Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 6931P ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL 20/4/1986 N. 131 TAB. ALL - N. 5 MATERN REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU0 0 7 80 07 8 TREUTARIA IN NOME DEL POROLO ALIA CA SAZIONE Ogget SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G. N. 7667/00 1632 Presidente Cron. Dott. Enrico PAPA - Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Consigliere - Ud. 05/06/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 69319 sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA ABELLI SERGIO, COSSERIA 5, preseo 10 studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
ricorrenta -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legia;
2002 controricorrente - 2475 -1- nonchè
contro
UFF DISTRETTUALE II DD PADOVA;
- intimato avverso la sentenza n. 17/99 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 25/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso pe il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Pa- dova, con sentenza n. 834/06/91, annullo l'avviso di accertamento del recdito del 1983, notificato a Sergic Abelli, dipendente del Credito Italiano 5.0.a., con quali venivano recuperati a tassazio- пе ai fini Irpef gli emolumenti percepiti a titolo di differenza canoni di locazione. Nel giudizio di appello, promosso dall'Ammini strazione, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza depositata il 25 febbraio 1999, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente, ritenendo che detti emolumenti fossero stati legittimamente tas- sati dall'Ufficio come componenti del reddito di lavoro dipendente, a norma dell'art. 48 d. P.R. II. 317 de 1986. Contro la sentenza di appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, notificandolo il 3 aprile 2000. Il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rap- presentato e difeso ex lege dall'Avvocatura genera- le dello Stato, resiste con controricorso. Succes- sivamente il ricorrente ha depositato memoria. ل ه ل ا MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falaa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c., artt. 23 e 64 d. P. R. 11. gu un punto di600/1973), e 1'omessa motivazione decisivo della controversia;
si deduce che nel dop- Ta stota ave prelimi-pio grado di giudizio di merito narmente denunciato l'inesistenza di un'obbligazio- ne tributaria propria del sostituito lavoratore di- pendente, dovendo la pretesa fiscale essere propo- sta nei confronti del datore di lavoro, sostituto d'imposta, e che la Commissione regionale non si era pronunciata sul punto. La denunciata violazione di legge non sussiste. Secondo il consolidato insegnamento di questa Cor- te, è legittimo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, rivolto a contestargli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto previ- sta dall'art. 23 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effet- tuarla (Cass. 1 agosto 2000 IL. 10057; 4 ottobre 2000 n. 13182). Tale indirizzo, che nelle deduzioni Il cons/rel est. dr. Aldo Ceccheriecu€hcitii della parte non trova confutazione, si ritiene di dover qui ribadire. Lo stesso motivo, è poi inam- missibile sotto l'ulteriore profilo, pure dedotto, della omessa motivazione, perché questo vizio non è configurabile in relazione alla esatta interpreta- zione ed applicazione delle norme di legge, che vincolano il giudice. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 48 del d. P. R. 29 settembre 1973 m. 597 e dell'art. 12 del- le preleggi, e l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia;
si deduce che le norme invocate non consentono di tassare il contri- buto differenza cancne di locazione, avento natura di risarcimento del danno emergente cagionato (an- corché legittimamente dai datore di lavoro con il trasferimento d'ufficio, е di rifusione di spese nell'interessc esclusivo del datore disostenute lavoro;
e che una diversa interpretazione dell'art. 48 del d. P.R. 11. 597/1973 comporterebbe dubbi di legittimi à costituzionale, violando il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), perché si risolverebbe nella tassazione di una somma che com- pensa un danno emergente. Il motivo ripropone una questione già risolta da questa Corte, dopo alcune iniziali incertezze, 4 in senso sfavorevole alle tesi sostenute dalla par- te ricorrente. Agli argomenti sviluppati in ricorso la Corte ha già dato esauriente risposta nelle sen- tenze 8 marzo 2000 m. 2604 e 8 marzo 2000 n. 2611. In particolare, la prima delle due sentenze citate ha precisato che, in base dell'art. 48, comma primo del d. P.R. 29 settembre 1973 r. 597 (e anche prima del 'emanazione del d. P. R. 22 dicembre 1986 n. 917) le indennità di trasferimento e le indennità simi- lar, quale il rimborso, da parte del datore di la- voro, di parte dei più consistente canone di loca- zione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacento alloggio (cosiddetto affitto"), ossia le somme che il da- "contributo - tore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa, sono componenti dei reddito tassabile, ai fini Irpef, per l'intero ammontare, anche se ±i- cadono nei periodi d'imposta anteriori al 1988. Quanto alla sentenza della Corte costituziona- lo, che ha ritenuto di natura non reddituale ìa pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servi- zio militare di leva (sentenza n. 387 del 1989), il richiamo a quel precedente non ċ pertinente, giac- Il con fel. est. dr. Aldo Ceccherini ché la natura "reddituale" di quella pensione fu esciusa in ragione dell'obbligatorietà del servizio di leva, e del fatto che la sua entità non è corre- la-a al pregresso trattamento retributivo, bensì alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria cor la prestazione, elementi dei quali nessuno ricorre nel caso qui considerato (sulla manifesta infondatezza della questione, v. Cass. 30 ottobre 2001 n. 13482, 21 novembre 2000 n. 15048). Non si ravvisano, in conclusione, ragioni per ritornare diffusamente sui punti predetti, ed il relativo motivo deve essere rigettato. Da ultimo si deduce che il sistema sanzionato- rio fiscale stato trasformato dal d. gs. n. 472/1997; si invocano pertanto le norme sopravvenu̟- te in tema di violazioni commesso in buona fede, di e continuazione nell'illecito, e si di-concors0 chiara di proporre al riguardo impugnazione contro la pronuncia implicitamente contenuta nella deci- ' sione contestata, in materia di sanzioni. Il motivo è inammissibile. Occorre premettere che al tempo del giudizio di appello la normativa invocata era stata già introdotta, e che, pertanto, in questo caso non ricorronc i presupposti per un'indagine sull'applicabilità del jus superveniens nel giudi- 6 zio di cassazione. Ora, nella sua genericità, il motivo sembra riferibile solo all'ipotesi di errore scusabile sulla legge, e su questo punto l'art.
6 - laddove dispone che non è pu-d.lgs. n. 472/1997 nibile l'autore della violazione quando essa è de- obiettivE condizioni di incertezzaterminata da sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono non fa che ribadire una norma già vigente nell'ordinamento, ё consacrata nell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, non- ché, ancor prima, nell'art. 39 bis d.P.R. 26 otto- bre 1972 I.. 636, norma vigente già a tempo dell'introduzione del giudizio in primo grado. Mal- grado ciò, nella sentenza non ai rinvicno alcuna pronuncia in tema di sanzioni, e il ricorrente non Ia valere un vizio di omessa pronuncia sul punto, ma solo di violazione di legge. Pertanto, si tratta di una questione che, sebbene potesse essere af- frontata nei due gradi del giudizio di merito, si pretende di introdurre inammissibilmente per la prima volta nel giudizio di cassazione. L'esistenza di oscillazioni iniziali nella giu- risprudenza giustifica la compensazione dello sposo del grado di legittimità. 11 cons.tel. est. dr. Aldo Ceccherini P. q. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 5 giugno 2002. Il Cons. est. Il Presidente. Ondinelle Ores Ald (Aldo Ceccherini) (Francesco Cristarella Orestano) ANCELLIERE C1 AR SA Скель Amald C *E DA P MATEN. 131SENSI D SANCELLERIA Close DEPORT 2.0 E 2003 CANCELLIERE CI Oggi RAZIONE wold 1986 „TARIA 1.5