Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 25045
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

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Massime1

In tema di molestia o disturbo alle persone, la norma dell'art. 660 cod. pen. mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, e la relativa contravvenzione è procedibile d'ufficio. Ne consegue che, quando il fatto sia perseguibile anche quale minaccia, l'assenza della querela per tale ultimo reato o la relativa remissione non influiscono sulla procedibilità dell'azione per il reato contravvenzionale, mentre quest'ultimo, nel caso di contestuale perseguimento del delitto punibile a querela, resta invece assorbito nella fattispecie più grave.

Commentari2

  • 1Il reato di molestie
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    Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 dicembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 25045
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25045
Data del deposito : 9 maggio 2002

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