Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2001, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CORT 0 1 68 4 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 12209/98 Cron. 3541 Consigliere- Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Rep. 541 Dott. NI VELLA Consigliere Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Ud.06/06/00 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE NTENZA per diritti L.. 6000 : 1 6 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: CANCELLERE GA OR, GA RI OS, GA IR 1500 LUCIA, GA ON, GA GI, GA NC, AL FI, GA OL, GA AR, GA AN, GA EN, elettivamente 0975467 domiciliati in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio 0975468 dell'avvocato BENIGNI A, difesi dall'avvocato CORONA 0975442 ON, giusta delega in atti;
0975443 ricorrenti
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE __ UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMAGA ANGIOLINO, Richiesta copia esecutiva dal Sig. ZECCA 2000 VIA G B VICO 31, presso lo studio dell'avvocato (28000+8 per diritti L. 1116 GENTILE M, difeso dall'avvocato ZECCA ON, giusta il 1.5 MAG. 2001 IL CANCELLIERE -1- delega in atti%;B controricorrente avverso la sentenza n. 1289/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 12/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato NI CORONA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e alle ore 12,25 deposita nota di udienza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. 15513000 CANCELLERIA 1112990 DD112985 E0011384 -2- 12209/98 - Oggetto: revindica e usucapione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con comparsa in riassunzione 21.12.1984, IN AL - premesso che era proprietario d'un locale, con annessi androne e spazio condominiali, in Materdomini, frazione di Caposele;
che i condomini RD e VA AL, quest'ultimo esercente l'attività di ristoratore nell'immobile, avevano occupato detta area comune riponendovi legname, pentole ed altri oggetti e realizzandovi dei manufatti ( una vasca di cemento, un bagno); che tale comportamento era da ritenere illegittimo ed abusivi i manufatti realizzati, in quanto alteravano la destinazione degli spazi comuni – citava RD e VA AL a comparire innanzi al tribunale di S.Angelo dei Lombardi onde sentirli condannare alla rimozione delle opere realizzate ed al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio il solo RD AL chiedendo il rigetto dell'avversa domanda anche eccependo d'aver usucapito gli spazi comuni. Con sentenza 26.11.1991, l'adito tribunale - ritenuto che le risultanze pro- batorie confermassero l'illegittima occupazione degli spazi condominiali e che la riconvenzionale spiegata dal convenuto non fosse in alcun modo provata - accoglie- va la domanda principale e condannava RD e VA AL alla rimozione di quanto avevano abusivamente riposto e realizzato negli spazi comuni, respingen- do sia la riconvenzionale avanzata dai convenuti sia la domanda dell'attore relativa al risarcimento dei danni. Avverso tale decisione proponevano gravame EN LA, nonché Ni- cola, RO, LU, LA, LA, VA, NI, OR, IG e ZO AL, anche nella qualità di eredi di RD AL. 12209/98 - 2 Resisteva IN AL chiedendo la conferma della sentenza impu- gnata. Con sentenza 12.5.1997, la corte d'appello di Napoli - ritenuto che i primi due motivi di impugnazione, concernenti la valutazione delle prove e l'interpre- tazione della mappa catastale ad opera del Tribunale, fossero generici per non avere, gli appellanti, indicato specificamente gli errori in cui sarebbero incorsi i primi giudici;
che il terzo motivo d'impugnazione, concernente il rigetto da parte del primo giudice dell'eccezione d'usucapione (erroneamente definita domanda ricon- venzionale), fosse in parte fondato, risultando provato, alla stregua delle emergenze documentali e testimoniali, l'acquisto per usucapione, da parte del defunto RD AL, della sola vasca in cemento e non anche degli altri manufatti;
