Sentenza 18 novembre 2003
Massime • 1
I fogli di presenza del personale pubblico (pubblici dipendenti e soggetti che esercitano una pubblica funzione, anche se legati all'ente pubblico da un rapporto convenzionale), sono da considerare atti pubblici, in quanto documentativi di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale e volti alla produzione di effetti giuridici nell'ambito di situazioni soggettive aventi rilievo pubblicistico. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto configurabile il reato di falso ideologico in atto pubblico a carico di un medico convenzionato con una struttura sanitaria pubblica per aver egli indicato, nei fogli di presenza, un orario di inizio del proprio servizio anticipato di circa venti minuti rispetto a quello effettivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2003, n. 9696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9696 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/11/2003
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1252
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 002338/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE RC N. IL 15/09/1953;
avverso SENTENZA del 03/12/2002 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Veneziano Giuseppe Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Raffaele Fioresta in sostituzione dell'avvocato Guglielmo Passaro del foro di Salerno, che ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
LA CORTE DI CASSAZIONE osserva:
EO CE, sanitario addetto alla guardia medica di San Mango Piemonte, veniva accusato di avere firmato alcuni giorni del 1992 e 1993 i fogli di presenza che indicavano l'inizio del lavoro alle ore 20, 00, pur avendo iniziato il lavoro con venti minuti di ritardo. Per tali fatti il EO era tratto a giudizio per rispondere dei delitti di truffa e falso in atto pubblico.
Il Giudice monocratico di Salerno, con sentenza emessa in data 2 luglio 2001, condannava il EO per il delitto di falso continuato in atto pubblico e dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di truffa per essere lo stesso estinto per prescrizione. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 3 dicembre 2002, assolveva il EO con riferimento ad un episodio di falso del 2 novembre 2002 e confermava nel resto la decisione di primo grado. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione CE EO, che, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione di legge in relazione all'articolo 640 c.p. perché il EO era pagato ad ore o frazioni di ora superiori ai trenta minuti e, quindi, non era ravvisabile l'ingiusto profitto con altrui danno;
2) Violazione di legge per mancanza di dolo in ordine al delitto di falso;
in subordine falsità inutile e/o innocua;
3) Violazione dell'articolo 357 c.p. perché il EO non era nell'esercizio delle sue funzioni nel momento in cui firmava i fogli di presenza, non era un pubblico dipendente ed i fogli firmati non erano pubblici, avendo valore di mero atto interno;
4) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ricorrente, perché essa è prevalentemente per relationem e non tiene conto delle osservazioni contenute nell'atto di appello.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da CE EO non sono fondati. La tesi della mancanza di danno per la pubblica amministrazione è destituita di fondamento.
I giudici di merito hanno precisato che era vero che la retribuzione avveniva ad ore, ma che ovviamente era necessario che il servizio fosse stato prestato per l'intera ora.
Quando il sanitario lavorava per una frazione superiore alla mezza ora veniva liquidata una intera ora di lavoro.
Questa clausola contrattuale, però, non consentiva al EO di indicare una ora diversa da quella effettiva di inizio lavoro, perché l'Amministrazione, stante l'abituale ritardo, avrebbe potuto chiedere il recupero dello stesso, oppure avrebbe potuto imporre al EO sanzioni disciplinari.
Il danno per l'amministrazione, come efficacemente hanno chiarito i giudici di merito, è, quindi, evidente.
Tale motivazione, del tutto logica e congrua, non è censurabile in sede di legittimità e ciò a prescindere dalla considerazione che a fronte di una causa estintiva - la prescrizione del reato - non era affatto evidente l'estraneità del EO ai fatti di truffa contestatigli.
Il dolo del falso non è in re ipsa, come ha giustamente rilevato il ricorrente, ma è un dolo generico, non essendo necessario il c.d. animus decipiendi o nocendi.
Nel caso di specie i giudici di merito hanno dedotto la presenza del dolo dalla abitualità della condotta criminosa e dalle modalità, correttamente illustrate, del comportamento del EO. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è congrua e logica e non merita censure sotto il profilo della legittimità. Non è poi ravvisabile una ipotesi di falsità innocua e/o inutile, tenuto conto di quanto già si è detto a proposito del delitto di truffa.
