Sentenza 21 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2001, n. 8469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8469 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
-846 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PODLO LA CORT UP DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Sewith Diviet te wo to prome Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Devisione Opport live Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 6516/99 Consigliere Cron. 14204 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rep. 3029 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere Ud. 20/03/01 GOLDONIDott. Umberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere Dott. Sergio DEL CORE UFFICIO COPIE Richiesta copia studic ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. 300. per diritti L. 21 GIU. 2001 SENTENZA sul ricorso proposto da: IL CANCELLIER AT MA, AT CO, AT AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato MAGNANO DI SAN LIO G., му difesi dagli avvocati TAFURI GAETANO, TAFURI LUIGI, giusta delega in atti;
155-1-3000 CANCELLERIA ricorrenti -
contro
HI RI IN PR NQ ER RU AR, MA OF454740 ANGELO, DI TO SA, TA RI, ON RA, MA AR, UT IO, NA NE, UT AR, elettivamente domiciliati in 2001 ROMA VLE TIRRENO 116, presso lo studio dell'avvocato 439 -1- dall'avvocato CRISTOFORO FILETTI,MICALIZZI, difesi giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 05/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Umberto ey GOLDONI;
udito 1'Avvocato Giovanni MAGNANO S.LIO, per delega depositata in udienza, difensore del dell'Avv. TAFURI, l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26.1.1987, RO BR, AN CH, AR HI, NT Di LO, AR TA, ZI VO, RO CH, IL CU, ER NA e RO CU, quale proprietari delle rispettive unità immobiliari facenti parti del complesso sito in Riposto (piazza Matteotti n.19 e Viale Amendola), convenivano in giudizio MA, ED e AN TA, il primo quale usufruttuario e gli altri due quali nudi proprietari, di altre unità immobiliari del medesimo edificio, esponendo che i convenuti avevano realizzato delle costruzioni sulla terrazza di copertura, in violazione di una specifica pattuizione contrattuale stipulata fra MA TA (originario unico proprietario dell'edificio) e il dante causa di essi attori. Chiedevano, pertanto, che i convenuti fossero condannati alla demolizione della costruzione realizzata e al risarcimento dei danni, o, in via subordinata, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1127 c.c. con le conseguenti statuizioni sulle spese. Costituitisi, i convenuti, eccepivano il difetto di legittimazione passiva di MA TA e, nel merito, l'infondatezza delle domande di cui chiedevano il rigetto;
con vittoria di spese e compensi. Il Tribunale di Catania con decisione del 13.1.1995, condannava MA, AN e ED TA, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a demolire gli immobili costruiti sulle terrazze di copertura del complesso edilizio sito in Riposto, piazza Matteotti n. 19 e viale Amendola. Avverso tale sentenza proponevano appello i TA. Si costituivano AR HI, sia in nome proprio che quale unica erede della madre RO BR, AN CH, NT Di LO e AR TA, ZI VO e RO CH, AL CU, ER NA e RO CU e concludevano per l'inammissibilità, o comunque il rigetto del gravame. Con sentenza in data 8.10.1997/5.2.1998, la Corte di appello di Catania respingeva l'impugnazione, regolando le spese. Osservava all'uopo la Corte etnea essere di tutta evidenza che in relazione alla servitù di non sopraelevazione costituita dal TA in favore del RE il fondo dominante si individua nella parte di edificio di proprietà del RE e, trattandosi di pattuizione reciproca, fondo dominante in relazione alla servitù di non sopraelevazione sulla parte di terrazza di proprietà del RE era il fondo di proprietà TA. Ancora, la circostanza che vi fosse un fondo che trae giovamento dal vincolo pattuito escludeva la natura personale del vincolo e conferiva allo му stesso la realità propria del diritto di servitù. Diritto che è stato trasmesso agli aventi causa del RE attraverso il richiamo, contenuto negli atti di compravendita, alle “condizioni e modalità previste nel succitato atto di permuta ai miei rogiti che i compratori dichiarano di conoscere ed accettare". La dichiarazione sottoscritta da NT RE in seno alla quale lo stesso afferma che la pattuizione contenuta nell'atto di permuta "era da intendersi quale obbligazione personale” era successiva alla stipulazione del contratto e non idonea a contraddire l'univoco contenuto della convenzione risultante dall'atto pubblico;
inoltre, provenendo da soggetto estraneo al giudizio, non poteva neppure assumere valore confessorio. Nessun valido argomento interpretativo nel senso della esclusione della servitù, poteva poi trarsi dalla dichiarazione contenuta nell'atto di permuta secondo cui "gli immobili permutati sono liberi da oneri ... pregiudizievoli" 2 in quanto ovviamente tale affermazione fa riferimento ad “oneri" diversi da quelli che lo stesso atto stipulato costituisce. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato anche con memoria, MA, ED e AN TA, resistono con controricorso AR HI, AN CH, NT Di LO, AR TA, ZI VO, RO CH, AL CU, ER NA e RO CU. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del controricorso per mancata esposizione del fatto. Tale eccezione non può essere accolta;