che, in particolare, il locale bagno, essendo stato realizzato nel sottoscala, rientrasse tra i beni comuni, in quanto le diverse risultanze catastali, che attribuivano anche la proprietà di questo manufatto al defunto AL, erano del tutto prive d'efficacia, dovendosi, in tema di rivendica, dimostrare la proprietà con un titolo (nella specie, negozio costitutivo del condominio, regolamento condominiale contrattuale) – acco- glieva parzialmente l'appello, respingendo la domanda diretta ad ottenere la rimozio- ne della vasca di cemento dal cortile comune e confermando, per il resto, la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza VA, AR RO, LU, NI, IG, ZO AL e EN LA proponevano ricorso per Cassazione con cinque motivi illustrati anche da memoria e deduzioni d'udienza. Resisteva IN AL con controricorso. 12209/98 3, MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti - denunziando violazione dell'art. 342 CPC in relazione all'art. 360 n. 3 CPC - si dolgono che la corte territoriale abbia respinto, ritenendolo incerto ed indeterminato, il primo motivo d'appello, con il quale avevano espressamente contestato la valutazione delle prove testimoniali operata dal tribuna- le;
assumono, al riguardo che l'oggetto del riesame non era affatto indefinito, riguar- dando l'operazione di valutazione delle testimonianze nella sua totalità. Con il secondo motivo i ricorrenti - denunziando violazione dell'art. 342 CPC in relazione all'art. 360 n. 3 CPC si dolgono che la corte territoriale abbia respinto, ritenendolo generico, il secondo motivo d'appello, concernente l'erronea lettura ed interpretazione da parte del tribunale della mappa catastale, nonostante tale genericità fosse stata determinata dalla mancanza di motivazione, sul punto, della sentenza di primo grado, nel senso che, essendo quest'ultima priva di qualsiasi precisazione che consentisse di comprendere i motivi del rigetto ed offrire, così, la possibilità di analitiche argomentazioni contrarie, essi s'erano dovuti limitare a chiedere il riesame. I surriportati motivi, che, ponendo analoghe questioni, possono essere trat- tati congiuntamente, non meritano accoglimento. L'onere della specificazione dei motivi d'appello ai sensi dell'art. 342 CPC, infatti, ha la duplice funzione di delimitare l'ambito della cognizione del giudice di secondo grado, secondo il principio tantum devolutum quantum impugnatum, e di consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata, onde è assolto solo ove l'atto introduttivo contenga argomentate ragioni di doglianza su ciascuno dei capi della sentenza di primo grado che con esso l'appellante intende 12209/98 - assoggettare a censura;
pertanto, poiché il giudizio d'appello ha natura di revisio prioris instantiae solo alla stregua dei motivi di gravame e non consente la mera richiesta d'un iudicium novum, non è sufficiente che la sentenza di primo grado sia stata impugnata nella sua interezza, essendo, per contro, necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte, per ciascuno dei capi censurati, con sufficiente grado di specificità in relazione e contrapposizione con le ragioni addotte, nella sentenza impugnata, a giustificazione delle singole adottate decisioni. Il che vale anche nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado siasi limitato ad affermazioni apodittiche nella supposizione, eventualmente errata, che i dati di riferimento posti a base delle singole decisioni fossero pacifici od evidenti, giacché in tal caso l'onere della specificità del motivo si traduce, anzi tutto, proprio nell'ar- gomentata contestazione del difetto di motivazione e, quindi, nella dimostrazione dell'inidoneità dei dati stessi a supportare le decisioni considerate. Nel caso in esame, pertanto, ove gli appellanti avessero inteso ammissibil- mente censurare la decisione con la quale il tribunale aveva ritenuto che i fatti lamentati nell'atto di citazione risultano adeguatamente provati attraverso le deposi- zioni dei testi ... dalle quali risulta che i convenuti hanno depositato nell'androne e nello spiazzo comuni la vasca, lo scaldabagno e gli altri materiali>> e che non avendo i convenuti provato il buon fondamento della riconvenzionale>>, avrebbero dovuto sviluppare argomenti utili alla dimostrazione dell'inidoneità delle deposizioni richiamate nella sentenza a fornire la prova nella stessa ritenuta invece acquisita e di quelle ritenutevi non probanti a dimostrare invece la fondatezza della riconvenzio- nale e non limitare il motivo alla sola affermazione 1) - Il tribunale è caduto in evidente errore di valutazione delle prove assunte.