Inoltre sarà sufficiente rilevare che proprio sulla base delle attestazioni del sanitario venivano liquidate le competenze per rendersi conto della funzione delle dichiarazioni in questione e del fatto che il falso non era affatto inutile e/o innocuo. Quanto al terzo motivo di impugnazione certamente vi è stata una oscillazione nella giurisprudenza di legittimità, nel senso che una parte minoritaria della stessa ha sostenuto che le annotazioni sui fogli di presenza dei pubblici dipendenti e/o degli esercenti un servizio di pubblica necessità, essendo rilevanti soltanto ai fini contrattuali per la corresponsione della giusta retribuzione per il lavoro prestato, non possono essere considerati atti che tendono a conseguire gli obiettivi dell'ente pubblico (vedi Cass. 31 gennaio 2001, Pizzimenti ed altri e Cass. 9 ottobre 2002, Bua + 1). La giurisprudenza nettamente maggioritaria ritiene, invece, che, agli effetti della tutela penale, i fogli di presenza del personale pubblico - pubblici dipendenti e soggetti che esercitano una pubblica funzione, anche se legati all'Ente pubblico, da un rapporto convenzionale - sono atti pubblici, in quanto consistono nella documentazione di attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale volti alla produzione di effetti giuridici nell'ambito di situazioni soggettive di rilievo pubblicistico.
Donde la configurazione del delitto di falso ideologico di cui all'articolo 479 c.p. in presenza di false attestazioni compiute in tali atti, nei quali sono compresi i c.d. fogli di presenza (ex plurimis Cass. Sez. 5^, 23 luglio 1992, n. 8261, Ceratti;
Cass. Sez. 2^, 6 aprile 1991, n. 3891, Trentani;
Cass. Sez. 5^, 15 luglio 1991, n. 7606, Villa;
Cass. Sez. 5^, 25 settembre 1989, n. 12879, Revilacana).
Va notato che anche dopo la trasformazione di alcune pubbliche amministrazioni in enti pubblici economici e di questi ultimi in società per azioni, si è affermato che permane in capo al dipendente la qualifica pubblicistica, così come persiste il carattere pubblico dell'attività svolta sotto forma di pubblico servizio o di pubblica funzione (Cass. Sez. 5^ 16 marzo 2000, n. 3288, Ferrara Cass. Sez. 6^, 4 agosto 1999, n. 9929, Bilie, entrambe riguardanti il servizio delle poste e telecomunicazioni). Con specifico riferimento alle firme sui fogli e cartellini di presenza cui sono tenuti i medici convenzionati con le USL, i quali hanno con queste ultime un rapporto di lavoro di natura privatistica, è stato deciso dalla Suprema Corte che esse hanno non solo lo scopo privato di stabilire il numero delle ore lavorate in relazione al calcolo della retribuzione spettante al medico, ma anche quello pubblico che emerge dalla normativa in materia, e cioè di consentire il controllo della attività di assistenza sanitaria fornita dall'USL e di evitare disservizi nello svolgimento di quella che è una funzione essenziale dello Stato e della Regione;
in effetti le attestazioni dei medici sui fogli di presenza costituirebbero espressione di un potere di certificazione tipico di un pubblico ufficiale (Cass. Sez. 5^, 17 giugno 1992, Moretti). Da quanto detto risulta quindi che la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte è decisamente orientata a riconoscere che il carattere privatistico del rapporto di lavoro non esclude quello pubblicistico degli atti posti in essere dai dipendenti di un ente pubblico economico.
Con specifico riferimento ai fogli di presenza è stato osservato che l'attestazione di un funzionario e/o di un sanitario circa la durata dell'attività di lavoro svolto da lui stesso, ha rilievo non solo ai fini della retribuzione - finalità privatistica -, ma anche ai fini del corretto svolgimento del servizio - finalità pubblicistica -. Nei motivi di ricorso non è stato indicato nessun argomento che non sia stato già disatteso dalla giurisprudenza richiamata, cosicché non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che questo Collegio condivide. Infondato è, infine, anche il quarto motivo di impugnazione perché non è vero che la Corte di merito abbia motivato soltanto per relationem in ordine alla responsabilità dell'imputato. Premesso che la motivazione per relationem ad un atto che sia conosciuto dal ricorrente - nel caso specifico la sentenza di primo grado - è consentita e che quando le sentenze di merito siano sostanzialmente conformi, come nel caso di specie, le due motivazioni si integrano, va detto che la Corte di merito, oltre a richiamare la motivazione del giudice di primo grado, si è fatta carico delle obiezioni e delle censure del ricorrente, come del resto si è posto in evidenza a proposito dei primi due motivi di impugnazione, e le ha disattese con motivazione che non merita censure sotto il profilo della legittimità.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2004