Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
In tema di molestia o disturbo alle persone, la norma dell'art. 660 cod. pen. mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, e la relativa contravvenzione è procedibile d'ufficio. Ne consegue che, quando il fatto sia perseguibile anche quale minaccia, l'assenza della querela per tale ultimo reato o la relativa remissione non influiscono sulla procedibilità dell'azione per il reato contravvenzionale, mentre quest'ultimo, nel caso di contestuale perseguimento del delitto punibile a querela, resta invece assorbito nella fattispecie più grave.
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Il reato di molestie è previsto dall'art. 660 del codice penale e fa parte delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica Reato di molestie: cosa si intende Bene giuridico tutelato Soggetti attivi e passivi Elemento oggettivo Elemento soggettivo La procedibilità La Cassazione sul reato di molestie Reato di molestie: cosa si intende In base alla previsione codicistica, il reato di molestie è quello commesso da "chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo". La pena prevista è quella dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a 516 euro. …
Leggi di più… - 2. Parolacce e gestacci alla nuova compagna del marito: è reato?Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 25045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25045 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 09/05/2002
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 449
3. Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 42065/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA SI, nato il [...];
avverso la sentenza 23 marzo 2001 Corte appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza e il procedimento;
sentita la relazione svolta in pubblica udienza Consigliere Dott. Livio Pepino;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Aurelio Galasso che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con sentenza 12 aprile 2000 il Tribunale di Latina in composizione monocratica ha dichiarato AC SI colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 660 cp (commesso in Cori il 24 marzo 1998 e in epoca successiva in danno di RA TO) e lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di arresto nonché al pagamento delle spese e al risarcimento dei danni, liquidati in lire sette milioni, in favore della parte civile. La pronuncia è stata confermata, con sentenza 23 marzo 2001, dalla Corte di appello di Roma. La Corte di merito ha ritenuto provato che in più occasioni il AC abbia avvicinato il RA "fissandolo con fare minaccioso" ed ha ritenuto che tale condotta integri il reato contestato in considerazione del particolare contesto dei fatti (caratterizzato dalle accuse rivolte dal RA al AC di essere l'autore dell'omicidio di sua sorella) e della evidente intenzione "di sfida" insita in gesti che non avrebbero altrimenti avuto ragion d'essere. Contro la sentenza ha proposto ricorso il AC eccependo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto tesa a dimostrare la sussistenza di un (mai contestato) reato di minacce e del tutto carente in punto idoneità di una condotta consistente in semplici "sguardi" a integrare il reato di molestie.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente data la loro evidente connessione.
Pacifici i fatti nella loro materialità, è in discussione la loro rilevanza penale e il relativo titolo. Orbene, la giurisprudenza è costante nel ritenere la possibilità che una condotta sia, insieme, minacciosa e molesta, integrando così sia il delitto di cui all'art. 612 che la contravvenzione di cui all'art. 660 cp, che è assorbita nel primo solo in caso di avvenuta presentazione di querela (cfr., per tutte, Cass., sez. 1^, 29 settembre - 9 novembre 1994, Bolani e altri, secondo cui "con la disposizione prevista dall'art. 660 cp il legislatore, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. Pertanto, rispetto alla contravvenzione in discorso, viene in considerazione l'ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata;
onde l'interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate. Ne consegue che il reato è perseguibile d'ufficio e, se il fatto costituisce contemporaneamente altro reato (ingiuria, minaccia, danneggiamento) punibile a querela, la mancanza o la remissione di questa lasciano sussistere la contravvenzione, che sopravvive alla remissione, mentre in presenza di querela (o assenza di remissione), la contravvenzione resta assorbita nel delitto". Nella specie non risulta essere stata proposta querela per minaccia e correttamente, dunque, i giudici di merito hanno inquadrato la condotta minacciosa nella contravvenzione di cui all'art. 660 cp. Quanto, poi, al carattere molesto della condotta esaminata, la motivazione della Corte è puntuale e priva di vizi di illogicità, essendo ictu oculi evidente la pesante turbativa alla "quiete" personale del RA insita non già negli sguardi in sè considerati ma nel carattere di sfida e di intimidazione in essi insito, considerata la posizione processuale di quest'ultimo (teste di accusa in procedimento a carico del PALCIDI per omicidio). Alla stregua di quanto precede il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2002