>> ; ed ove avessero inteso 12209/98 - 5 ammissibilmente censurare la decisione con la quale il tribunale aveva ritenuto che la comunione degli spazi si rileva inoltre inequivocabilmente dalle mappe catastali esibite dall'attore>>, avrebbero dovuto sviluppare argomenti utili a dimostrare l'ini- doneità di quelle mappe a fornire la prova ritenuta invece acquisita nell'impugnata sentenza e non limitare il motivo alla sola affermazione 2) - errata lettura ed interpretazione della mappa catastale>>. Correttamente, dunque, la corte territoriale ha ritenuto i detti motivi inam- missibili per difetto della necessaria specificità in quanto, obiettivamente, non è in essi ravvisabile alcuna enunciazione concreta e precisa delle ragioni in base alle quali viene denunziata l'erroneità della decisione sui punti in questione. Con il terzo motivo i ricorrenti - denunziando violazione dell'art. 948 CC in relazione all'art. 360 CPC ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dagli appellanti e comunque rilevabile d'ufficio ex art. 360 n.5 CPC - si dolgono che la corte territoriale, unifor- mandosi al comportamento del primo giudice, abbia del tutto ignorato di trovarsi di fronte ad un'azione di rivendicazione immobiliare proposta dall'attore IN AL, per cui sarebbe spettato a quest'ultimo l'onere di provare il suo diritto di proprietà (o comproprietà) sul locale bagno del quale chiedeva la rimozione;
l'azione di rivendica, risultante dalla domanda iniziale e dalle sentenze di primo e secondo grado, oltre che dalle difese delle parti, in mancanza di detta prova avrebbe dovuto essere respinta. Il motivo non merita accoglimento. Devesi, infatti, tener presente che le questioni riguardanti l'appartenenza all'attore del diritto fatto valere, attenendo alla concreta titolarità del rapporto con- 12209/98 - 6, troverso, investono il merito della causa e, rientrando nel potere dispositivo e nell' onere deduttivo e probatorio delle parti interessate, né possono essere rilevate d'uf- ficio da alcun giudice né, tanto meno, possono essere sollevate per la prima volta con il ricorso per cassazione, questa Corte potendo esercitare sulle questioni di merito il solo istituzionale sindacato di legittimità e sempre che abbiano formato oggetto d'una specifica doglianza in sede d'appello. Orbene, la titolarità in capo all'originario attore del diritto di proprietà o di comproprietà sulle porzioni d'immobile per le quali è controversia non risulta per alcun verso essere stata posta in contestazione né nel giudizio di primo grado, nel quale l'originario convenuto, costituendosi, si limitò ad eccepire l'intervenuta usu- capione degli spazi comuni, né in quello di secondo grado, tanto meno con uno spe- cifico motivo di gravame, giacchè gli appellanti si limitarono a censurare, come emerge alla lettura dell'atto introduttivo, il mancato riconoscimento da parte del tribunale del diritto di proprietà vantato dal loro dante causa, per usucapione sulla vasca e per emergenza catastale ed usucapione sull'androne e sullo spiazzo, mentre non ebbero a sollevare alcuna specifica contestazione in ordine alla carenza di titolarità del rapporto in capo alla controparte. Solo ad abundantiam può, d'altronde, rilevarsi che - pur ammesso, ma non concesso, attesa l'assoluta inidoneità del motivo a supportare una qualsiasi censura, che contestazione siffatta si fosse inteso sollevare nel secondo motivo d'appello, con il quale gli appellanti si dolevano dell'errata lettura ed interpretazione della mappa catastale>>, e supponendo che vi si fosse voluto fare riferimento all'affermazione del tribunale per cui la comunione degli spazi si rileva inoltre inequivocabilmente dalle mappe catastali esibite dall'attore>>, motivo che, si tenga sin d'ora ben pre- A12209/98-7 sente, ha quale unico oggetto di censura l'interpretazione materiale dei dati catastali e non anche l'inidoneità giuridica di questi ultimi a fornire la prova del diritto di proprietà la reiezione del motivo d'appello in questione e la conferma di essa in questa sede, determinando il passaggio in giudicato della statuizione del primo giudice sull'acquisizione della prova della comproprietà in capo all'originario attore, comportano comunque la reiezione del motivo di ricorso in esame;