secondo la costante giurisprudenza up di questa Corte (v. Cass.6,2,1970, n.260; 9.5.77, n.1792) è ammesso il semplice richiamo, nel caso di specie esplicito, all'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata. In ogni modo, nella fattispecie che ne occupa, va pure rilevato che i fatti di causa risultano emergenti, in modo sufficiente, dall'illustrazione delle tesi difensive (cons. Cass. 21,2,1996, n. 1341). Venendo all'esame del merito del ricorso, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1027 c.c., in relazione all'art.360, n.3 cpc nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art 1362 c.c. ed all'art.360, n.5 срс Tale motivo si basa sul fatto che i giudici del merito, in mancanza di un dato contrattuale letterale, avrebbero qualificato il diritto in questione come servitù (altius non tollendi) senza esaminare se esistessero i presupposti di 3 diritto della fattispecie e, in ispecie, se sussistesse o meno il requisito dell'utilitas. Si sostiene che, in base ad una motivazione apodittica, il diritto in esame sarebbe stato qualificato come reale, mentre avrebbe dovuto essere qualificato come obbligatorio;
tanto emergerebbe dalle risultanze della CTU, che aveva escluso qualsiasi pregiudizio e anche dalla dichiarazione del RE che, quanto meno come indizio, suffragava tale tesi. La seppure sintetica motivazione adottata dalla Corte etnea non presenta i vizi lamentati;
per vero, l'analisi e l'interpretazione di una clausola contrattuale si traduce in una indagine e valutazione dei fatti affidata esclusivamente al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione di regole di ermeneutica (cfr. Cass.2.2.1996, му n.914). Ora, nel caso che ne occupa, la sentenza impugnata si è basata sulla analisi letterale dell'atto e ne ha tratto conclusioni logiche e condivisibili, atteso il tenore della clausola in argomento;
conseguentemente, la critica relativa appare inammissibile. Quanto al preteso difetto dell'utilitas, una volta sgombrato il campo dalla questione afferente alla natura del diritto contemplato nell'atto, che, come ha correttamente rilevato la Corte territoriale non risulta scalfito dalla dichiarazione, successiva ed unilaterale del RE, non suscettiva in quanto tale di immutare la predetta natura reale del diritto in questione, va rilevato che l'affermazione non appare suffragata da elementi incontrovertibili. Per vero, conclusione del CTU, pur rilevanti al fine, non escludono che tale requisito possa essere ravvisato aliunde, in ispecie dalla presenza di una sopraelevazione che, come tale, sia potenzialmente idonea a ridurre, in quale 4 misura non è necessario accertare, il valore del fondo dominante e comunque la consistenza dell'edificio, che ne risulta alterata. Conseguentemente, non può essere condivisa la doglianza, chè il requisito dell'utilitas può trovare riscontro anche alla luce delle valutazioni del CTU che non esauriscono la possibilità di verifica al riguardo, Conseguentemente, il primo motivo non può trovare accoglimento. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 1031 c.c. e degli artt.2730 e 2735 stesso codice in relazione all'art. 360, n.3, cpc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n.5 cpc. In realtà si tratta in qualche misura, di una riproposizione, sia pure in relazione ad un confronto tra le scritture intervenute tra le parti, della му questione relativa alla natura (asseritamente obbligatoria) del diritto. Vano qui richiamate le considerazioni già svolte al riguardo, dovendosi aggiungere che la sentenza impugnata al riguardo offre maggiore ampiezza di motivazione nell'escludere che la dizione, contenuta nell'atto di permuta "gli immobili permutati sono liberi da oneri pregiudizievoli" possa aver rilievo interpretativo, al riguardo, la Corte di appello di Catania richiama come nello stesso atto di permuta fosse prevista la ritenuta servitù altius non tollendi, donde l'evidenza della limitata portata della surricordata dizione che, ovviamente, prescinde da pesi già evidenziati nello stesso atto. Quanto poi alla lamentata genericità della clausola, basterà ricordare che questa Corte ha più volte ritenuto che ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma basta che dall'atto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore del fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura 5 contrattuale che rivesta la forma stabilita dalla legge “ad substantiam" e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco anche se il contratto sia diretto ad altro fine (v. Cass.23.2.2001, n.2658; 3.5.1996, n.4105; 31.5.1990, n.5123). Ciò posto, e dato che, come è esattamente evidenziato nella sentenza impugnata, l'atto conteneva pattuizioni reciproche, l'identificazione del fondo dominante derivava dalla natura dell'atto, donde l'inconsistenza delle ragioni addotte. Da tanto consegue che la censura non ha fondamento, neppure con riferimento alla dichiarazione RE, che, a prescindere da ogni altra considerazione, non ha ovviamente la valenza di contraddire il contenuto della convenzione risultante dall'atto pubblico. му Anche tale motivo pertanto non può essere accolto. Il terzo motivo (violazione dell'art.2643 e dell'art.2644 c.c. in relazione all'art.360 cpc) concerne l'asserzione secondo cui la costituzione della servitù.sarebbe inopponibile al TA,in quanto non trascritta. La questione ènova, siccome sollevata per la prima volta in questa sede di い legittimità; la lettura degli atti difensivi in sede di appello contiene si un richiamo alla libertà da oneri pregiudizievoli, come si è del resto rilevato trattando del secondo motivo di ricorso. Ma tale richiamo è stato operato a fini diversi da quelli della dedotta inopponibilità per mancanza di trascrizione, che non è neppure menzionata come tale. Pertanto, la questione viene, riconoscibilmente, sollevata per la prima volta in questa sede ed è pertanto inammissibile, tra l'altro perché necessiterebbe di accertamenti di fatto, incompatibili con la sede di legittimità. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento per cassazione. 6
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 20.3.2001 Il Consigliere estensore Минкоровый DEPOSITATO IN CANCELLERIA Sioma 71 GIUL 2001 IL CANCELLIERE CI Il Presidente Mancodantones IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico 60000 310000 Agenzia delle Entrate Ufficio di Rom 38 Iscritto a ruolo il 11A1532 Art. n...