ove successivamente alla prestazione della fideiussione, il fideiussore sottoscriva per avallo le cambiali rilasciate dal debitore principale, si verifica la coesistenza di due obbligazioni, di cui una extracartolare e l'altra cartolare, sempre che non risulti la volontà delle parti di escludere la prima per fare posto alla seconda (Cass. 11.9.1997 n. 8990). Ora, la motivazione del convincimento che manca la prova della fideiussione, espresso dalla corte di merito, (l'essere, cioè, la dicitura "garante" astratta e generica) non è appagante ne' sotto il profilo della congruità ne' sotto quello giuridico;
la corte ha inoltre ritenuto che la garanzia prestata con la sottoscrizione della richiesta di mutuo si sia "precisata e qualificata come avallo" senza fornire alcuna spiegazione circa il meccanismo della precisazione e senza neppure porsi la questione se l'obbligazione nascente dall'avallo, invece di elidere quella fideiussoria, potesse coesistere con essa alla stregua della situazione di fatto emergente dagli atti.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 27 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2002