non senza considerare come alla medesima conclusione si pervenga anche sul rilievo che il tribunale aveva ritenuto dimostrata la comproprietà dell'attore anche sulla base della riconvenzionale per usucapione formulata dal convenuto, per cui la decisione sul punto della comproprietà, essendo fondata su più ragioni e quella di cui trattasi, giusta od errata che fosse, non avendo formato oggetto di specifica impugnazione con l'atto d'appello, è, anche per questo verso, passata in giudicato. Con il quarto motivo i ricorrenti – denunziando violazione dell'art. 112 CPC- in relazione all'art. 360 n. 4 CPC e omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dagli appellanti in relazione all'art. 360 n. 5 CPC si dolgono che la corte territoriale non abbia accolto il motivo d'appello con il quale era stata riproposta l'eccezione d'usucapione relativa al locale bagno, nonostante l'evidenza di tale riproposizione, ed abbia mancato di considerare le risultanze favorevoli delle prove testimoniali sul punto, così incorrendo anche in vizio d'omessa motivazione. Il motivo non merita accoglimento. Si è già trattato del requisito della specificità nella formulazione dei motivi d'appello precisando come non sia sufficiente, per l'efficace impugnazione d'un autonomo capo della sentenza di primo grado, né la contestazione di quest'ultima 12209/98 8, nella sua interezza né la semplice deduzione dell'assunta erroneità delle singole decisioni ma debbano essere svolte articolate critiche alle ragioni poste dal primo giudice a sostegno di ciascuna delle dette decisioni;
devesi ora aggiungere che sull'appellante incombe l'onere d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e di esporre argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione della dedotta erroneità od insufficienza delle ragioni di ciascuna decisione quali desumibili dalla sentenza impugnata e, per converso, dell'esattezza di quelle, contrapposte, sulle quali si fonda il motivo, onde mettere il giudice del gravame in condizione di desumere senza possibilità d'equivoci quali siano le argomentazioni fatte valere dall'appellante in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata. Connotati di chiarezza, intelligibilità e completezza che, a maggior ragione, debbono caratterizzare ed essere riscontrabili nel motivo con il quale non solo si censuri un capo di decisione impugnato ma anche si ripropongano domande od eccezioni disattese dal giudice di primo grado. Ora, nel motivo d'appello per il quale in questa sede si denunziano omnessa pronunzia ed omessa motivazione - per essersi ritenuta la rivendicazione della proprietà sul locale adibito a bagno fondata solo sul titolo d'acquisto derivativo desumibile dai dati catastali e non anche sul titolo d'acquisto originario desumibile dalle prove testimoniali dell'intervenuta usucapione - in effetti risulta ragionevol- mente improbabile ravvisare la riproposizione della domanda e/o dell'eccezione d'usucapione sol perché, nell'affermare erronea la condanna alla liberazione dell' androne e dello spiazzo dal bagno, a tutta giustificazione della censura si aggiunge 12209/98-9 essere questo catastalmente e da sempre di proprietà di AL RD e dei suoi danti causa>>. Anche a voler prescindere dall'assorbente rilievo che onde far valere uno specifico titolo d'acquisto della proprietà è necessario che esso venga specificamente indicato, se pure non con il suo esatto nomen iuris, quanto meno in guisa da poter essere inequivocabilmente identificato, il che nella specie evidentemente non è e tanto già basterebbe ad escludere una valida riprospettazione della domanda e/o dell'eccezione d'usucapione in appello e, quindi, a respingere la censura in esame, devesi, comunque, considerare che l'esegesi della formulazione del motivo d'appello è questione di fatto rimessa all'esclusiva competenza del giudice del merito, il cui giudizio al riguardo è insuscettibile di riesame in sede di legittimità salvo se ne deducano e dimostrino l'illogicità o l'incoerenza, non anche, come nella censura in esame, ove l'argomentazione sia limitata alla prospettazione d'una diversa lettura del motivo secondo la soggettiva interpretazione della parte interessata. D'altro canto, non solo l'espressione catastalmente e da sempre di pro- prietà>> induce ad intendere la deduzione del solo modo d'acquisto a titolo derivati- vo verificatosi da lungo tempo, laddove la deduzione d'un ulteriore modo d'acquisto a titolo originario sarebbe stato espresso con catastalmente di proprietà e da sem- pre nel possesso>>, ma è anche significativo che nel motivo nessun riferimento venga fatto alle deposizioni testimoniali in forza delle quali, si sostiene in questa sede, la pretesa usucapione sarebbe stata dimostrata. Quanto a queste ultime, poi, è ovvio che, una volta ritenute la domanda e/o l'eccezione non riproposte, nessun onere aveva la corte territoriale di prenderle in considerazione essendo irrilevanti e, comunque, certamente non in ragione dell' 12209/98 10 inammissibile primo motivo d'appello; non senza rilevare, peraltro, che, pur ove si fosse ritenuta riproposta la questione dell'usucapione, la censura relativa al vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove al riguardo non sarebbe ammissibile, in quanto delle deposizioni invocate non è riportato il contenuto e ciò impedisce al giudice di legittimità di valutarne la decisività in vista d'una possibile pronunzia difforme da quella impugnata. Con il quinto motivo i ricorrenti - denunziando violazione dell'art. 112 CPC in relazione all'art. 360 n. 4 CPC - si dolgono che la corte territoriale abbia ritenuto di far rientrare il locale bagno tra i beni comuni ai sensi dell'art. 1117 CC e ciò solo perché realizzato nel sottoscala, in tal modo incorrendo nel vizio d'ultrapetizione, avendo posto a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere;
giacchè, infatti, controparte non aveva menzionato il locale bagno tra le opere occu- panti lo spazio condominiale e nell'immobile non esisteva una scala comune o condominiale, l'impugnata sentenza aveva, dunque, un contenuto oggettivamente più ampio rispetto a quanto richiesto nell'avversa domanda. Il motivo non merita accoglimento. Devesi, infatti, anzi tutto rilevare come l'androne espressamente avesse formato oggetto dell'originaria domanda dell'attore proprio in relazione alla dedotta illegittima occupazione di esso anche con la realizzazione del bagno, come evidente nell'affermazione occupano abusivamente con una vasca di cemento, un bagno, uno scaldabagno, delle pentole e della legna lo spiazzo e l'androne d'accesso>>, onde nessuna illegittima estensione della domanda può ravvisarsi nella pronunzia con la quale è stata accertata l'abusiva occupazione dell'androne con la realizzazione del bagno. 12209/98 11 La corte territoriale, d'altronde, con capo di sentenza censurato nel motivo in esame, non ha affatto deciso sulla domanda dell'originario attore ma sulla doman- da riconvenzionale e/o eccezione del convenuto, riproposta nel quarto motivo d'ap- pello come si è visto nell'esame del precedente motivo di ricorso, intesa ad ottenere la reiezione dell'avversa domanda, basata sulla dedotta comunione delle parti d'im- mobile in controversia, mediante l'accertamento della proprietà esclusiva d'esso convenuto sui medesimi beni in ragione delle risultanze catastali. Orbene, la corte territoriale non ha affermato la sussistenza d'una proprietà comune sulla scala, ma si è limitata a rilevare come il vano sottoscala nel quale era stato realizzato il bagno in discussione, facendo parte dell'androne oggetto dell'originaria domanda dell'attore, fosse da considerare parte comune dell'edificio ex art.1117 CC e, pertanto, correttamente adeguandosi alla giurisprudenza di legitti- mità in materia, ha ritenuto che la domanda e/o la eccezione del convenuto dovessero trovare dimostrazione in un titolo giustificativo della pretesa proprietà esclusiva e che a tal fine non fossero idonei gli allegati atti catastali, ond'è che in tale pronunzia non è sotto alcun profilo ravvisabile il denunziato vizio d'ultrapetizione. Né v'è contraddittorietà di motivazione tra la ritenuta inidoneità degli atti catastali a comprovare la proprietà dell'originario convenuto sulla parte d'androne occupata con il bagno e la ritenuta idoneità degli stessi atti a comprovare la compro- prietà dell'originario attore sullo stesso spazio, giacché quest'ultima affermazione non è stata effettuata dal giudice d'appello ma da quello di primo grado, la cui pronunzia sul punto, come si è già evidenziato, non è stata impugnata su tale even- tuale errore di diritto ma su di un dedotto errore d'interpretazione degli atti de quibus, onde alla corte territoriale neppure è imputabile una conferma di tale ragione 12209/98 12 della decisione di primo grado sul capo relativo all'accertamento della comproprietà dell'attore, decisione che, proprio per la mancata impugnazione di tale autonoma sua ragione, oltre che per gli altri motivi in precedenza indicati, è a suo tempo passata in giudicato Per quanto sin qui esposto nessuno degli esaminati motivi meritando acco- glimento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in 0 0 complessive £ 26025 delle quali £ 2.500.000 per onorari. ,0 Così deciso in Camera di Consiglio il 6.6.2000. Il Presidente Бойчиш Саи Гав- Il Cons. est. Жений IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 80000 330000 2001 UFFICIO DELLE 13. MAR. Trecentohentaumla 12100 330000